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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 agosto 2016

Cassazione n. 22024/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25133/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la C ancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TERESAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 780/2016 depositata il18/8/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 763/2013, rigettava la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già membri del consiglio di amministrazione della società, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giàcomponenti del collegio sindacale, affinché gli stessi fossero condannati, una volta accertata la loro responsabilità per cattiva gestione e mancato controllo, al risarcimento dei danni procurati in conseguenza dell’indebita percezione di aiuti comunitari (per € 807.715), a cui aveva fatto seguito un’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali con cui era stato ordinato il pagamento della somma ingiustamente conseguita, dell’impossibilità di riscuotere i crediti iscritti nel bilancio per l’anno 1999 (per € 182.5722,10), a causa della mancanza della relativa documentazione, e dell’omessa consegna della disponibilità di cassa esistente (per € 58.737,19).

2. La Corte d’appello di Lecce –fra l’altro e per quanto di interesse - rilevava, quanto al danno asseritamente procurato in conseguenza dell’emissione di ordinanza ingiunzione per la restituzione degli aiuti comunitari indebitamente percepiti, che non era noto, né l’appellante aveva fornito notizie in proposito, quale fosse statol’esito del giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del suo consiglio di amministrazione, essendo emerso soltanto che l’istanza di sospensione dell’ingiunzione era stata accolta.

Aggiungeva, peraltro, che l’ordinanza prodotta si limitava ad individuare gli illeciti attribuiti alla Russo e alla società in solido, che il danno eventualmente subito si sarebbe identificato nella somma erogata e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva prospettato, in via di allegazione, di aver corrisposto in restituzione alcuna somma al Ministero.

Riteneva che il motivo di appello concernente la mancata consegna delle scritture contabili fosseinammissibile, perché si risolveva in una critica fine a sé stessa, inidonea a sfociare in una statuizione di merito vantaggiosa per l’appellante.

Reputava, inoltre, che l’istanza rivolta al Ministero del lavoro per l’autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci fosse insufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda concernente i danni relativi ai crediti sociali ed alle disponibilità liquide, perché la mancata produzione del bilancio per l’anno 1999 non forniva la prova del nesso di causalità tra condotte e danno.

Evidenziava, infine, che dalla sentenza penale emessa nei confronti della Russo in data 8 aprile 2011 e confermata all’esito delle successive impugnazioni nulla era emerso con riferimento a tali voci.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 18 agosto 2016, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Le intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., perché dalla lettura della decisione impugnata non è possibile evincere – a dire del la ricorrente – per quali motivazioni in fatto e sulla base di quale ragionamento giuridico le domande della procedura ricorrente siano state respinte.

5. Il motivo è inammissibile.

La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione.

La motivazione assume perciò carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 22232/2016).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito un’ampia spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, constatando, dapprima, l’assenza di un pregiudizio correlato all’emissione di un’ordinanza ingiunzione per indebita percezione di contributi comunitari, osservando, poi, che nessuna delle voci di asserito danno si collegava alla mancata consegna della documentazione ovvero all’obbligo dei convenuti di rendere il conto della gestione e rilevando, infine, che la mancata produzione del bilancio 1999 impediva di verificare l’esistenza di un nesso di causalità fra le condotte addebitate e il danno lamentato.

All’interno della sentenza impugnata, quindi, una motivazione esiste ed è ben comprensibile.

La doglianza in esame si caratterizza perla sua assoluta genericità, perché non si confronta in alcun modo con le plurime argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata, di cui nega l’esistenza, e se ne astrae completamente, senza spiegare, in particolare, quali aspetti della motivazione risulterebbero deficitari.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2392, 2407 e 2697 cod. civ., 2 e 3 l. 898/1986: la Corte d’appello, pur dovendo porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, dare adeguata motivazione della valutazione della congerie istruttoria disponibile e attribuire l’onere probatorio a chi intendeva far valere in giudizio un diritto, non ha considerato che chi aveva interesse e obbligo di fornire notizie in merito al giudizio di opposizione non era certo l’appellante, ma gli appellati; allo stesso modo non ha tenuto conto che all’interno dell’ordinanza ingiunzione erano indicati tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili a stabilire le responsabilità di amministratori e sindaci in ordine all’indebita percezione di aiuti comunitari.

7. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 7.1 La Corte di merito, dopo aver registrato che risultavano dimostrati la proposizione dell’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del presidente del suo consiglio di amministrazione, l’intervenuto accoglimento dell’istanza di sospensiva e la sospensione del procedimento di opposizione per pendenza di un procedimento penale a carico della Russo, ha constatato che non era dato conoscere l’esito di tale giudizio, sicché l’unico dato probatorio valutabile a questo riguardo era la mancanza di esecutività dell’ordinanza ingiunzione emessa.

I giudici distrettuali, inoltre, hanno subito dopo aggiunto che: i) l’ordinanza ingiunzione si limitava ad individuare gli illeciti attribuiti alla Russo e alla società in solido; ii) il tenore dell’ordinanza non permetteva di comprendere le ragioni del coinvolgimento degli altri amministratori e sindaci; iii) l’appellante non aveva neppure prospettato di aver corrisposto somme al Ministero. 7.2 Il primo profilo di critica sollevato con il mezzo in esame non è fondato.

In vero, la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta exart. 146 l. fall.) è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori dimostrare , con riferimento agli addebiti loro contestati, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 17441/2016).

La Corte di merito, quindi, ha correttamente regolato l’onere probatorio, poiché il compito di dimostrare la definitività dell’ordinanza-ingiunzione nonché l’esborso sostenuto a tale titolo spettava al commissario liquidatore. 7.3La ricorrente, con il secondo profilo di critica, finisce per dolersi del fatto che la Corte distrettuale abbia deciso mal ponderando il contenuto dei documenti prodotti in primo grado.

Una simile doglianza è inammissibile, giacché, sotto le spoglie dell’eccepita violazione di legge processuale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della prova documentale.

In proposito occorre richiamare il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ.,che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (v.

Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016, Cass. 5009/2017).

8. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione degli artt. 113, 115, 116, 117 cod. proc. civ., 1176, 2403 e 2407 cod. civ., 199 e 205 l. fall., 651 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, pur dovendo porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e dare adeguata motivazione della valutazione della congerie istruttoria disponibile, non ha tenuto conto né del fatto che il commissario liquidatore non poteva sapere dell’avvenuto sequestro delle scritture contabili, né che i convenuti non avevano mai contestato o messo in discussione che il commissario liquidatore avesse loro inviato una comunicazione con cui reclamava la documentazione contabile.

Il mancato rendimento del conto della gestione da parte degli amministratori aveva impedito al commissario liquidatore di poter svolgere compiutamente il proprio compito, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, l’individuazione dei soggetti ai quali richiedere i crediti esigibili e la conoscenza dellaprovenienza e della destinazione delle disponibilità liquide.

La Corte d’appello, inoltre, ha errato sia nel destituire di valore probatorio la relazione redatta dal commissario liquidatore nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, che faceva piena prova di quanto dallo stesso era stato appreso esaminando il bilancio 1999, sia nel non rilevare la mancanza di prova positiva del fatto che i sindaci avessero agito secondo la diligenza loro richiesta.

Infine, la sentenza impugnata avrebbe clamorosamente violato il disposto dell’art. 651 cod. proc. pen., laddove ha affermato che dalla sentenza penale nulla era emerso, quando al contrario proprio dalla lettura di tale documento emergevano senza ombra di dubbio sia l’esistenza dei danni reclamati che il nesso di causalità fra condotte e danni.

9. Il motivo, nel suo complesso, risulta inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto (a pag. 14) che l’istanza rivolta dal commissario liquidatore al Ministero fosse “insufficiente” a verificare il “nesso di causalità tra condotte (addebitate cumulativamente a sindaci e amministratori) e danno”, osservando poi che “nulla [era] emerso con riferimento alle voci in esame” neppure dalla sentenza penale prodotta.

Si tratta di una valutazione -di irrilevanza delle deduzioni attoree ed insufficienza del materiale istruttorio prodotto ai fini dell’accoglimento della domanda - che non si presta a censure in questa sede.

In vero, la relazione del commissario liquidatore, al pari di quella del curatore, ha mera valenza indiziaria quando riguardi, piuttosto che fatti da lui compiuti o che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, circostanze conosciute attraverso l'esame della documentazione dell'imprenditore dichiarato fallito (v.

Cass. 21994/2020, Cass.8704/1998).

La valutazione della significatività probatoria e della concludenza di tale relazione rientrava, perciò, nei compiti istituzionali della Corte territoriale e l’(eventuale) errore nella qualificazione di una simile fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare non è sindacabile in sede di legittimità, dato che questa Corte non ha il potere di riesaminare il merito dell' intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass.331/2020, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).

Né si configura alcuna inversione dell’onere della prova ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la procedura concorsuale unaquantificazione e una prova precisa deldanno che sia riconducibile a un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita (cfr. Cass.198/2022); cosicché risultava irrilevante la sentenza penale, esattamente come affermato in sentenza, posto che la stessa (oltre a essere calibrata su una relazione contenente le dichiarazioni del commissario liquidatore, con quel che consegue riguardo alla loro valenza, nel senso appena indicato) si limitava a dar conto del mancato deposito delle scritture.

10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25133/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la C ancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] TERESAe [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 780/2016 depositata il18/8/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 763/2013, rigettava la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già membri del consiglio di amministrazione della società, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giàcomponenti del collegio sindacale, affinché gli stessi fossero condannati, una volta accertata la loro responsabilità per cattiva gestione e mancato controllo, al risarcimento dei danni procurati in conseguenza dell’indebita percezione di aiuti comunitari (per € 807.715), a cui aveva fatto seguito un’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali con cui era stato ordinato il pagamento della somma ingiustamente conseguita, dell’impossibilità di riscuotere i crediti iscritti nel bilancio per l’anno 1999 (per € 182.5722,10), a causa della mancanza della relativa documentazione, e dell’omessa consegna della disponibilità di cassa esistente (per € 58.737,19). 2. La Corte d’appello di Lecce –fra l’altro e per quanto di interesse - rilevava, quanto al danno asseritamente procurato in conseguenza dell’emissione di ordinanza ingiunzione per la restituzione degli aiuti comunitari indebitamente percepiti, che non era noto, né l’appellante aveva fornito notizie in proposito, quale fosse statol’esito del giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del suo consiglio di amministrazione, essendo emerso soltanto che l’istanza di sospensione dell’ingiunzione era stata accolta. Aggiungeva, peraltro, che l’ordinanza prodotta si limitava ad individuare gli illeciti attribuiti alla Russo e alla società in solido, che il danno eventualmente subito si sarebbe identificato nella somma erogata e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva prospettato, in via di allegazione, di aver corrisposto in restituzione alcuna somma al Ministero. Riteneva che il motivo di appello concernente la mancata consegna delle scritture contabili fosseinammissibile, perché si risolveva in una critica fine a sé stessa, inidonea a sfociare in una statuizione di merito vantaggiosa per l’appellante. Reputava, inoltre, che l’istanza rivolta al Ministero del lavoro per l’autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci fosse insufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda concernente i danni relativi ai crediti sociali ed alle disponibilità liquide, perché la mancata produzione del bilancio per l’anno 1999 non forniva la prova del nesso di causalità tra condotte e danno. Evidenziava, infine, che dalla sentenza penale emessa nei confronti della Russo in data 8 aprile 2011 e confermata all’esito delle successive impugnazioni nulla era emerso con riferimento a tali voci. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 18 agosto 2016, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Le intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., perché dalla lettura della decisione impugnata non è possibile evincere – a dire del la ricorrente – per quali motivazioni in fatto e sulla base di quale ragionamento giuridico le domande della procedura ricorrente siano state respinte. 5. Il motivo è inammissibile. La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione. La motivazione assume perciò carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito un’ampia spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, constatando, dapprima, l’assenza di un pregiudizio correlato all’emissione di un’ordinanza ingiunzione per indebita percezione di contributi comunitari, osservando, poi, che nessuna delle voci di asserito danno si collegava alla mancata consegna della documentazione ovvero all’obbligo dei convenuti di rendere il conto della gestione e rilevando, infine, che la mancata produzione del bilancio 1999 impediva di verificare l’esistenza di un nesso di causalità fra le condotte addebitate e il danno lamentato. All’interno della sentenza impugnata, quindi, una motivazione esiste ed è ben comprensibile. La doglianza in esame si caratterizza perla sua assoluta genericità, perché non si confronta in alcun modo con le plurime argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata, di cui nega l’esistenza, e se ne astrae completamente, senza spiegare, in particolare, quali aspetti della motivazione risulterebbero deficitari. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2392, 2407 e 2697 cod. civ., 2 e 3 l. 898/1986: la Corte d’appello, pur dovendo porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, dare adeguata motivazione della valutazione della congerie istruttoria disponibile e attribuire l’onere probatorio a chi intendeva far valere in giudizio un diritto, non ha considerato che chi aveva interesse e obbligo di fornire notizie in merito al giudizio di opposizione non era certo l’appellante, ma gli appellati; allo stesso modo non ha tenuto conto che all’interno dell’ordinanza ingiunzione erano indicati tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili a stabilire le responsabilità di amministratori e sindaci in ordine all’indebita percezione di aiuti comunitari. 7. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 7.1 La Corte di merito, dopo aver registrato che risultavano dimostrati la proposizione dell’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del presidente del suo consiglio di amministrazione, l’intervenuto accoglimento dell’istanza di sospensiva e la sospensione del procedimento di opposizione per pendenza di un procedimento penale a carico della Russo, ha constatato che non era dato conoscere l’esito di tale giudizio, sicché l’unico dato probatorio valutabile a questo riguardo era la mancanza di esecutività dell’ordinanza ingiunzione emessa. I giudici distrettuali, inoltre, hanno subito dopo aggiunto che: i) l’ordinanza ingiunzione si limitava ad individuare gli illeciti attribuiti alla Russo e alla società in solido; ii) il tenore dell’ordinanza non permetteva di comprendere le ragioni del coinvolgimento degli altri amministratori e sindaci; iii) l’appellante non aveva neppure prospettato di aver corrisposto somme al Ministero. 7.2 Il primo profilo di critica sollevato con il mezzo in esame non è fondato. In vero, la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta exart. 146 l. fall.) è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori dimostrare , con riferimento agli addebiti loro contestati, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 17441/2016). La Corte di merito, quindi, ha correttamente regolato l’onere probatorio, poiché il compito di dimostrare la definitività dell’ordinanza-ingiunzione nonché l’esborso sostenuto a tale titolo spettava al commissario liquidatore. 7.3La ricorrente, con il secondo profilo di critica, finisce per dolersi del fatto che la Corte distrettuale abbia deciso mal ponderando il contenuto dei documenti prodotti in primo grado. Una simile doglianza è inammissibile, giacché, sotto le spoglie dell’eccepita violazione di legge processuale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della prova documentale. In proposito occorre richiamare il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ.,che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (v. Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016, Cass. 5009/2017). 8. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione degli artt. 113, 115, 116, 117 cod. proc. civ., 1176, 2403 e 2407 cod. civ., 199 e 205 l. fall., 651 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, pur dovendo porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e dare adeguata motivazione della valutazione della congerie istruttoria disponibile, non ha tenuto conto né del fatto che il commissario liquidatore non poteva sapere dell’avvenuto sequestro delle scritture contabili, né che i convenuti non avevano mai contestato o messo in discussione che il commissario liquidatore avesse loro inviato una comunicazione con cui reclamava la documentazione contabile. Il mancato rendimento del conto della gestione da parte degli amministratori aveva impedito al commissario liquidatore di poter svolgere compiutamente il proprio compito, non rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, l’individuazione dei soggetti ai quali richiedere i crediti esigibili e la conoscenza dellaprovenienza e della destinazione delle disponibilità liquide. La Corte d’appello, inoltre, ha errato sia nel destituire di valore probatorio la relazione redatta dal commissario liquidatore nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, che faceva piena prova di quanto dallo stesso era stato appreso esaminando il bilancio 1999, sia nel non rilevare la mancanza di prova positiva del fatto che i sindaci avessero agito secondo la diligenza loro richiesta. Infine, la sentenza impugnata avrebbe clamorosamente violato il disposto dell’art. 651 cod. proc. pen., laddove ha affermato che dalla sentenza penale nulla era emerso, quando al contrario proprio dalla lettura di tale documento emergevano senza ombra di dubbio sia l’esistenza dei danni reclamati che il nesso di causalità fra condotte e danni. 9. Il motivo, nel suo complesso, risulta inammissibile. La Corte di merito ha ritenuto (a pag. 14) che l’istanza rivolta dal commissario liquidatore al Ministero fosse “insufficiente” a verificare il “nesso di causalità tra condotte (addebitate cumulativamente a sindaci e amministratori) e danno”, osservando poi che “nulla [era] emerso con riferimento alle voci in esame” neppure dalla sentenza penale prodotta. Si tratta di una valutazione -di irrilevanza delle deduzioni attoree ed insufficienza del materiale istruttorio prodotto ai fini dell’accoglimento della domanda - che non si presta a censure in questa sede. In vero, la relazione del commissario liquidatore, al pari di quella del curatore, ha mera valenza indiziaria quando riguardi, piuttosto che fatti da lui compiuti o che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, circostanze conosciute attraverso l'esame della documentazione dell'imprenditore dichiarato fallito (v. Cass. 21994/2020, Cass.8704/1998). La valutazione della significatività probatoria e della concludenza di tale relazione rientrava, perciò, nei compiti istituzionali della Corte territoriale e l’(eventuale) errore nella qualificazione di una simile fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare non è sindacabile in sede di legittimità, dato che questa Corte non ha il potere di riesaminare il merito dell' intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass.331/2020, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). Né si configura alcuna inversione dell’onere della prova ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la procedura concorsuale unaquantificazione e una prova precisa deldanno che sia riconducibile a un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita (cfr. Cass.198/2022); cosicché risultava irrilevante la sentenza penale, esattamente come affermato in sentenza, posto che la stessa (oltre a essere calibrata su una relazione contenente le dichiarazioni del commissario liquidatore, con quel che consegue riguardo alla loro valenza, nel senso appena indicato) si limitava a dar conto del mancato deposito delle scritture. 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essererigettato . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 15.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dice
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