CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 2024
Cassazione n. 45530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIetatravviscrattuTrartil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -riQt 1. Con la sentenza in epigrafe, ìla di Napoli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa e a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione ed euro centoventi di multa, in relazione al reato di cui agli art. 110, 624, 625 nn. 1,2, 5 e 7, per tentativo di furto pluriaggravato di una autovettura in concorso. 2. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Considerato che l'unico motivo dedotto dal ricorso proposto dai tre imputati a mezzo del proprio difensore (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.), non prospetta questione compresa tra fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 2 settembre 2024, rinuncia al ricorso debitamente presentata ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., per cui il ricorso proposto dallo stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 590 cod.proc.pen. 5.Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 6. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, quanto ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e della somma di euro cinquecento, quanto a ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato al ricorso, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deci