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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 giugno 1988

Cassazione n. 37497/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/06/1988 avverso la sentenza del 27/10/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/isgotitel le conclusioni del PG (A-, .24— `‘A-'-'it; w7' /1-L, t„. e • 1:9;(2,1.5 ek , - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 6, cod. pen., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che ha altresì disposto la revoca della sua patente di guida.

2. Lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

4. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 del codice della strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.

Ciò implica il venir meno dell'automatismo applicativo dell'indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concreta fattispecie in esame.

Anche secondo l'orientamento consolidato di codesta Corte, "in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01).

Tale motivazione non risulta sussistere nella sentenza impugnata.

Il ricorso è, pertanto, fondato sul punto, sicché, ferma restando la statuizione di merito dell'impugnata decisione e la relativa pena principale applicata all'imputato, meritevole di passare in cosa giudicata, la sentenza va annullata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio su tale punto al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/06/1988 avverso la sentenza del 27/10/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/isgotitel le conclusioni del PG (A-, .24— `‘A-'-'it; w7' /1-L, t„. e • 1:9;(2,1.5 ek , - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 6, cod. pen., ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che ha altresì disposto la revoca della sua patente di guida. 2. Lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. 4. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 del codice della strada laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Ciò implica il venir meno dell'automatismo applicativo dell'indicata sanzione e impone al giudice di adeguatamente argomentare in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ovvero di specificare perché da essa possa prescindersi nella concreta fattispecie in esame. Anche secondo l'orientamento consolidato di codesta Corte, "in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (da ultimo, Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01). Tale motivazione non risulta sussistere nella sentenza impugnata. Il ricorso è, pertanto, fondato sul punto, sicché, ferma restando la statuizione di merito dell'impugnata decisione e la relativa pena principale applicata all'imputato, meritevole di passare in cosa giudicata, la sentenza va annullata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio su tale punto al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al
Sentenza Cassazione n. 37497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris