CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata pressol’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]: 80060770015), rappresentata e difesadagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 51R06 C294U),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H501P) e Maria SoniaVulcano ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 68A66 H501Y) ed elettivamentedomiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- controricorrente -nonchéICARDI GIORGIO e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] non indicati, népresenti in atti)- intimati -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte (Torino) n. 363/3/2017, pubblicata il 28 febbraio 2017;Numero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevantiin questa sede, si osserva che, con avviso di accertamento n.T7E021000418/2013, l’Agenzia delle Entrate di Torino recuperò, a caricodella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,un rimborso di eccedenza IVA relativo all’anno 2008, corrispostoindebitamente. La natura indebita della corresponsione derivava, secondol’amministrazione finanziaria, dall’erroneità del calcolo effettuato dallacontribuente in sede di richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 30, comma3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la medesima tenuto conto anchedelle operazioni esenti da imposta ex art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 che,invece, erano da escludersi.2.- La società contribuente impugnò l’atto impositivo e la CTP di Torino,dopo aver ordinato l’estensione del contraddittorio anche ai soci IcardiGiorgio e [OSCURATO:PERSONA], accolse il ricorso con sentenza n. 2032/10/2014pubblicata il 31 ottobre 2014.3.- Con la sentenza impugnata, la CTR del Piemonte (Torino), harespinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando che lacontribuente avrebbe operato correttamente, in quanto, trattandosi dioperazioni effettuate sotto il regime dell’inversione contabile (cd. reversecharge) ricomprese nell’art. 17, commi 5 e 6, d.P.R. n. 633 del 1972, conle modalità di cui al d.l. n. 250 del 1995 e ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 633del 1972, essa le aveva considerate nel calcolo per la verifica delle aliquotemedie delle operazioni attive e passive registrate.4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Numero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/20265.- La contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, mentre i soci IcardiGiorgio e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.6.- Con atto depositato telematicamente in data 4 maggio 2023, ladifesa della contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato istanza di sospensione, ai sensidell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, «al fine di valutare la possibilitàdi aderire alla definizione agevolata». La Corte ha disposto la sospensionedel giudizio.7.- Nondimeno, in data 24 giugno 2024, è stata depositata istanza difissazione dell’udienza da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto lacontroricorrente non ha aderito al condono.8.- All’esito della fissazione dell’adunanza camerale, la controricorrenteha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, deve darsi atto che la società controricorrente hadepositato, con modalità telematica, in data 4 maggio 2023, istanza disospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197,in vigore dal 1° gennaio 2023. All’esito di tale istanza, questa Corte hasospeso la causa fino al 10 ottobre 2023. Nondimeno, alcuna domanda didefinizione agevolata risulta essere stata depositata, cosicché occorrenecessariamente procedere allo scrutinio del ricorso.2.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per meraapparenza della motivazione, non avendo la CTR colto che «l’oggetto delgiudizio non riguardava, diversamente da come deciso […], l’inclusione nelcalcolo dell’aliquota media delle operazioni effettuate in regime di ‘reversecharge’», bensì le sole operazioni esenti. A causa di tale error inprocedendo i giudici regionali avrebbero ritenuto che l’interpretazionedella norma offerta dall’amministrazione finanziaria fosse carente.3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in via subordinata eai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza perNumero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/2026inammissibilità di domanda nuova ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992,avendo la contribuente irritualmente mutato il thema decidendum,riguardante, ai fini del calcolo dell’aliquota media, l’inclusione o meno dellesole operazioni esenti e non di quelle effettuate in regime di cd. reversecharge.4.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, in via diulteriore subordine e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n.633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., giacché la disposizione di cuialla lettera a) dell’art. 30, comma 3, sopra menzionato sarebbe volta ariconoscere il diritto al rimborso a chi si trovi strutturalmente a credito,cosicché le operazioni da considerare sarebbero esclusivamente quellesoggette ad imposta, restando per l’effetto “ex se” escluse quelle nonimponibili e quelle esenti.5.- La prima e la terza censura sono infondate; la seconda presenta,invece, un evidente profilo d’inammissibilità.Anzitutto, giova evidenziare che la disposizione normativa di cui sitratta [art. 30, comma 3, lettera a), d.P.R. n. 633 del 1972], nella suaformulazione applicabile ratione temporis, stabilisce: «Il contribuente puòchiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se diimporto superiore a € 2.582,28, all'atto della presentazione delladichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentementecon aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alleimportazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a normadell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».È centrale, dunque, l'esercizio (esclusivo o prevalente) di una«attività» comportante, in quanto tale, l’effettuazione di operazionipassive ad aliquota inferiore rispetto agli acquisti. La norma, peraltro ecome già chiarito da questa Corte regolatrice, non impone affatto che leoperazioni effettivamente realizzate debbano essere plurime. Ècertamente necessario, però, che almeno un’operazione (passiva edNumero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/2026possibilità di una comparazione tra le diverse aliquote e, dunque, non puòn. 633 del 1972 (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 15224del 6 agosto 2004 e Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 27046 del 7 dicembre2005).Peraltro, ai fini dell’applicazione della disposizione sopra menzionata,l’art. 3, ai commi 5 e 6, d.l. n. 250 del 1995 (convertito con modificazionidalla l. n. 349 del 1995), ha stabilito che: «Agli effetti dell’articolo 30,terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, il rimborso si intende spettante quando l'aliquotamediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette aregistrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni dibeni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugliacquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lostesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e dellespese generali. Con effetto dalle operazioni registrate o soggette aregistrazione per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigoredel presente decreto, il rimborso di cui all’articolo 30, terzo comma, letteraa), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte leimportazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazionieffettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene contodegli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili.».È evidente, pertanto, come, alla stregua del chiaro tenore letteraledelle disposizioni appena menzionate, con il riferimento a tutte leoperazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo diriferimento, comporti l’infondatezza dell’assunto dell’amministrazionefinanziaria.E ciò vieppiù laddove si consideri come, secondo la ricostruzioneoperata dal giudice di prime cure e pienamente condivisa dalla Corte dimerito di secondo grado (cfr., all’uopo le pagg. 4-6 della sentenzaNumero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/2026impugnata), nella fattispecie in esame il diritto al rimborso vantato dallacontribuente scaturisse da un’operazione realizzata in regime di cd.reverse charge, ex art. 17 cit., dunque, pacificamente inclusa nel computodelle operazioni di acquisto realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] SocietàImmobiliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in base al tenore letteraledell’art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.In tal senso, dunque, emerge l’infondatezza del terzo motivo, nonvenendo in rilievo alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non senza, peraltro, evidenziare come la ricostruzione della vicenda inesame, così come operata dal giudice di prime cure e pienamentecondivisa dalla CTR, rappresenti l’esito di un accertamento di fattosottratto al sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nelsuo insieme).Peraltro, con espresso riguardo al primo motivo, va osservato comequest’ultimo trascuri, in maniera piuttosto evidente, la presenza di unamotivazione che attinge senz’altro il cd. minimo costituzionale.Ed invero, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, «Inseguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero siNumero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/2026fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, secondo cui «In seguitoalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonè più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienzadella motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sestocomma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione(per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile)e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, hachiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operatadalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramutiin violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto diNumero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/2026“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053del 7 aprile 2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perchéla CTR del Piemonte (Torino) ha senz’altro motivato, sia pure in manieraalquanto sintetica, con riguardo alle ragioni valevoli a reputare acclaratal’esistenza del diritto al rimborso della contribuente in forza dell’inclusione,nel calcolo già sopra menzionato, delle operazioni realizzate in regime dicd. reverse charge.Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né risulta manifestamente illogica ed è senz’altro idonea adintegrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).Da ultimo, non è chi non veda come la questione sollevata con ilsecondo motivo risulti del tutto nuova, in quanto non emergente, in modoalcuno, tra quelle prospettate in appello dall’amministrazione finanziaria:e ciò, in ragione del fatto che - come già sopra chiarito - la rilevanza delregime di cd. reverse charge era già stata acclarata dalla sentenza diprimo grado ed è stata, poi, pienamente condivisa dalla CTR del Piemontecon la sentenza impugnata.Ciò premesso, è noto che i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dallerichieste delle parti. Pertanto, come chiarito da questa Corte regolatrice,qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui nonvi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura,non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito,ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare inquale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C.di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminareNumero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/2026il merito della suddetta questione (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass.civ., Sez. T, ordinanza n. 3473 dell’11 febbraio 2025).Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi nonveda come le questioni enunciate nel secondo motivo di ricorso nonrisultino, in modo alcuno, essere state indicate, dalla CTR, tra quelleformanti oggetto dell’appello proposto dall’amministrazione finanziariaodierna ricorrente, la quale, del resto, nemmeno si è minimamentepremurata di indicare, in maniera specifica e, cioè, mediante lariproduzione - nel ricorso per cassazione - dei corrispondenti passi dei suoiscritti difensivi, come abbia rappresentato tale questione al giudicedell'impugnazione della sentenza di primo grado.Pertanto, trattandosi di doglianza che avrebbe dovuto già esseresollevata dall’Agenzia delle Entrate con l’appello avverso la sentenza dellaCTP di Torino, il motivo di cui si discorre esibisce un evidente profilod’inammissibilità, in quanto si infrange contro il consolidato insegnamentodi questa Corte regolatrice appena sopra enucleato.6.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese processuali nella misuraliquidata in dispositivo.7.- Con riguardo agli intimati, invece, non è luogo a provvedere inordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo i predettisvolto alcuna attività difensiva.8.- Nemmeno vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributounificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazionedispone, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115(nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228),un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto inbase al comma 1-bis del medesimo art. 13, non può trovare applicazionenei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmenteesonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dalNumero registro generale 22707/2017Numero sezionale 9061/2025Numero di raccolta generale 9639/2026Data pubblicazione 15/04/2026materiale versamento del contributo stesso, attraverso il meccanismodella prenotazione a debito (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 26280 del 25novembre 2013, Rv. Rv. 628422-01; Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 5955del 14 marzo 2014, Rv. 630550-01). P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 7.600,00 (euro settemilaseicento/00), di cui €.200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente