CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 15599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 25048-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 73, presso lo studio 2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e 865 difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1092/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/07/2020 R.G.N. 173/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1092/2020 la Corte di appello di Bari ha respinto il reclamo proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] S. Agostino della Provincia di Napoli dell'Ordine degli [OSCURATO:PERSONA] (da ora Istituto S. Agostino o Istituto) avverso la sentenza di primo grado di annullamento de licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di procedura di riduzione del personale ex lege n. 223/1991, e di condanna dell'Istituto datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra. 2. La conferma della illegittimità del licenziamento è stata fondata sulla violazione dell'ad 5 I. n. 223/1991 per avere l'Istituto datore di lavoro limitato la platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, servizio accessorio rispetto a quello principale svolto dall'Istituto, avente ad oggetto la riabilitazione sanitaria dei pazienti ricoverati in regime di seminternato. Ha osservato il giudice di appello che, a fronte della pacifica soppressione di quest'ultimo servizio quale conseguenza della scelta della Asl di Bari di affidarlo tramite gara pubblica ad altre aziende, l'Istituto avrebbe dovuto verificare se i lavoratori ad esso addetti, tra i quali la Scarpelli, fossero in possesso di professionalità equivalente a quella dei dipendenti collocati negli altri settori organizzativi dell'Istituto; solo ove tale verifica fosse risultata negativa la limitazione della platea dei licenziandi al settore soppresso risultava giustificata, ai sensi dell'art. 5 I. n 223/1991, dal ricorrere di esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale. i 3. Nello specifico dalla prova orale espletata, corroborata dai prospetti paga che recavano la indicazione costante dello svolgimento di lavoro supplementare, era emerso che la Scarpelli era stata impiegata, in maniera non sporadica, bensì sistematica in mansioni ulteriori rispetto a quelle di accompagnatrice sull'autobus, vale a dire assistenza ai ragazzi durante i pasti, somministrazione dei pasti in mensa, accoglienza e accompagnamento dei ragazzi nella struttura, affiancamento / sostituzione di educatricA; tanto deponeva per il possesso di una professionalità " equivalente" che consentiva l'impiego della lavoratrice anche in altri servizi dell'Istituto datore rendendo illegittima la scelta datoriale. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'Istituto S.Agostino sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 1 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 223/1991 e omessa, insufficiente e lacunosa motivazione circa punti decisivi della controversia, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte di appello operato la valutazione circa la illegittimità del criterio di scelta adoperato dal datore di lavoro in modo non conforme ai principi di diritto sanciti dal giudice di legittimità. Si duole in particolare che la Corte di merito non avesse tenuto conto della necessità di contemperamento degli interessi conflittuali delle parti come richiesto dai principi di proporzionalità e ragionevolezza In questa prospettiva contesta il criterio al quale è stata ancorata la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice .2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., omesso, insufficiente e lacunoso esame di un " fatto" decisivo della controversia. 3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ. . 4. Il secondo ed il terzo motivo, illustrati congiuntamente, censurano, in sintesi, la valutazione della emergenze probatorie ed in particolare dei prospetti paga, in punto di riferibilità delle ore di lavoro supplementari allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle espletate nell'ambito del servizio di trasporto dei disabili; sostengono infatti che il maggior orario lavorativo andava ricondotto alle normali esigenze di traffico che comportavano il prolungamento dell'orario del servizio di trasporto dei disabili ; ribadiscono, inoltre, la conformità a legge della scelta aziendale di licenziare il solo personale addetto al servizio soppresso. 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. 5.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico- produttive dell'azienda, previsto dal!' art. 5 I. n. 223/1991, per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. , il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (v. tra le altre, Cass. n. 2390/2022, Cass. n. 22655/2012, Cass. n. 9711/2011, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 13783/2006). 5.2. La sentenza impugnata è conforme al principio enunciato da tale costante indirizzo al quale si ritiene di dare continuità non avendo parte ricorrente offerto elementi per una sua rimeditazione. In particolare, la invocata necessità nella vicenda in esame di una equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela della iniziativa privata ai sensi dell'art. 41 Cost. ecc. , non considera che i contrapposti "interessi" coinvolti dalla procedura di riduzione del personale ex art. 223/1991, trovano già la loro composizione, una volta per tutte, a livello legislativo, alla stregua del quale, secondo l'interpretazione del diritto vivente, la limitazione della platea dei licenziandi ad un determinato settore è consentita solo in presenza di obiettive esigenze tecnico- produttive e organizzative. 5.3. Quanto poi alla contestata valutazione di "equivalenza" di professionalità, sulla base della quale la Corte distrettuale ha affermato che la Scarpelli era impiegabile in altri settori dell'Istituto, si rileva che essa è frutto di un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ( v. per tutte, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), fatto che non risulta neppure individuato dalla parte ricorrente. Tale valutazione riposa su corretti criteri logico- giuridici in quanto, come già chiarito da questa Corte, la equivalenza di professionalità ha riguardo al complesso costituito dal bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze del lavoratore in grado di differenziare o omologare qualitativamente le professionalità rispetto alla mera differenza delle mansioni (Cass. n. 23347/2018). Esprimendo in defi itiva , un aiudizio di complessiva idoneità del-&2 Nvbratefe allo svoT ento di ansi • diverse da quelle di attuale adibizione, alla nozione di professionalità equivalente restano concettualmente estranee le questioni, richiamate anche in memoria da parte ricorrente, in tema di utilizzo promiscuo in più settori o di necessità di prevalenza quantitativa nello svolgimento di determinate mansioni, che vengono in rilievo in ambiti giuridici diversi (applicazione dell'art. 2112 cod. civ. in tema di individuazione del lavoratore addetto al ramo di azienda oggetto di trasferimento, applicazione dell'art. 2103 cod. civ. in tema di inquadramento) da quello in controversia. 6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono entrambi inammissibili. 6.1. Invero, quanto alle censure articolate con il secondo motivo occorre ribadire che alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in relazione all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti ( Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, cit.) e quindi non è declinabile sotto il profilo dell' insufficiente o lacunoso esame di un fatto, come, viceversa formalmente denunziato dal ricorrente, il quale, in concreto, con le critiche formulate, tende a sollecitare direttamente un diverso e più favorevole apprezzamento delle risultanze in atti, in particolare sotto il profilo del significato probatorio degli elementi portati dagli statini stipendiali, attività preclusa al giudice di legittimità (Cass. n. 24679/2013, Cass. Cass. n. 2197/2011, Cass. n. 20455/2006, Cass. n. 7846/2006 , Cass. 7/2/2004 n. 2357). Parimenti inammissibile la deduzione di "omesso esame" ove riferita a elementi tratti dai prospetti paga posto che il giudice di appello ha espressamente dato atto in sentenza di avere proceduto all'esame dei detti prospetti, di talché le deduzioni a riguardo investono direttamente il significato probatorio di tali documenti, vale a dire un' attività riservata al giudice di merito, dovendo ulteriormente evidenziarsi, quale concorrente profilo di inammissibilità, la mancata trascrizione o esposizione per riassunto , in violazione del disposto dell'art. 366, comma primo, n. 6 cod. proc. civ., dei documenti alla base delle censure articolate. 6.3. La errata valutazione del materiale probatorio, per come concretamente denunziata dal ricorrente, non è neppure riconducibile all'ambito della violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., trovando applicazione il condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valuazi ne ( Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27000 /2016), deduzioni Emuli estranee al tenore delle censure formulate.Infine, la deduzione connessa al mancato rilievo del dato, di asserita comune esperienza, secondo il quale la mansione di accompagnatrice addetta al servizio trasporto disabili non poteva avere un orario rigido e predefinito essendo condizionato da elementi quali il traffico, ritardi dei pazienti , contrattempi ecc. , non è idonea alla valida censura della decisione, formulata in relazione alla interpretazione dei dati dei prospetti paga attestanti lo svolgimento di attività oltre l'orario normale , posto che per consolidato indirizzo di questa Corte il ricorso al fatto notorio, ai sensi dell'art. 115 secondo comma, cod. proc. civ., attiene ad un potere discrezionale riservato al giudice di merito il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede n di legittimità (Cass. n. 4428/2020, Cass. n. 17906/2015, Cass. n. 6023/2009, Cass. n. 9001/2005). 7. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M. La Corte dichiara rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente