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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30292/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero„ in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia emessa il 30/5/2019 dal Tribunale di Vallo della Lucania, dt,te44, riqualificava le condotte -contestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo A) della rubrica ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen., e - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7,

I. n. 203 del 1991 quanto al capo B) — rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta agli stessi imputati.

2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]: Si lamenta, in primo luogo, la violazione degli articoli 516 e 521 cod. proc. pen., oltre che degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, con riguardo alla riqualificazione del fatto di cui al capo A), contestato in forma tentata, nel delitto di cui all'articolo 513-bis cod. pen. riconosciuto nella forma consumata.

Risulta evidente, dunque, la plurima violazione denunciata, atteso che il ricorrente è stato chiamato a difendersi su una fattispecie tentata di reato contro il patrimonio, per trovarsi poi condannato per una fattispecie consumata di reato contro l'industria ed il commercio.

In disparte l'insussistenza del fatto, la sentenza dovrebbe essere dunque annullata per evidente lesione del diritto di difesa, non potendo di certo il ricorrente prevedere la riqualificazione compiuta dalla Corte d'appello; con riferimento allo stesso reato, poi, si contesl:a il vincolo della continuazione, riconosciuto pur a fronte di un'unica fattispecie plurisussistente.

La sentenza, ancora, avrebbe errato nel riconoscere la continuazione tra il reato in oggetto e quelli di cui ai capi successivi.

Con particolare riguardo alle lesioni personali di cui al capo B), si osserva che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza dev'essere commesso, per l'appunto, con queste modalità, che ne rappresentano, dunque, elemento costitutivo e non possono essere poste in continuazione come si trattasse di un'ulteriore condotta criminosa.

La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata anche sul punto, ravvisandosi violazione di legge; la medesima censura, ancora, è mossa con riguardo alla circostanza aggravante del metodo mafioso, per la quale si denuncia un sostanziale assorbimento nel delitto riconosciuto al capo A), senza possibilità, dunque, di una configurazione autonoma; con l'ampio quarto motivo di ricorso, poi, si lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con travisamento delle dichiarazioni dei testimoni.

Il motivo, in particolare, si concentra sulle parole di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'abbigliamento dell'[OSCURATO:PERSONA] (che, a detta della donna, vestirebbe "sempre" in pantaloncini e maglietta, non "di regola", come invece affermato dalla Corte di appello), oltre che sulla sua partecipazione all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; a tale riguardo, peraltro, la sentenza conterrebbe motivazione illogica, prima sostenendo l'attendibilità del Mega, quindi, di fatto, negandola con riguardo alla presenza della donna all'incontro citato.

Il vizio di motivazione, ancora, e denunciato con riguardo alle parole di [OSCURATO:PERSONA] (quanto all'intenzione del Mega di farsi rilasciare un falso certificato medico`,i ed al rapporto tra le parole del Mega e quelle di [OSCURATO:PERSONA], che evidenzierebbero plurime contraddizioni contraddizioni sfuggiteCorte d'appello.

Le stesse contraddizioni, peraltro, risulterebbero con le parole del test‹,[OSCURATO:PERSONA] e della teste [OSCURATO:PERSONA].

Infine)sul punto, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione anche con riguardo alla circostanza aggravante del metodo mafioso: la Corte d'appello, infatti, avrebbe introdotto una nuova figura ibrida, ossia quella del mafioso imprenditore che taglieggia gli altri e, al contempo, taglieggiato da quelli per i quali lui stesso opera.

L'inverosimiglianza di una tale immagine, peraltro, emergerebbe dal testo della stessa sentenza, che pur sostenendo che questa figura sarebbe ricorrente nella pratica, non individua tuttavia neppure un precedente; la violazione di legge, ancora, è lamentata con riguardo alla cosiddetta confessione stragiudiziale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso con la registrazione acquisita.

La Corte di appello, infatti, non avrebbe verificato che il verbale del 17/1/2015, redatto dai carabinieri ed avente ad oggetto la trascrizione della conversazione, conterrebbe un dato inverosimile, ossia che la stessa si sarebbe tenuta il 13/6/2015, ossia circa 5 mesi più tardi.

Incongruo, ancora, sarebbe il rapporto tra data di consegna e data apparente di registrazione; la stessa censura, infine, è mossa con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate in ragione dell'erronea duplicazione dei reati già prima contestata.

La relativa motivazione, dunque, sarebbe palesemente viziata. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge 431:2111132 di motivazione in relazione all'articolo 604, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe punito il ricorrente con riguardo a tutti i capi di imputazione e, negli stessi termini, lo avrebbe condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L'errore, invero, sarebbe originato dal capo di imputazione, per poi trasfondersi nella sentenza di primo grado ed in quella di appello, senza venir mai corretto e, dunque, producendo una indebita commistione tra la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e quella del [OSCURATO:PERSONA]; il vizio di motivazione, di seguito, e contestato con riguardo alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di non esser mai stato minacciato dal ricorrente e di non aver mai saputo della partecipazione di questi ad una estorsione in danno dei Mega; - la stessa censura, ancora, è mossa con riguardo all'escussione di [OSCURATO:PERSONA], le cui parole non avrebbero superato un rigoroso vaglio di attendibilità e che sarebbero state smerte, tra l'altro, dalle deposizioni di Nicola di Mauro e di [OSCURATO:PERSONA], thiett= il ricorso richiama in sintesi; - ancora il vizio di motivazione, poi, è lamentato con riguardo alle dichiarazioni spontanee del [OSCURATO:PERSONA], che l'impugnazione riporta per diverse pagine, anche nella parte in cui questi si era espresso de relato sull'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sul punto, peraltro, il ricorso rinvia diffusamente anche alle dichiarazioni della Lajmi, nonché a quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], dal cui esame complessivo emergerebbe l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]; - la medesima censura, di seguito, concerne la valutazione delle dichiarazioni (ancora riportate per stralcio) rese da [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del [OSCURATO:PERSONA] animata da rancore da gelosia nei confronti dell'uomo e, quindi, del tutto inattendibile.

Come confermato, del resto, dal fatto che avrebbe accusato fortemente l'ex marito (dal quale poi sarebbe stata sconfessata) soltanto per evitare una potenziale misura cautelare in diverso procedimento; - negli stessi termini, ancora, il ricorso lamenta la valutazione eseguita dalla Corte di appello delle parole di Nicola di Mauro (riportate per stralcio), il cui giudizio di attendibilità si sarebbe compendiato in affermazioni carenti e contraddittorie; l'uomo, peraltro, non sarebbe affatto attendibile, alla luce dei suoi rapporti di amicizia e di affari con i Mega.

La medesima censura, infine, riguarda le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso riporta in parte, delle quali si lamenta l'omessa valutazione da parte del Collegio di appello; - di seguito, il ricorso contesta l'omesso esame di un memoriale che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva depositato al termine dell'istruzione dibattimentale, del quale sono richiamati ampi passaggi.

Ne emergerebbe la reale figura del ricorrente, estraneo alle condotte contestategli; - Infine, si lamenta l'eccessivo rigore della pena irrogata, che non troverebbe adeguata motivazione in sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato.5.

Con riferimento al primo motivo, che deduce la violazione degli artt. 516- 521 cod. proc. pen., oltre che degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, con riguardo alla riqualificazione del delitto di cui al capo A) (tentata estorsione continuata e aggravata) in quello di cui all'art. 513-bis cod. pen. (illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata), la Corte ne rileva l'infondatezza; non può essere accolta, infatti, la tesi secondo cui la riqualificazione compiuta dal Giudice dovrebbe esser sempre "coerente" con la natura della contestazione originaria, cosicché ad una fattispecie tentata non potrebbe mai "seguirne", ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., una consumata.

6. Al riguardo, occorre premettere che il ricorrente è stato ritenuto 9,44.t responsabile - quanto al capo A) - esattamente delle condottelndicate in rubrica, delle quali sono stati riconosciuti tutti i caratteri oggettivi e psicologici già oggetto di imputazione.

Nessuna lesione alle facoltà difensive, dunque, può essere 7,) riscontrata, né alcuna violazione delle norme richiamate, anche di rango costituzionale, in quanto la riqualificazione operata dalla Corte - esercizio di una prerogativa riconosciuta dalla legge - non ha alterato in alcun modo la posizione dell'imputato, riconosciuto colpevole della medesima condotta in fatto contestata, poi oggetto soltanto di diversa qualificazione giuridica, peraltro in termini meno gravi di quelli originari; una diversa qualificazione, ancora, ben prevedibile, dato che - circostanza pacifica - l'intero capo A) coinvolge l'organizzazione di gite turistiche con imbarcazioni presso il porto di [OSCURATO:PERSONA], gli operatori a ciò autorizzati (le persone offese) ed i soggetti che intendevano influire sul relativo mercato con condotte illecite (i ricorrenti), quel che costituisce il naturale "terreno" per l'intervento proprio dell'art. 513-bis cod. pen.

L'esercizio, da parte del Giudice, della prerogativa indicata, peraltro, non può ritenersi viziato per il sol fatto che sia stata riconosciuta una fattispecie consumata in luogo di quella tentata, come invece sostiene il ricorso; questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione, ha infatti già affermato (ad esempio in tema di truffa) che non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza la decisione di condanna per il reato consumato a fronte della contestazione tentata, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto (tra le altre, Sez. 2, n. 16827 del 7/3/2019, Furiassi, Rv. 276210).

Esattamente come nel caso di specie, nel quale, peraltro, era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - in sede i appello - a chiedere, in via gradata, che i fatti contestati (come tentati) al capo A) fossero ricondotti alle fattispecie (consumate) di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di violenza privata, "posto che attraverso tale condotta inquisita il [OSCURATO:PERSONA] intendeva affermare la propria posizione all'interno del porto nei confronti della società concorrente (pag. 11 della sentenza"): dunque, proprio gli argomenti a fondamento della riqualificazione compiuta dalla Corte.

7. Infondata, di seguito, è anche la prima parte del secondo motivo, con la quale si contesta che lo stesso Collegio di appello avrebbe riconosciuto il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. con carattere continuato, pur in presenza di un'unica fattispecie plurisussistente; al riguardo, basti richiamare l'esplicita motivazione della sentenza sul punto (pag. 20), con la quale il Giudice del gravame ha dichiarato che gli imputati dovevano essere ritenuti responsabili non di due distinti tentativi di estorsione in continuazione, ma di un unico delitto ai sensi della norma richiamata.

Come confermato, peraltro, dall'assenza di aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio.

8. Infondata, ancora, risulta la seconda parte dello stesso motivo n. 2, con la quale si contesta che la Corte avrebbe riconosciuto il vincolo della continuazione esterna tra la concorrenza illecita di cui al capo A) e le lesioni personali aggravate rubricate al capo B), quando queste, invece, avrebbero dovuto ritenersi assorbite.

8.1. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, pronunciandosi in tema di estorsione, ha affermato il principio - ben riferibile anche al caso di specie - per il quale la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (tra le altre, Sez. 2, n. 17427 del 21/2/2019, Mbaye, Rv. 276053).

Ebbene, nel caso di specie le lesioni risultano certamente riscontrate, così da giustificarsi appieno il riconoscimento il concorso tra le fattispecie.

9. Con riferimento ancora al capo A), poi, deve esser dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, che - senza coinvolgere affatto la motivazione della sentenza impugnata - tende a sostenere una sorta di duplicazione tra il delitto riconosciuto in sentenza e la circostanza aggravante di cui all'art. 416-6/.5.1 cod. pen. (già art. 7,

I. n. 203 del 1991), come se questa fosse già integrata nella fattispecie, data la frequenza che la caratterizza in ambienti mafiosi.

Un esercizio di stile, dunque, non un motivo di impugnazione.

10. La stessa aggravante, peraltro, costituisce parte anche della quarta censura, con la quale si contesta l'argomento della sentenza che ne riconosce l'applicabilità anche in capo a chi - come il [OSCURATO:PERSONA] - paghi a sua volta il "pizzo" e, dunque, patisca anch'egli la prepotenza dell'associazione mafiosa.

La Corte di appello, dopo aver ampiamente inquadrato la circostanza in astratto, ed averla diffusamente riscontrata in concreto (con argomenti che il ricorso neppure menziona), ha infatti escluso l'incompatibilità tra i due elementi, sostenendo che l'esperienza giudiziaria ha "dimostrato che è ben frequente il caso di soggetti, per lo più imprenditori, che pur facendo parte di sodalizi criminosi, e conseguendo benefici dalla loro posizione in termini economici o di protezione mafiosa, sono a loro volta obbligati ad elargire controprestazioni in favore del gruppo delinquenziale".

Ebbene, questo argomento è contestata nel ricorso con un'affermazione generica, ossia evidenziando che ne emercierebbe una figura "ibrida" di "mafioso imprenditore" e che la sentenza, pur richiamando giurisprudenza, non avrebbe citato alcun concreto precedente.

10. Inammissibile, di seguito, è il quarto motivo di impugnazione, che concerne la lettura offerta dalla Corte di appello su numerose prove testimoniali.

10.1. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

10.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di una plurima violazione di legge o del travisamento della prova, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] tende ad ottenere in questa sede una diversa ed alternativa lettura di plurimi elementi istruttori già esaminati dai Giudici del merito (per l'appunto, le dichiarazioni di molti testimoni), dei quali sollecita una valutazione diversa e più favorevole.

10.3. Il che, come appena richiamato, non è consentito.

10.4. La censura, inoltre, trascura che la Corte di appello, pronunciandosi anche sul punto, ha steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva di illogicità manifeste o travisamenti; come tale, dunque, non censurabile.

Alle pagg. 14-15, in particolare, il Collegio ha risposto a molti dei motivi di gravame relativi alle testimonianze indicate, e ne ha evidenziato, per un verso, l'inidoneità a contestare il giudizio di credibilità già formulato sulle persone offese (e su altri testimoni) e, per altro verso, il carattere palesemente marginale, volto cioè a sottolineare elementi di contorno o di scarso rilievo.

Ciò vale, in particolare, per l'abbigliamento dell'[OSCURATO:PERSONA] all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed a prescindere dal fatto che la Lasmj lo avesse descritto "di regola" o "sempre" in pantaloncini e maglietta; per la presenza della stessa all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Moricelli e [OSCURATO:PERSONA] (che sarebbe stata riferita da una teste del tutto inaffidabile, come già affermato dal primo Giudice); per il carattere diretto o de relato della conoscenza - in capo ai Mega - delle minacce subite dal [OSCURATO:PERSONA], in sé irrilevante; per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cercato di prolungare la durata delle lesioni patite per mano del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva trovato alcun riscontro.

Quanto, poi, alle presunte contraddizioni tra le parole di [OSCURATO:PERSONA] e quelle del teste Tambusco, la sentenza non le ha affatto negate, limitandosi, però, a richiamarne la reale portata, poiché relative ad aspetti del tutto marginali della vicenda (come riportato alla pag. 14 della sentenza).

Di seguito, in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe negato di avergli "messo le mani addosso", la Corte di appello ha congruamente affermato che ciò non potrebbe di certo consentire di ritenere calunniosa l'accusa mossa dal primo all'altro.

Infine, quanto alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ne ha sottolineato la sostanziale irrilevanza, dato che - anche a voler accedere alle censure sollevate con il gravame e, dunque, ad espungerle dal compendio probatorio - nessuna conseguenza deriverebbe in punto di affermazione di responsabilità.

10.5. Proprio a tale riguardo, infatti, la sentenza ha richiamato le concordanti dichiarazioni delle persone offese, corroborate da quelle dei testimoni ([OSCURATO:PERSONA] per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Tambasco per quello del 13/6/2015; la Ghio e gli stessi fratelli Mega quanto alle minacce incendiarie rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), insieme alle parole dell'appuntato Scardino, intervenuto sul luogo del pestaggio del Mega, oltre che al relativo referto, attestante lesioni personali del tutto compatibili con la dinamica dell'aggressione per come riferita.

A questi elementi - già di evidente rilevanza probatoria - la Corte di appello ha quindi aggiunto la registrazione del colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sulla quale si è dilungata alle pagg. 15-18, riportandone il contenuto), definita quale vera "confessione stragiudiziale" in ordine ai fatti, anche quanto alla compartecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

10.6. Al riguardo, peraltro, il Collegio osserva che il ricorso non contiene alcuna censura quanto al contenuto della conversazione o la sua utilizzabilità, sui quali la sentenza si diffonde molto, limitandosi ad evidenziare discrasie cronologiche che emergerebbero dal verbale di trascrizione dei Carabinieri del 17/1/2015; un dato del tutto estrinseco al testo della captazione, dunque, in sé riferibile anche a mero errore materiale e, in ogni caso, inidoneo a scardinare la lettura che della stessa ha reso la Corte di appello, con argomento palesemente logico e coerente con il testo letterale.

11. In ordine, infine, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte le ha negate al [OSCURATO:PERSONA] non per la duplicazione di condotte già contestata tra capi A) e B), ma per il novero e la gravità delle stesse (il capo A contiene due episodi), per come emerse dagli atti (così escludendo la "ostinata negazione di ogni responsabilità" che, all'evidenza, costituisce un argomento viziato); ebbene, la motivazione, sia pur sintetica, non appare censurabile, perché non certo carente o manifestamente illogica.

L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere rigettata.

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

12.1. Riconosciuto l'ambito di giudizio della Suprema Corte nei termini sopra richiamati, osserva infatti il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di violazione di legge o di vizio di motivazione, infatti, anche l'[OSCURATO:PERSONA] tende ad ottenere in questa sede una diversa ed alternativa lettura di plurimi elementi istruttori già esaminati dai Giudici del merito (le dichiarazioni di molti testimoni e degli imputati), riportandoli ampiamente nel ricorso, seppur non In modo integrale, senza tuttavia misurarsi affatto con la motivazione resa al riguardo dalla Corte di appello e con il relativo giudizio di attendibilità/inattendibilità, ma limitandosi alla mera esposizione delle dichiarazioni stesse.

Lo stesso ric:orso, ancora con argomento in fatto, lamenta poi che la Corte di appello avrebbe "sovrapposto" i due imputati, assimilandone le posizioni senza alcun distinguo; una censura ancora apodittica, che non si confronta affatto con il tenore della sentenza (che ben distingue le condotte dei due soggetti), della quale, infatti, non è citato neppure un passo.

Il che, come richiamato, non integra un effettivo motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. peri.

12.2. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al supposto mancato esame del memoriale che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe depositato al termine dell'istruttoria; la mancata motivazione sul punto, quand'anche riscontrata (ma ve ne è cenno alla pag. 14), non determinerebbe infatti alcun vizio della motiva2:ione, atteso che - riportato per esteso nel ricorso - questo memoriale si esaurisce in una serie di considerazioni sulla propria condizione di vita, sui precedenti penali, sulle condizioni familiari, economiche e lavorative, nonché sulla conoscenza ed i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], così negando ogni addebito.

Nessun riferimento, dunque, all'istruttoria ed ai suoi esiti, né - ancora - alla motivazione della sentenza; con evidente irrilevanza, dunque, ai fini della decisione.

13. Con riguardo, infine, al trattamento sanzionatorio, la censura dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta ancora inammissibile per genericità; si lamenta, infatti, l'ingiustizia della pena in ragione dei fatti, con argomento, dunque, ancora di puro merito.

Senza considerare, peraltro, che la Corte di appello ha preso le mosse (per l'unico capo A) dal minimo edittale, pari a due anni di reclusione, poi aumentata per la recidiva reiterata e per la riconosciuta aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 14.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero„ in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia emessa il 30/5/2019 dal Tribunale di Vallo della Lucania, dt,te44, riqualificava le condotte -contestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo A) della rubrica ai sensi dell'art. 513-bis cod. pen., e - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7, I. n. 203 del 1991 quanto al capo B) — rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta agli stessi imputati. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA]: Si lamenta, in primo luogo, la violazione degli articoli 516 e 521 cod. proc. pen., oltre che degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, con riguardo alla riqualificazione del fatto di cui al capo A), contestato in forma tentata, nel delitto di cui all'articolo 513-bis cod. pen. riconosciuto nella forma consumata. Risulta evidente, dunque, la plurima violazione denunciata, atteso che il ricorrente è stato chiamato a difendersi su una fattispecie tentata di reato contro il patrimonio, per trovarsi poi condannato per una fattispecie consumata di reato contro l'industria ed il commercio. In disparte l'insussistenza del fatto, la sentenza dovrebbe essere dunque annullata per evidente lesione del diritto di difesa, non potendo di certo il ricorrente prevedere la riqualificazione compiuta dalla Corte d'appello; con riferimento allo stesso reato, poi, si contesl:a il vincolo della continuazione, riconosciuto pur a fronte di un'unica fattispecie plurisussistente. La sentenza, ancora, avrebbe errato nel riconoscere la continuazione tra il reato in oggetto e quelli di cui ai capi successivi. Con particolare riguardo alle lesioni personali di cui al capo B), si osserva che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza dev'essere commesso, per l'appunto, con queste modalità, che ne rappresentano, dunque, elemento costitutivo e non possono essere poste in continuazione come si trattasse di un'ulteriore condotta criminosa. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata anche sul punto, ravvisandosi violazione di legge; la medesima censura, ancora, è mossa con riguardo alla circostanza aggravante del metodo mafioso, per la quale si denuncia un sostanziale assorbimento nel delitto riconosciuto al capo A), senza possibilità, dunque, di una configurazione autonoma; con l'ampio quarto motivo di ricorso, poi, si lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con travisamento delle dichiarazioni dei testimoni. Il motivo, in particolare, si concentra sulle parole di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'abbigliamento dell'[OSCURATO:PERSONA] (che, a detta della donna, vestirebbe "sempre" in pantaloncini e maglietta, non "di regola", come invece affermato dalla Corte di appello), oltre che sulla sua partecipazione all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; a tale riguardo, peraltro, la sentenza conterrebbe motivazione illogica, prima sostenendo l'attendibilità del Mega, quindi, di fatto, negandola con riguardo alla presenza della donna all'incontro citato. Il vizio di motivazione, ancora, e denunciato con riguardo alle parole di [OSCURATO:PERSONA] (quanto all'intenzione del Mega di farsi rilasciare un falso certificato medico`,i ed al rapporto tra le parole del Mega e quelle di [OSCURATO:PERSONA], che evidenzierebbero plurime contraddizioni contraddizioni sfuggiteCorte d'appello. Le stesse contraddizioni, peraltro, risulterebbero con le parole del test‹,[OSCURATO:PERSONA] e della teste [OSCURATO:PERSONA]. Infine)sul punto, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione anche con riguardo alla circostanza aggravante del metodo mafioso: la Corte d'appello, infatti, avrebbe introdotto una nuova figura ibrida, ossia quella del mafioso imprenditore che taglieggia gli altri e, al contempo, taglieggiato da quelli per i quali lui stesso opera. L'inverosimiglianza di una tale immagine, peraltro, emergerebbe dal testo della stessa sentenza, che pur sostenendo che questa figura sarebbe ricorrente nella pratica, non individua tuttavia neppure un precedente; la violazione di legge, ancora, è lamentata con riguardo alla cosiddetta confessione stragiudiziale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso con la registrazione acquisita. La Corte di appello, infatti, non avrebbe verificato che il verbale del 17/1/2015, redatto dai carabinieri ed avente ad oggetto la trascrizione della conversazione, conterrebbe un dato inverosimile, ossia che la stessa si sarebbe tenuta il 13/6/2015, ossia circa 5 mesi più tardi. Incongruo, ancora, sarebbe il rapporto tra data di consegna e data apparente di registrazione; la stessa censura, infine, è mossa con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate in ragione dell'erronea duplicazione dei reati già prima contestata. La relativa motivazione, dunque, sarebbe palesemente viziata. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge 431:2111132 di motivazione in relazione all'articolo 604, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe punito il ricorrente con riguardo a tutti i capi di imputazione e, negli stessi termini, lo avrebbe condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L'errore, invero, sarebbe originato dal capo di imputazione, per poi trasfondersi nella sentenza di primo grado ed in quella di appello, senza venir mai corretto e, dunque, producendo una indebita commistione tra la posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] e quella del [OSCURATO:PERSONA]; il vizio di motivazione, di seguito, e contestato con riguardo alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di non esser mai stato minacciato dal ricorrente e di non aver mai saputo della partecipazione di questi ad una estorsione in danno dei Mega; - la stessa censura, ancora, è mossa con riguardo all'escussione di [OSCURATO:PERSONA], le cui parole non avrebbero superato un rigoroso vaglio di attendibilità e che sarebbero state smerte, tra l'altro, dalle deposizioni di Nicola di Mauro e di [OSCURATO:PERSONA], thiett= il ricorso richiama in sintesi; - ancora il vizio di motivazione, poi, è lamentato con riguardo alle dichiarazioni spontanee del [OSCURATO:PERSONA], che l'impugnazione riporta per diverse pagine, anche nella parte in cui questi si era espresso de relato sull'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sul punto, peraltro, il ricorso rinvia diffusamente anche alle dichiarazioni della Lajmi, nonché a quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], dal cui esame complessivo emergerebbe l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]; - la medesima censura, di seguito, concerne la valutazione delle dichiarazioni (ancora riportate per stralcio) rese da [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del [OSCURATO:PERSONA] animata da rancore da gelosia nei confronti dell'uomo e, quindi, del tutto inattendibile. Come confermato, del resto, dal fatto che avrebbe accusato fortemente l'ex marito (dal quale poi sarebbe stata sconfessata) soltanto per evitare una potenziale misura cautelare in diverso procedimento; - negli stessi termini, ancora, il ricorso lamenta la valutazione eseguita dalla Corte di appello delle parole di Nicola di Mauro (riportate per stralcio), il cui giudizio di attendibilità si sarebbe compendiato in affermazioni carenti e contraddittorie; l'uomo, peraltro, non sarebbe affatto attendibile, alla luce dei suoi rapporti di amicizia e di affari con i Mega. La medesima censura, infine, riguarda le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso riporta in parte, delle quali si lamenta l'omessa valutazione da parte del Collegio di appello; - di seguito, il ricorso contesta l'omesso esame di un memoriale che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva depositato al termine dell'istruzione dibattimentale, del quale sono richiamati ampi passaggi. Ne emergerebbe la reale figura del ricorrente, estraneo alle condotte contestategli; - Infine, si lamenta l'eccessivo rigore della pena irrogata, che non troverebbe adeguata motivazione in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato.5. Con riferimento al primo motivo, che deduce la violazione degli artt. 516- 521 cod. proc. pen., oltre che degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, con riguardo alla riqualificazione del delitto di cui al capo A) (tentata estorsione continuata e aggravata) in quello di cui all'art. 513-bis cod. pen. (illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata), la Corte ne rileva l'infondatezza; non può essere accolta, infatti, la tesi secondo cui la riqualificazione compiuta dal Giudice dovrebbe esser sempre "coerente" con la natura della contestazione originaria, cosicché ad una fattispecie tentata non potrebbe mai "seguirne", ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., una consumata. 6. Al riguardo, occorre premettere che il ricorrente è stato ritenuto 9,44.t responsabile - quanto al capo A) - esattamente delle condottelndicate in rubrica, delle quali sono stati riconosciuti tutti i caratteri oggettivi e psicologici già oggetto di imputazione. Nessuna lesione alle facoltà difensive, dunque, può essere 7,) riscontrata, né alcuna violazione delle norme richiamate, anche di rango costituzionale, in quanto la riqualificazione operata dalla Corte - esercizio di una prerogativa riconosciuta dalla legge - non ha alterato in alcun modo la posizione dell'imputato, riconosciuto colpevole della medesima condotta in fatto contestata, poi oggetto soltanto di diversa qualificazione giuridica, peraltro in termini meno gravi di quelli originari; una diversa qualificazione, ancora, ben prevedibile, dato che - circostanza pacifica - l'intero capo A) coinvolge l'organizzazione di gite turistiche con imbarcazioni presso il porto di [OSCURATO:PERSONA], gli operatori a ciò autorizzati (le persone offese) ed i soggetti che intendevano influire sul relativo mercato con condotte illecite (i ricorrenti), quel che costituisce il naturale "terreno" per l'intervento proprio dell'art. 513-bis cod. pen. L'esercizio, da parte del Giudice, della prerogativa indicata, peraltro, non può ritenersi viziato per il sol fatto che sia stata riconosciuta una fattispecie consumata in luogo di quella tentata, come invece sostiene il ricorso; questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione, ha infatti già affermato (ad esempio in tema di truffa) che non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza la decisione di condanna per il reato consumato a fronte della contestazione tentata, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto (tra le altre, Sez. 2, n. 16827 del 7/3/2019, Furiassi, Rv. 276210). Esattamente come nel caso di specie, nel quale, peraltro, era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - in sede i appello - a chiedere, in via gradata, che i fatti contestati (come tentati) al capo A) fossero ricondotti alle fattispecie (consumate) di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di violenza privata, "posto che attraverso tale condotta inquisita il [OSCURATO:PERSONA] intendeva affermare la propria posizione all'interno del porto nei confronti della società concorrente (pag. 11 della sentenza"): dunque, proprio gli argomenti a fondamento della riqualificazione compiuta dalla Corte. 7. Infondata, di seguito, è anche la prima parte del secondo motivo, con la quale si contesta che lo stesso Collegio di appello avrebbe riconosciuto il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. con carattere continuato, pur in presenza di un'unica fattispecie plurisussistente; al riguardo, basti richiamare l'esplicita motivazione della sentenza sul punto (pag. 20), con la quale il Giudice del gravame ha dichiarato che gli imputati dovevano essere ritenuti responsabili non di due distinti tentativi di estorsione in continuazione, ma di un unico delitto ai sensi della norma richiamata. Come confermato, peraltro, dall'assenza di aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio. 8. Infondata, ancora, risulta la seconda parte dello stesso motivo n. 2, con la quale si contesta che la Corte avrebbe riconosciuto il vincolo della continuazione esterna tra la concorrenza illecita di cui al capo A) e le lesioni personali aggravate rubricate al capo B), quando queste, invece, avrebbero dovuto ritenersi assorbite. 8.1. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, pronunciandosi in tema di estorsione, ha affermato il principio - ben riferibile anche al caso di specie - per il quale la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (tra le altre, Sez. 2, n. 17427 del 21/2/2019, Mbaye, Rv. 276053). Ebbene, nel caso di specie le lesioni risultano certamente riscontrate, così da giustificarsi appieno il riconoscimento il concorso tra le fattispecie. 9. Con riferimento ancora al capo A), poi, deve esser dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, che - senza coinvolgere affatto la motivazione della sentenza impugnata - tende a sostenere una sorta di duplicazione tra il delitto riconosciuto in sentenza e la circostanza aggravante di cui all'art. 416-6/.5.1 cod. pen. (già art. 7, I. n. 203 del 1991), come se questa fosse già integrata nella fattispecie, data la frequenza che la caratterizza in ambienti mafiosi. Un esercizio di stile, dunque, non un motivo di impugnazione. 10. La stessa aggravante, peraltro, costituisce parte anche della quarta censura, con la quale si contesta l'argomento della sentenza che ne riconosce l'applicabilità anche in capo a chi - come il [OSCURATO:PERSONA] - paghi a sua volta il "pizzo" e, dunque, patisca anch'egli la prepotenza dell'associazione mafiosa. La Corte di appello, dopo aver ampiamente inquadrato la circostanza in astratto, ed averla diffusamente riscontrata in concreto (con argomenti che il ricorso neppure menziona), ha infatti escluso l'incompatibilità tra i due elementi, sostenendo che l'esperienza giudiziaria ha "dimostrato che è ben frequente il caso di soggetti, per lo più imprenditori, che pur facendo parte di sodalizi criminosi, e conseguendo benefici dalla loro posizione in termini economici o di protezione mafiosa, sono a loro volta obbligati ad elargire controprestazioni in favore del gruppo delinquenziale". Ebbene, questo argomento è contestata nel ricorso con un'affermazione generica, ossia evidenziando che ne emercierebbe una figura "ibrida" di "mafioso imprenditore" e che la sentenza, pur richiamando giurisprudenza, non avrebbe citato alcun concreto precedente. 10. Inammissibile, di seguito, è il quarto motivo di impugnazione, che concerne la lettura offerta dalla Corte di appello su numerose prove testimoniali. 10.1. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 10.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di una plurima violazione di legge o del travisamento della prova, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] tende ad ottenere in questa sede una diversa ed alternativa lettura di plurimi elementi istruttori già esaminati dai Giudici del merito (per l'appunto, le dichiarazioni di molti testimoni), dei quali sollecita una valutazione diversa e più favorevole. 10.3. Il che, come appena richiamato, non è consentito. 10.4. La censura, inoltre, trascura che la Corte di appello, pronunciandosi anche sul punto, ha steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva di illogicità manifeste o travisamenti; come tale, dunque, non censurabile. Alle pagg. 14-15, in particolare, il Collegio ha risposto a molti dei motivi di gravame relativi alle testimonianze indicate, e ne ha evidenziato, per un verso, l'inidoneità a contestare il giudizio di credibilità già formulato sulle persone offese (e su altri testimoni) e, per altro verso, il carattere palesemente marginale, volto cioè a sottolineare elementi di contorno o di scarso rilievo. Ciò vale, in particolare, per l'abbigliamento dell'[OSCURATO:PERSONA] all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed a prescindere dal fatto che la Lasmj lo avesse descritto "di regola" o "sempre" in pantaloncini e maglietta; per la presenza della stessa all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Moricelli e [OSCURATO:PERSONA] (che sarebbe stata riferita da una teste del tutto inaffidabile, come già affermato dal primo Giudice); per il carattere diretto o de relato della conoscenza - in capo ai Mega - delle minacce subite dal [OSCURATO:PERSONA], in sé irrilevante; per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cercato di prolungare la durata delle lesioni patite per mano del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva trovato alcun riscontro. Quanto, poi, alle presunte contraddizioni tra le parole di [OSCURATO:PERSONA] e quelle del teste Tambusco, la sentenza non le ha affatto negate, limitandosi, però, a richiamarne la reale portata, poiché relative ad aspetti del tutto marginali della vicenda (come riportato alla pag. 14 della sentenza). Di seguito, in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe negato di avergli "messo le mani addosso", la Corte di appello ha congruamente affermato che ciò non potrebbe di certo consentire di ritenere calunniosa l'accusa mossa dal primo all'altro. Infine, quanto alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ne ha sottolineato la sostanziale irrilevanza, dato che - anche a voler accedere alle censure sollevate con il gravame e, dunque, ad espungerle dal compendio probatorio - nessuna conseguenza deriverebbe in punto di affermazione di responsabilità. 10.5. Proprio a tale riguardo, infatti, la sentenza ha richiamato le concordanti dichiarazioni delle persone offese, corroborate da quelle dei testimoni ([OSCURATO:PERSONA] per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Tambasco per quello del 13/6/2015; la Ghio e gli stessi fratelli Mega quanto alle minacce incendiarie rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), insieme alle parole dell'appuntato Scardino, intervenuto sul luogo del pestaggio del Mega, oltre che al relativo referto, attestante lesioni personali del tutto compatibili con la dinamica dell'aggressione per come riferita. A questi elementi - già di evidente rilevanza probatoria - la Corte di appello ha quindi aggiunto la registrazione del colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sulla quale si è dilungata alle pagg. 15-18, riportandone il contenuto), definita quale vera "confessione stragiudiziale" in ordine ai fatti, anche quanto alla compartecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. 10.6. Al riguardo, peraltro, il Collegio osserva che il ricorso non contiene alcuna censura quanto al contenuto della conversazione o la sua utilizzabilità, sui quali la sentenza si diffonde molto, limitandosi ad evidenziare discrasie cronologiche che emergerebbero dal verbale di trascrizione dei Carabinieri del 17/1/2015; un dato del tutto estrinseco al testo della captazione, dunque, in sé riferibile anche a mero errore materiale e, in ogni caso, inidoneo a scardinare la lettura che della stessa ha reso la Corte di appello, con argomento palesemente logico e coerente con il testo letterale. 11. In ordine, infine, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte le ha negate al [OSCURATO:PERSONA] non per la duplicazione di condotte già contestata tra capi A) e B), ma per il novero e la gravità delle stesse (il capo A contiene due episodi), per come emerse dagli atti (così escludendo la "ostinata negazione di ogni responsabilità" che, all'evidenza, costituisce un argomento viziato); ebbene, la motivazione, sia pur sintetica, non appare censurabile, perché non certo carente o manifestamente illogica. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere rigettata. 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 12.1. Riconosciuto l'ambito di giudizio della Suprema Corte nei termini sopra richiamati, osserva infatti il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato risultano inammissibili; dietro la parvenza di violazione di legge o di vizio di motivazione, infatti, anche l'[OSCURATO:PERSONA] tende ad ottenere in questa sede una diversa ed alternativa lettura di plurimi elementi istruttori già esaminati dai Giudici del merito (le dichiarazioni di molti testimoni e degli imputati), riportandoli ampiamente nel ricorso, seppur non In modo integrale, senza tuttavia misurarsi affatto con la motivazione resa al riguardo dalla Corte di appello e con il relativo giudizio di attendibilità/inattendibilità, ma limitandosi alla mera esposizione delle dichiarazioni stesse. Lo stesso ric:orso, ancora con argomento in fatto, lamenta poi che la Corte di appello avrebbe "sovrapposto" i due imputati, assimilandone le posizioni senza alcun distinguo; una censura ancora apodittica, che non si confronta affatto con il tenore della sentenza (che ben distingue le condotte dei due soggetti), della quale, infatti, non è citato neppure un passo. Il che, come richiamato, non integra un effettivo motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. peri. 12.2. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al supposto mancato esame del memoriale che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe depositato al termine dell'istruttoria; la mancata motivazione sul punto, quand'anche riscontrata (ma ve ne è cenno alla pag. 14), non determinerebbe infatti alcun vizio della motiva2:ione, atteso che - riportato per esteso nel ricorso - questo memoriale si esaurisce in una serie di considerazioni sulla propria condizione di vita, sui precedenti penali, sulle condizioni familiari, economiche e lavorative, nonché sulla conoscenza ed i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], così negando ogni addebito. Nessun riferimento, dunque, all'istruttoria ed ai suoi esiti, né - ancora - alla motivazione della sentenza; con evidente irrilevanza, dunque, ai fini della decisione. 13. Con riguardo, infine, al trattamento sanzionatorio, la censura dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta ancora inammissibile per genericità; si lamenta, infatti, l'ingiustizia della pena in ragione dei fatti, con argomento, dunque, ancora di puro merito. Senza considerare, peraltro, che la Corte di appello ha preso le mosse (per l'unico capo A) dal minimo edittale, pari a due anni di reclusione, poi aumentata per la recidiva reiterata e per la riconosciuta aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 14. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30292/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris