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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20317/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1407/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA] ( cf.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]( cf.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro Comune di Catania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];pec:[OSCURATO:EMAIL] ); Comune di Catania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];pec: [OSCURATO:EMAIL] ), dell’Avvocatura dell’Ente; –controricorrente – avverso la sentenza n. 7528/2022, depositata il 9 settembre 2022 , della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. – con sentenza n. 7528 /2022, depositata il 9 settembre 2022 , laCommissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento ( n. 161955) emesso dal Comune di Catania in relazione all’I MU dovuta dalla contribuente per l’anno 2012 , e per il possesso di due unità immobiliari e di un terreno; 1.1 –il giudice del gravame ha rilevato che : -«contrariamente a quanto dedotto nell’atto di appello, l’avviso di accertamento impugnato è sufficientemente motivato con la indicazionedei dati catastali degli immobili oggetto di tassazione e dei riferimenti normativi giustificativi della imposta applicata, mentre spetta al contribuente l’onere di provarela sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dalla norma citata per fruire dellainvocata esenzione dalla imposta (v.

Cass. n. 27165/2011)»; - tenuto conto del giudicato esterno che si era formato sulla sentenza n. 9429/2017, della Commissione tributaria provinciale di Catania, il gravame andava accolto con riferimento «al fabbricato sito in Catania via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 riportato incatasto al foglio 12 particella 178 ed al terreno riportato in catasto al foglio 12particella 181», per i quali immobili ricorrevano le cause di esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. d) e i); - a diversa conclusione, però, doveva pervenirsi quanto ai «fabbricati siti in Catania via Acireale 23/A riportato in catasto al foglio 8 particella 48e via [OSCURATO:PERSONA] n. 109 riportato in catasto al foglio 69 particella 30904» in quanto «nessuna prova [era] stata fornita neanche in sede di appello idonea adimostrare che negli immobili in questione è stata svolta nell’anno 2012esclusivamente attività diretta all’esercizio del culto e alla cura delle anime, allaformazione del clero e dei religiosi, alla catechesi, all’educazione cristiana ed alla didattica in concreto esercitata con modalità non commerciali, svolta cioè a titolo gratuito ovvero con il versamento di corrispettivi di importo simbolico (v. sul puntoCass. n. 24243/2021)»; -detta prova nemmeno poteva desumersi dal bilancio di esercizio dell’anno2012 – dal quale emergeva no « per il “Coll.

Catania” entrate complessive pari alla somma di euro97.835,00», - bilancio che, per di più, supportava «la tesi contrariaevidenziando entrate pari alla somma di euro 97.835,00 che presuppongonochiaramente lo svolgimento di una attività commerciale.»;

2. –la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Gesù ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -il Comune di Catania resiste notificando due controricorsi.

Considerato che:

1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 36, comma 2, nn. 3 e 4 , assumendo , in sintesi, che il giudice del gravame –nel rilevare l’insussistenza dei presupposti della reclamata esenzione –aveva omesso di esaminare i motivi di gravame con i quali era stata dedotta la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, atteso che le ragioni di insussistenza dei presupposti dell’esenzione erano stat e esposte (solo) nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado, senza che, dunque,ne risultasse l’articolazione(anche) nell’avviso di accertamento impugnato, così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità dell’atto impositivo tenuto conto (anche) del divieto di integrazione della relativa motivazione in corso di giudizio;- ne conseguiva, pertanto, la nullità della sentenza che - pronunciata senza dar conto delle ragioni postevi a fondamento con riferimento ai presupposti dell’esenzione - non riportava le richieste delle parti e l’esposizione dei motivi del loro rigetto;

2. – in via pregiudiziale di rito , va rilevata l’inammissibilità del secondo controricorso che (pur) risulta depositato telematicamente; 2.1 - nel giudizio , difatti, sono stati notificati, e depositati, due controricorsi: -il primo, a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata rilasciata procura con riferimento al ricorso recante impugnazione della sentenza n. 7528/2022, depositata il 9 settembre 2022, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; -il secondo, a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata rilasciata procura con riferimento al ricorso recante impugnazione della sentenza n. 8412/2022, depositata il 10 ottobre 2022, della stessa Commissione tributaria regionaledella Sicilia; -quest’ultimo ricorso, cui si riferisce la procura rilasciata, riguarda però il giudizio iscritto al RGN 9131/2023 (n. 13 del ruolo di udienza) introdotto con impugnazione della citata sentenza n. 8412/2022, depositata il 10 ottobre 2022; 2.2 – in disparte, allora, la stessa tardività del secondo controricorso –che risulta notificato in data 8 maggio 2023 a fronte di ricorso notificato il 30 dicembre 2022– la Corte ha già statuito (anche con riferimento al controricorso) che la presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati; ne consegue che il compimento dell’atto da parte di uno dei difensori consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata dall'altro avvocato (Cass., 10 luglio 2023, n. 19464; Cass., 30 novembre 2012, n. 21472);

3. – tanto premesso, il motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento; 3.1 – il giudice del gravame ha espressamente esaminato la questione relativa alla motivazione dell’atto impositivo rilevando,come anticipato, che l’atto risultava «sufficientemente motivato con la indicazionedei dati catastali degli immobili oggetto di tassazione e dei riferimenti normativi giustificativi della imposta applicata, mentre spetta al contribuente l’onere di provarela sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dalla norma citata per fruire dellainvocata esenzione dalla imposta (v.

Cass. n. 27165/2011)»; 3.2 –detta argomentazione – che chiaramente delimita i contorni dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo col richiamo al riparto dell’onere probatorio in tema di cause di esenzione o di esclusione del tributo – è, poi, del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); - e si è, altresì, rimarcato che detto onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094); 3.3 –con riferimento, poi, al requisito cd. oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i) – requisito costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di un’attività conmodalità non commercial i – la Corte ha statuito che detto requisito va, per l’appunto, accertato in concreto, e con onere probatorio a carico del contribuente(Cass., 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502); 3.4 – non sussisteva, pertanto, alcun difetto di motivazione dell’atto impositivo a riguardo dell’oggetto dell’imposizione, e dei relativi criteri di applicazione del tributo, laddove gravava sulla stessa contribuente l’onere di dedurre, e provare, i presupposti della reclamata esenzione; 3.5 – quanto, poi, ai presupposti della reclamata esenzione, le conclusioni cui è pervenuto il giudice del gravame sono in linea con la giurisprudenza della Corte, essendosi rilevato, secondo un consolidato, e risalente, orientamento che la disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), deve essereinterpretata nel senso che le previste esenzioni «presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito» (così Cass. Sez.

U., 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e si è, quindi, rimarcato che, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo -rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione - ed un requisito soggettivo - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali -(v., ex plurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502); -detti arresti sono stati ulteriormente ribaditi, anche in fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla modifica normativa dell’art. 7, comma 1, lett. i), cit., ad opera del d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 1, cit., essendosi rilevato che il diritto all’esenzione dall’ICI presuppone che l’utilizzo, seppur indiretto, dell’unità immobiliare avvenga con modalità non commerciali, così come ritenuto nella decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, al fine di evitare che il regime dell’esenzione si risolva in un aiuto di Stato; così che è necessario, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico (Cass., 14 settembre 2021, n. 24655, cit.; Cass., 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., 5 settembre 2019, n. 22223; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415; Cass., 8 luglio 2016, n. 13970);

4. – tenuto conto della rilevata inammissibilità del secondo controricorso, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1407/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA] ( cf.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]( cf.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro Comune di Catania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];pec:[OSCURATO:EMAIL] ); Comune di Catania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];pec: [OSCURATO:EMAIL] ), dell’Avvocatura dell’Ente; –controricorrente – avverso la sentenza n. 7528/2022, depositata il 9 settembre 2022 , della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 7528 /2022, depositata il 9 settembre 2022 , laCommissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento ( n. 161955) emesso dal Comune di Catania in relazione all’I MU dovuta dalla contribuente per l’anno 2012 , e per il possesso di due unità immobiliari e di un terreno; 1.1 –il giudice del gravame ha rilevato che : -«contrariamente a quanto dedotto nell’atto di appello, l’avviso di accertamento impugnato è sufficientemente motivato con la indicazionedei dati catastali degli immobili oggetto di tassazione e dei riferimenti normativi giustificativi della imposta applicata, mentre spetta al contribuente l’onere di provarela sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dalla norma citata per fruire dellainvocata esenzione dalla imposta (v. Cass. n. 27165/2011)»; - tenuto conto del giudicato esterno che si era formato sulla sentenza n. 9429/2017, della Commissione tributaria provinciale di Catania, il gravame andava accolto con riferimento «al fabbricato sito in Catania via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 riportato incatasto al foglio 12 particella 178 ed al terreno riportato in catasto al foglio 12particella 181», per i quali immobili ricorrevano le cause di esenzione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. d) e i); - a diversa conclusione, però, doveva pervenirsi quanto ai «fabbricati siti in Catania via Acireale 23/A riportato in catasto al foglio 8 particella 48e via [OSCURATO:PERSONA] n. 109 riportato in catasto al foglio 69 particella 30904» in quanto «nessuna prova [era] stata fornita neanche in sede di appello idonea adimostrare che negli immobili in questione è stata svolta nell’anno 2012esclusivamente attività diretta all’esercizio del culto e alla cura delle anime, allaformazione del clero e dei religiosi, alla catechesi, all’educazione cristiana ed alla didattica in concreto esercitata con modalità non commerciali, svolta cioè a titolo gratuito ovvero con il versamento di corrispettivi di importo simbolico (v. sul puntoCass. n. 24243/2021)»; -detta prova nemmeno poteva desumersi dal bilancio di esercizio dell’anno2012 – dal quale emergeva no « per il “Coll. Catania” entrate complessive pari alla somma di euro97.835,00», - bilancio che, per di più, supportava «la tesi contrariaevidenziando entrate pari alla somma di euro 97.835,00 che presuppongonochiaramente lo svolgimento di una attività commerciale.»; 2. –la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Gesù ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -il Comune di Catania resiste notificando due controricorsi. Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 36, comma 2, nn. 3 e 4 , assumendo , in sintesi, che il giudice del gravame –nel rilevare l’insussistenza dei presupposti della reclamata esenzione –aveva omesso di esaminare i motivi di gravame con i quali era stata dedotta la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, atteso che le ragioni di insussistenza dei presupposti dell’esenzione erano stat e esposte (solo) nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado, senza che, dunque,ne risultasse l’articolazione(anche) nell’avviso di accertamento impugnato, così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità dell’atto impositivo tenuto conto (anche) del divieto di integrazione della relativa motivazione in corso di giudizio;- ne conseguiva, pertanto, la nullità della sentenza che - pronunciata senza dar conto delle ragioni postevi a fondamento con riferimento ai presupposti dell’esenzione - non riportava le richieste delle parti e l’esposizione dei motivi del loro rigetto; 2. – in via pregiudiziale di rito , va rilevata l’inammissibilità del secondo controricorso che (pur) risulta depositato telematicamente; 2.1 - nel giudizio , difatti, sono stati notificati, e depositati, due controricorsi: -il primo, a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata rilasciata procura con riferimento al ricorso recante impugnazione della sentenza n. 7528/2022, depositata il 9 settembre 2022, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; -il secondo, a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata rilasciata procura con riferimento al ricorso recante impugnazione della sentenza n. 8412/2022, depositata il 10 ottobre 2022, della stessa Commissione tributaria regionaledella Sicilia; -quest’ultimo ricorso, cui si riferisce la procura rilasciata, riguarda però il giudizio iscritto al RGN 9131/2023 (n. 13 del ruolo di udienza) introdotto con impugnazione della citata sentenza n. 8412/2022, depositata il 10 ottobre 2022; 2.2 – in disparte, allora, la stessa tardività del secondo controricorso –che risulta notificato in data 8 maggio 2023 a fronte di ricorso notificato il 30 dicembre 2022– la Corte ha già statuito (anche con riferimento al controricorso) che la presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati; ne consegue che il compimento dell’atto da parte di uno dei difensori consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata dall'altro avvocato (Cass., 10 luglio 2023, n. 19464; Cass., 30 novembre 2012, n. 21472); 3. – tanto premesso, il motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento; 3.1 – il giudice del gravame ha espressamente esaminato la questione relativa alla motivazione dell’atto impositivo rilevando,come anticipato, che l’atto risultava «sufficientemente motivato con la indicazionedei dati catastali degli immobili oggetto di tassazione e dei riferimenti normativi giustificativi della imposta applicata, mentre spetta al contribuente l’onere di provarela sussistenza dei presupposti oggettivi previsti dalla norma citata per fruire dellainvocata esenzione dalla imposta (v. Cass. n. 27165/2011)»; 3.2 –detta argomentazione – che chiaramente delimita i contorni dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo col richiamo al riparto dell’onere probatorio in tema di cause di esenzione o di esclusione del tributo – è, poi, del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); - e si è, altresì, rimarcato che detto onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094); 3.3 –con riferimento, poi, al requisito cd. oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i) – requisito costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di un’attività conmodalità non commercial i – la Corte ha statuito che detto requisito va, per l’appunto, accertato in concreto, e con onere probatorio a carico del contribuente(Cass., 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502); 3.4 – non sussisteva, pertanto, alcun difetto di motivazione dell’atto impositivo a riguardo dell’oggetto dell’imposizione, e dei relativi criteri di applicazione del tributo, laddove gravava sulla stessa contribuente l’onere di dedurre, e provare, i presupposti della reclamata esenzione; 3.5 – quanto, poi, ai presupposti della reclamata esenzione, le conclusioni cui è pervenuto il giudice del gravame sono in linea con la giurisprudenza della Corte, essendosi rilevato, secondo un consolidato, e risalente, orientamento che la disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), deve essereinterpretata nel senso che le previste esenzioni «presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito» (così Cass. Sez. U., 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e si è, quindi, rimarcato che, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo -rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione - ed un requisito soggettivo - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali -(v., ex plurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502); -detti arresti sono stati ulteriormente ribaditi, anche in fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla modifica normativa dell’art. 7, comma 1, lett. i), cit., ad opera del d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 1, cit., essendosi rilevato che il diritto all’esenzione dall’ICI presuppone che l’utilizzo, seppur indiretto, dell’unità immobiliare avvenga con modalità non commerciali, così come ritenuto nella decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, al fine di evitare che il regime dell’esenzione si risolva in un aiuto di Stato; così che è necessario, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico (Cass., 14 settembre 2021, n. 24655, cit.; Cass., 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., 5 settembre 2019, n. 22223; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415; Cass., 8 luglio 2016, n. 13970); 4. – tenuto conto della rilevata inammissibilità del secondo controricorso, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 20317/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris