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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18871/2026

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rappresentato e difeso, giusta procura incalce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procuraallegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1183/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, pubblicata il 21/10/2022 e notificata il 27/10/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026letta la memoria del controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diCastrovillari, il germano [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare l’inesistenza diuna servitù di elettrodotto asseritamente costituita dal convenuto afavore della sua confinante proprietà esclusiva ed a carico della cortecomune; chiese altresì la condanna del convenuto al ripristino dellostato dei luoghi.A sostegno della domanda l’attore espose di essere proprietario,con il fratello, di un edificio sito alla c.da Scinetto di Rossano, tra lorogià suddiviso in parte, dotato di corte comune; precisò che il fratelloaveva installato alcuni pannelli solari sul tetto del fabbricato di suapertinenza e, quindi, senza il suo consenso, aveva realizzato, nellacorte comune, uno scavo con due pozzetti posti all’estremità, doveaveva collocato le condutture elettriche necessarie al trasportodell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico fino all’immobileconfinante di sua proprietà esclusiva; lamentò che questocomportamento integrasse la violazione degli artt.1102 e 1122 cod.civ.Costituendosi, il convenuto obiettò che lo scavo realizzato erastato operato seguendo il tracciato di un preesistente impianto elettricogià interrato nella corte comune ed era stato realizzato al solo scopo dicollegare l’impianto fotovoltaico posto sul tetto del fabbricato di suaproprietà, ubicato nella corte comune, alla cabina ENEL posta al confinedella proprietà e non al fine di asservire la cosa comune a vantaggio dialtro bene estraneo alla comunione.Il Tribunale adito, con sentenza n.485/2017, rigettò la domandae la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 1183/2022 harigettato l’impugnazione dell’attore, confermando la decisione delprimo giudice.Ric. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -2-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello harilevato che il Tribunale effettivamente aveva limitato la decisione allavalutazione della violazione dell’art. 1102 cod. civ., ma non avevapronunciato sulla dedotta costituzione di una servitù a carico dellaproprietà comune e a favore di una proprietà esclusiva a confine; haescluso, tuttavia la sussistenza di questa servitù perché con l’espletataconsulenza tecnica d’ufficio era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA], coni lavori del 2011, non aveva realizzato nella corte comune nuovipozzetti o nuovi tracciati per il passaggio di cavi elettrici, ma avevautilizzato un tracciato già esistente (tra il pozzetto B1 ed il pozzetto A)all’interno del quale aveva soltanto posizionato un nuovo cavo portantela conduttura elettrica dell’impianto fotovoltaico posto sul tetto delfabbricato facente parte della comunione; l’area cortilizia comune e,per quanto di interesse, il suo sottosuolo risultavano, infatti, giàgermani comproprietari negli anni precedenti, tra il 2001 ed il 2009, aservizio delle diverse unità presenti in adiacenza alla corte stessa,alcune ancora comuni e altre ormai divise.

Pertanto, la Corteterritoriale ha escluso che l’attore avesse fornito la prova, di cui eraonerato, della nuova servitù asseritamente costituita dal convenuto acarico della cosa comune e a vantaggio di altro immobile estraneo allacomunione.Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, depositando successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art.360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazionee falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 1102, 1108 e 1120cod. civ., per non avere il giudice d’appello rilevato che il convenutoRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -3-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026Donato [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, non aveva contestato di aver eseguitolavori sulla corte comune per raggiungere con l’elettrodotto ilfabbricato in proprietà esclusiva a confine.In particolare, riportando alcuni passi della comparsa di risposta,il ricorrente ha osservato che risultava «abbastanza evidente» che,contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice d’appello, la controparteaveva riconosciuto di aver realizzato, senza il suo consenso, uno scavosulla corte comune per contenere i cavi elettrici dell’impiantofotovoltaico per poi proseguire fino a raggiungere la limitrofa proprietàesclusiva dove sorgeva una nuova costruzione.In conseguenza, sotto altro profilo articolato in riferimento al n.5, egli ha lamentato che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamentevalutato che era stata così determinata una limitazione di caratterereale alla proprietà comune senza il suo consenso qualecomproprietario, in violazione dell’art. 1102 cod. civ.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, senza formulare alcuna critica in diritto allamotivazione della sentenza impugnata, si è limitato a ribadire la propriaricostruzione dei fatti già offerta in citazione e a richiamare un principiodi diritto – quale la preclusione, per il condomino, di esercitare l’usodella cosa comune ex 1102 cod. civ. per il vantaggio di altre e diversesue proprietà in assenza del consenso di tutti i condomini - che la Corted’appello non ha in alcun modo negato, ma ha soltanto ritenuto nonviolato nella fattispecie.La censura, inoltre, di là del formale riferimento, in rubrica, alvizio di violazione di norme di diritto, è totalmente incentrata nel meritodella causa, nel senso che prospetta soltanto una diversa lettura dellecircostanze di fatto esaminate dalla Corte territoriale, senza alcunaindicazione dell’errore di interpretazione o di falsa applicazione da cuisarebbe viziata la decisione.Ric. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -4-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatada una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece,esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità senon nei limiti del vizio di motivazione (tra le numerosissime, Cass. Sez.1, n. 7871 del 25/03/2025; Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, n.24155 del 13/10/2017).Ugualmente inammissibile è la denuncia di violazione dell’art.115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione.Sulla non contestazione della situazione di fatto corrispondenteall’esercizio della servitù, la Corte d’appello ha esplicitamente riportato,a pag. 5 della motivazione, che «il convenuto in primo grado, ParisiDonato, contestava i presupposti della domanda, sostenendo di nonaver realizzato alcuna servitù a carico della corte comune, sostenendodi essersi limitato ad aggiungere dei nuovi cavi elettrici all’interno di untracciato interrato, già presente nel sottosuolo della corte comune, alsolo fine di collegare il proprio impianto fotovoltaico, realizzato sul tettodel fabbricato comune nella parte di sua pertinenza, al punto diconsegna della rete Enel sito sulla via pubblica, al di fuori dellaproprietà comune. [OSCURATO:PERSONA] contestava che detto impiantofotovoltaico ed i cavi elettrici di collegamento posizionati nel sottosuolodella corte fossero destinati a vantaggio di altra costruzione posta sulfondo limitrofo di sua proprietà».Ciò considerato, l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte,Ric. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -5-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione soltanto pervizio di motivazione (Sez. 2 n. 27490 del 28/10/2019); in conseguenza,ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in assenzadi ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia procedutoall'ammissione e al conseguente espletamento di un mezzo istruttorioin ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione diparte, diretta a far valere l'altrui pregressa non contestazione, diventainammissibile (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019).Per altro verso, è pure inammissibile il secondo profilo di censura,articolato ex n. 5, per sua formulazione: come chiarito da questa Corte,l'art. 360, comma I, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultantedalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143del 2012, laddove prevede l'«omesso esame» concernente «un fattodecisivo per il giudizio» si riferisce ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile inalcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultanoirrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmenteformulate: questa interpretazione è stata fondata sulla modificatestuale operata sull’articolo nel 2012, con la specifica sostituzione conil lemma «fatto» del precedentemente utilizzato, cioè «punto»;quest’ultimo sostantivo, infatti, costituiva un termine atecnico con cuiera possibile indicare sia fatti che questioni, sicché la modifica non puòessere ritenuta puramente formale e priva di conseguenze (cfr. Cass.Sez. 5, n. 2805 del 05/02/2011; Sez. 6 - 1, n. 2268 del 26/01/2022).Ciò precisato, il ricorrente si è limitato a lamentare, invece,l’omessa valutazione dell’imposizione di una servitù alla proprietàcomune senza il suo consenso, in violazione dell’art. 1102 cod. civ., deltutto trascurando che, nella sentenza impugnata, la prospettata«limitazione di carattere reale alla proprietà comune» è stata proprioesaminata laddove ne è stata negata in radice la prova.Ric. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -6-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/20262.

Con il secondo motivo, pure articolato in relazione sia al n. 3che al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente haprospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 949cod. civ. e dell’art.115 cod. proc. civ., per avere il giudice di appelloposto erroneamente a suo carico l’onere di provare l’esistenza delladedotta servitù di cavidotto, in violazione delle regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni:nell’actio negatoria servitutis - ha sostenuto - la titolarità del bene èrequisito di legittimazione attiva e l’attore ha l’onere di provare, conogni mezzo, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto,ma non ha l’onere di provare l’inesistenza del diritto vantato dal terzo.Il motivo è infondato.Secondo la Corte di merito, la consulenza tecnica d’ufficioespletata in primo grado aveva consentito «di accertare che il ParisiDonato, con i lavori eseguiti nel 2011 per cui è causa, non avevarealizzato nella corte comune nuovi pozzetti o nuovi tracciati per ilpassaggio di cavi elettrici, ma aveva utilizzato un tracciato già esistente(tra il pozzetto B1 ed il pozzetto A) all’interno del quale avevaposizionato un nuovo cavo elettrico contenente la conduttura elettricadell’impianto fotovoltaico posto sul tetto del fabbricato facente partedella comunione», che «l’area cortilizia comune, e per quanto diinteresse il suo sottosuolo, risultava già attraversato da altrecondutture elettriche realizzate dai due germani comproprietari neglianni precedenti, tra il 2001 ed il 2009, a servizio delle varie unitàpresenti in adiacenza alla corte stessa, alcune ancora comuni ed altrepoi divise tra i due germani», che il consulente aveva pure dato attodella presenza «in altre parti della stessa corte, di linee elettricheinterrate di pertinenza esclusiva dell’attore [OSCURATO:PERSONA], sebbene nonoggetto di contenzioso, ma al solo fine della valutazione sulladestinazione e pari uso della res comune», che «il primo giudiceRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -7-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026rigettava la domanda, ritenendo che i lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] avessero alterato la consistenza materiale e la destinazione dellacorte comune, né pregiudicato il pari uso dell’altro comproprietario,qualificandoli come espressione della facoltà concessa a ciascunpartecipante di far uso della cosa comune, nei limiti consentiti dall’art.1102 c.c., e su tali punti non risulta[va] essere stata sollevata specificacensura».La Corte ha quindi evidenziato, in diritto, che «sul pianoprocessuale, in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio, ilsuperamento dei limiti sul pari uso della cosa comune, di cui all'art.1102 cod. civ., si configura come un fatto costitutivo, inerente allecondizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697 cod. civ.,comma I, deve essere provato dallo stesso comproprietario attore,mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità dellamodifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che è dal giudicerilevabile anche di ufficio e perciò non comporta alcun onere probatorioa carico del convenuto medesimo»;.La Corte di merito ha, infine, aggiunto, richiamando lagiurisprudenza di legittimità, che «ai fini della configurabilità di undiritto di servitù a carico di un bene immobile in proprietà comune e afavore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno deicomproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine inconcreto per verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente daparte del contitolare dello stesso rientri o meno nei limiti delleprerogative del comproprietario, perché solo quando tale limite èsuperato è possibile configurare un diritto in re aliena».Sulla base di queste premesse, la Corte d’appello ha alloraaffermato che «[OSCURATO:PERSONA] ai fini della pretesa di natura realeazionata ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., tendente al ripristino dellostatus quo ante della cosa comune, avrebbe dovuto fornire la prova deiRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -8-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026fatti allegati ovvero dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato deipropri diritti di comproprietario attraverso l’esecuzione dei lavoriindicati in citazione, in forza dei quali aveva destinato il bene comunea servizio di una diversa costruzione di sua proprietà esclusiva,estranea alla comunione».È evidente, da questa motivazione, che non vi è stata alcunainversione dell’onere probatorio, perché, nella fattispecie, prima ancoradi negare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di attraversare la corte comune coni cavi elettrici per collegare l’impianto fotovoltaico alla sua proprietàindividuale, era necessario accertare che questo collegamento vi fosseeffettivamente stato: e la prova di tale fatto costitutivo, allora, è stataineccepibilmente posta a carico dell’attore per le ragioni chiaramenteesposte in sentenza e con dettagliata motivazione ne è statariscontrata la mancanza.In tema di azione negatoria servitutis, la prova della situazionelesiva, posta in essere dal proprietario del presunto fondo dominante(es. passaggio, installazione di acquedotto, elettrodotto ecc.) spettaall’attore ex art. 2697 cc primo comma, spettando invece al convenutoin negatoria di dimostrare (ex art. 2697 comma 2 cc) l’esistenza deldiritto di compiere l’attività dedotta dall’attore come lesiva.Nel caso in esame, è evidente che l’attore confonde i termini delriparto della prova, pretendendo di addebitare al convenuto la provadella inesistenza della situazione lesiva, peraltro decisamente esclusadagli accertamenti peritali compiuti nel giudizio di merito.La Corte d’Appello, infatti, come si è visto, con accertamento in fattoqui non sindacabile, ha affermato a chiare lettere che non può ritenersicostituita una servitù di elettrodotto a vantaggio di altro immobileestraneo alla comunione (v. pag. 10 sentenza impugnata).

Inoltre –contrariamente a quanto si afferma in ricorso – si ribadisce che dalledifese del convenuto non risulta nessun riconoscimento dell’esistenzaRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -9-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026della servitù (v. comparse di costituzione in primo e secondo gradoriportate a pagg. 11 e 12 del ricorso).Infine, pure insussistente è la prospettata violazione dell’art. 115cod. proc. civ. perché, per dedurre questo vizio, occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianzache egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è,invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentitadall'art. 116 cod. proc. civ. (Sez.

U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).3.

Con il terzo motivo, ugualmente articolato in relazione al n.3e al n.5, proposto in subordine al rigetto dei primi due motivi, ilricorrente ha, infine, denunziato la violazione e falsa applicazione dellanormativa sull’uso della cosa comune di cui agli artt.1102, 1108 e 1120cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto le opere realizzate dalconvenuto, anziché veri e propri abusi, quale normale esercizio deldiritto del comproprietario di uso del bene comune, così configurandoun vizio di omessa o insufficiente motivazione per il mancato esame dipunti decisivi della controversia.Il motivo è inammissibile.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -10-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza delsemplice «difetto di sufficienza» della motivazione.

Ricorre, allora, ilvizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (v.

Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante,in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appenadescritte: la Corte d’appello ha dedicato all’insussistenza della provadell’asserita violazione dell’art. 1102 cod. civ. le pagine dalla quinta(ultimo capoverso) all’undicesima (primo capoverso) della sentenza,analizzando dettagliatamente i risultati della consulenza espletata.Per altro verso, quanto al profilo ex n. 3, la scarna articolazionedel motivo, ancora una volta, non contiene alcuna specifica censura indiritto.In conclusione, il ricorso va rigettato, con inevitabile aggravio dispese per la parte soccombente.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -11-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in €. 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -12-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso, giusta procura incalce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procuraallegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1183/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, pubblicata il 21/10/2022 e notificata il 27/10/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026letta la memoria del controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diCastrovillari, il germano [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare l’inesistenza diuna servitù di elettrodotto asseritamente costituita dal convenuto afavore della sua confinante proprietà esclusiva ed a carico della cortecomune; chiese altresì la condanna del convenuto al ripristino dellostato dei luoghi.A sostegno della domanda l’attore espose di essere proprietario,con il fratello, di un edificio sito alla c.da Scinetto di Rossano, tra lorogià suddiviso in parte, dotato di corte comune; precisò che il fratelloaveva installato alcuni pannelli solari sul tetto del fabbricato di suapertinenza e, quindi, senza il suo consenso, aveva realizzato, nellacorte comune, uno scavo con due pozzetti posti all’estremità, doveaveva collocato le condutture elettriche necessarie al trasportodell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico fino all’immobileconfinante di sua proprietà esclusiva; lamentò che questocomportamento integrasse la violazione degli artt.1102 e 1122 cod.civ.Costituendosi, il convenuto obiettò che lo scavo realizzato erastato operato seguendo il tracciato di un preesistente impianto elettricogià interrato nella corte comune ed era stato realizzato al solo scopo dicollegare l’impianto fotovoltaico posto sul tetto del fabbricato di suaproprietà, ubicato nella corte comune, alla cabina ENEL posta al confinedella proprietà e non al fine di asservire la cosa comune a vantaggio dialtro bene estraneo alla comunione.Il Tribunale adito, con sentenza n.485/2017, rigettò la domandae la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 1183/2022 harigettato l’impugnazione dell’attore, confermando la decisione delprimo giudice.Ric. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -2-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello harilevato che il Tribunale effettivamente aveva limitato la decisione allavalutazione della violazione dell’art. 1102 cod. civ., ma non avevapronunciato sulla dedotta costituzione di una servitù a carico dellaproprietà comune e a favore di una proprietà esclusiva a confine; haescluso, tuttavia la sussistenza di questa servitù perché con l’espletataconsulenza tecnica d’ufficio era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA], coni lavori del 2011, non aveva realizzato nella corte comune nuovipozzetti o nuovi tracciati per il passaggio di cavi elettrici, ma avevautilizzato un tracciato già esistente (tra il pozzetto B1 ed il pozzetto A)all’interno del quale aveva soltanto posizionato un nuovo cavo portantela conduttura elettrica dell’impianto fotovoltaico posto sul tetto delfabbricato facente parte della comunione; l’area cortilizia comune e,per quanto di interesse, il suo sottosuolo risultavano, infatti, giàgermani comproprietari negli anni precedenti, tra il 2001 ed il 2009, aservizio delle diverse unità presenti in adiacenza alla corte stessa,alcune ancora comuni e altre ormai divise. Pertanto, la Corteterritoriale ha escluso che l’attore avesse fornito la prova, di cui eraonerato, della nuova servitù asseritamente costituita dal convenuto acarico della cosa comune e a vantaggio di altro immobile estraneo allacomunione.Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso, depositando successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art.360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazionee falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 1102, 1108 e 1120cod. civ., per non avere il giudice d’appello rilevato che il convenutoRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -3-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026Donato [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, non aveva contestato di aver eseguitolavori sulla corte comune per raggiungere con l’elettrodotto ilfabbricato in proprietà esclusiva a confine.In particolare, riportando alcuni passi della comparsa di risposta,il ricorrente ha osservato che risultava «abbastanza evidente» che,contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice d’appello, la controparteaveva riconosciuto di aver realizzato, senza il suo consenso, uno scavosulla corte comune per contenere i cavi elettrici dell’impiantofotovoltaico per poi proseguire fino a raggiungere la limitrofa proprietàesclusiva dove sorgeva una nuova costruzione.In conseguenza, sotto altro profilo articolato in riferimento al n.5, egli ha lamentato che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamentevalutato che era stata così determinata una limitazione di caratterereale alla proprietà comune senza il suo consenso qualecomproprietario, in violazione dell’art. 1102 cod. civ.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, senza formulare alcuna critica in diritto allamotivazione della sentenza impugnata, si è limitato a ribadire la propriaricostruzione dei fatti già offerta in citazione e a richiamare un principiodi diritto – quale la preclusione, per il condomino, di esercitare l’usodella cosa comune ex 1102 cod. civ. per il vantaggio di altre e diversesue proprietà in assenza del consenso di tutti i condomini - che la Corted’appello non ha in alcun modo negato, ma ha soltanto ritenuto nonviolato nella fattispecie.La censura, inoltre, di là del formale riferimento, in rubrica, alvizio di violazione di norme di diritto, è totalmente incentrata nel meritodella causa, nel senso che prospetta soltanto una diversa lettura dellecircostanze di fatto esaminate dalla Corte territoriale, senza alcunaindicazione dell’errore di interpretazione o di falsa applicazione da cuisarebbe viziata la decisione.Ric. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -4-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatada una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece,esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità senon nei limiti del vizio di motivazione (tra le numerosissime, Cass. Sez.1, n. 7871 del 25/03/2025; Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, n.24155 del 13/10/2017).Ugualmente inammissibile è la denuncia di violazione dell’art.115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione.Sulla non contestazione della situazione di fatto corrispondenteall’esercizio della servitù, la Corte d’appello ha esplicitamente riportato,a pag. 5 della motivazione, che «il convenuto in primo grado, ParisiDonato, contestava i presupposti della domanda, sostenendo di nonaver realizzato alcuna servitù a carico della corte comune, sostenendodi essersi limitato ad aggiungere dei nuovi cavi elettrici all’interno di untracciato interrato, già presente nel sottosuolo della corte comune, alsolo fine di collegare il proprio impianto fotovoltaico, realizzato sul tettodel fabbricato comune nella parte di sua pertinenza, al punto diconsegna della rete Enel sito sulla via pubblica, al di fuori dellaproprietà comune. [OSCURATO:PERSONA] contestava che detto impiantofotovoltaico ed i cavi elettrici di collegamento posizionati nel sottosuolodella corte fossero destinati a vantaggio di altra costruzione posta sulfondo limitrofo di sua proprietà».Ciò considerato, l'accertamento della sussistenza di unacontestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte,Ric. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -5-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione soltanto pervizio di motivazione (Sez. 2 n. 27490 del 28/10/2019); in conseguenza,ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in assenzadi ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia procedutoall'ammissione e al conseguente espletamento di un mezzo istruttorioin ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione diparte, diretta a far valere l'altrui pregressa non contestazione, diventainammissibile (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019).Per altro verso, è pure inammissibile il secondo profilo di censura,articolato ex n. 5, per sua formulazione: come chiarito da questa Corte,l'art. 360, comma I, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultantedalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143del 2012, laddove prevede l'«omesso esame» concernente «un fattodecisivo per il giudizio» si riferisce ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile inalcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultanoirrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmenteformulate: questa interpretazione è stata fondata sulla modificatestuale operata sull’articolo nel 2012, con la specifica sostituzione conil lemma «fatto» del precedentemente utilizzato, cioè «punto»;quest’ultimo sostantivo, infatti, costituiva un termine atecnico con cuiera possibile indicare sia fatti che questioni, sicché la modifica non puòessere ritenuta puramente formale e priva di conseguenze (cfr. Cass.Sez. 5, n. 2805 del 05/02/2011; Sez. 6 - 1, n. 2268 del 26/01/2022).Ciò precisato, il ricorrente si è limitato a lamentare, invece,l’omessa valutazione dell’imposizione di una servitù alla proprietàcomune senza il suo consenso, in violazione dell’art. 1102 cod. civ., deltutto trascurando che, nella sentenza impugnata, la prospettata«limitazione di carattere reale alla proprietà comune» è stata proprioesaminata laddove ne è stata negata in radice la prova.Ric. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -6-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/20262. Con il secondo motivo, pure articolato in relazione sia al n. 3che al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente haprospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 949cod. civ. e dell’art.115 cod. proc. civ., per avere il giudice di appelloposto erroneamente a suo carico l’onere di provare l’esistenza delladedotta servitù di cavidotto, in violazione delle regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni:nell’actio negatoria servitutis - ha sostenuto - la titolarità del bene èrequisito di legittimazione attiva e l’attore ha l’onere di provare, conogni mezzo, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto,ma non ha l’onere di provare l’inesistenza del diritto vantato dal terzo.Il motivo è infondato.Secondo la Corte di merito, la consulenza tecnica d’ufficioespletata in primo grado aveva consentito «di accertare che il ParisiDonato, con i lavori eseguiti nel 2011 per cui è causa, non avevarealizzato nella corte comune nuovi pozzetti o nuovi tracciati per ilpassaggio di cavi elettrici, ma aveva utilizzato un tracciato già esistente(tra il pozzetto B1 ed il pozzetto A) all’interno del quale avevaposizionato un nuovo cavo elettrico contenente la conduttura elettricadell’impianto fotovoltaico posto sul tetto del fabbricato facente partedella comunione», che «l’area cortilizia comune, e per quanto diinteresse il suo sottosuolo, risultava già attraversato da altrecondutture elettriche realizzate dai due germani comproprietari neglianni precedenti, tra il 2001 ed il 2009, a servizio delle varie unitàpresenti in adiacenza alla corte stessa, alcune ancora comuni ed altrepoi divise tra i due germani», che il consulente aveva pure dato attodella presenza «in altre parti della stessa corte, di linee elettricheinterrate di pertinenza esclusiva dell’attore [OSCURATO:PERSONA], sebbene nonoggetto di contenzioso, ma al solo fine della valutazione sulladestinazione e pari uso della res comune», che «il primo giudiceRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -7-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026rigettava la domanda, ritenendo che i lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] avessero alterato la consistenza materiale e la destinazione dellacorte comune, né pregiudicato il pari uso dell’altro comproprietario,qualificandoli come espressione della facoltà concessa a ciascunpartecipante di far uso della cosa comune, nei limiti consentiti dall’art.1102 c.c., e su tali punti non risulta[va] essere stata sollevata specificacensura».La Corte ha quindi evidenziato, in diritto, che «sul pianoprocessuale, in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio, ilsuperamento dei limiti sul pari uso della cosa comune, di cui all'art.1102 cod. civ., si configura come un fatto costitutivo, inerente allecondizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697 cod. civ.,comma I, deve essere provato dallo stesso comproprietario attore,mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità dellamodifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che è dal giudicerilevabile anche di ufficio e perciò non comporta alcun onere probatorioa carico del convenuto medesimo»;.La Corte di merito ha, infine, aggiunto, richiamando lagiurisprudenza di legittimità, che «ai fini della configurabilità di undiritto di servitù a carico di un bene immobile in proprietà comune e afavore di altro bene immobile in proprietà esclusiva di uno deicomproprietari del primo, è necessario svolgere una indagine inconcreto per verificare se l'esercizio del diritto sul fondo servente daparte del contitolare dello stesso rientri o meno nei limiti delleprerogative del comproprietario, perché solo quando tale limite èsuperato è possibile configurare un diritto in re aliena».Sulla base di queste premesse, la Corte d’appello ha alloraaffermato che «[OSCURATO:PERSONA] ai fini della pretesa di natura realeazionata ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., tendente al ripristino dellostatus quo ante della cosa comune, avrebbe dovuto fornire la prova deiRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -8-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026fatti allegati ovvero dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato deipropri diritti di comproprietario attraverso l’esecuzione dei lavoriindicati in citazione, in forza dei quali aveva destinato il bene comunea servizio di una diversa costruzione di sua proprietà esclusiva,estranea alla comunione».È evidente, da questa motivazione, che non vi è stata alcunainversione dell’onere probatorio, perché, nella fattispecie, prima ancoradi negare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di attraversare la corte comune coni cavi elettrici per collegare l’impianto fotovoltaico alla sua proprietàindividuale, era necessario accertare che questo collegamento vi fosseeffettivamente stato: e la prova di tale fatto costitutivo, allora, è stataineccepibilmente posta a carico dell’attore per le ragioni chiaramenteesposte in sentenza e con dettagliata motivazione ne è statariscontrata la mancanza.In tema di azione negatoria servitutis, la prova della situazionelesiva, posta in essere dal proprietario del presunto fondo dominante(es. passaggio, installazione di acquedotto, elettrodotto ecc.) spettaall’attore ex art. 2697 cc primo comma, spettando invece al convenutoin negatoria di dimostrare (ex art. 2697 comma 2 cc) l’esistenza deldiritto di compiere l’attività dedotta dall’attore come lesiva.Nel caso in esame, è evidente che l’attore confonde i termini delriparto della prova, pretendendo di addebitare al convenuto la provadella inesistenza della situazione lesiva, peraltro decisamente esclusadagli accertamenti peritali compiuti nel giudizio di merito.La Corte d’Appello, infatti, come si è visto, con accertamento in fattoqui non sindacabile, ha affermato a chiare lettere che non può ritenersicostituita una servitù di elettrodotto a vantaggio di altro immobileestraneo alla comunione (v. pag. 10 sentenza impugnata). Inoltre –contrariamente a quanto si afferma in ricorso – si ribadisce che dalledifese del convenuto non risulta nessun riconoscimento dell’esistenzaRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -9-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026della servitù (v. comparse di costituzione in primo e secondo gradoriportate a pagg. 11 e 12 del ricorso).Infine, pure insussistente è la prospettata violazione dell’art. 115cod. proc. civ. perché, per dedurre questo vizio, occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianzache egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è,invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentitadall'art. 116 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).3. Con il terzo motivo, ugualmente articolato in relazione al n.3e al n.5, proposto in subordine al rigetto dei primi due motivi, ilricorrente ha, infine, denunziato la violazione e falsa applicazione dellanormativa sull’uso della cosa comune di cui agli artt.1102, 1108 e 1120cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto le opere realizzate dalconvenuto, anziché veri e propri abusi, quale normale esercizio deldiritto del comproprietario di uso del bene comune, così configurandoun vizio di omessa o insufficiente motivazione per il mancato esame dipunti decisivi della controversia.Il motivo è inammissibile.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -10-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, restando così esclusa qualunque rilevanza delsemplice «difetto di sufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, ilvizio denunciato con il secondo motivo quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante,in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022).Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appenadescritte: la Corte d’appello ha dedicato all’insussistenza della provadell’asserita violazione dell’art. 1102 cod. civ. le pagine dalla quinta(ultimo capoverso) all’undicesima (primo capoverso) della sentenza,analizzando dettagliatamente i risultati della consulenza espletata.Per altro verso, quanto al profilo ex n. 3, la scarna articolazionedel motivo, ancora una volta, non contiene alcuna specifica censura indiritto.In conclusione, il ricorso va rigettato, con inevitabile aggravio dispese per la parte soccombente.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -11-Numero registro generale 1146/2023Numero sezionale 2417/2025Numero di raccolta generale 18871/2026Data pubblicazione 10/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in €. 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2023 n.1146 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -12-
Sentenza Cassazione n. 18871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris