CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 45758/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze con le quali denuncia violazioni degli artt. 41-bis Ord. pen e 125 cod. proc. pen. Deduce che, adottandosi una motivazione meramente apparente e pertanto in violazione di legge, non si è tenuto conto delle obiezioni difensive relative alla lontananza nel tempo dei fatti da cui era stato desunto l'inserimento del ricorrente nel contesto associativo, alla posizione non di vertice all'epoca attribuita allo stesso, a quanto documentato sulle particolari ragioni e sulla data delle violazioni in carcere oggetto di addebito, all'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'assenza di elementi che potessero consentire di rilevare dopo tanti anni rapporti fra Mangione e gli esponenti mafiosi operativi. 3. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 4. Ai fini delle dovute verifiche, la motivazione del provvedimento impugnato illustra, quale base iniziale dell'intero percorso seguito, gli accertamenti definitivi in sede di condanna che delineano la figura di Mangione come quella di un affiliato mafioso affermatosi in un contesto di contrapposizioni di clan r'vali che dava causa a gravissimi fatti di sangue. Chiarisce che Mangione in tale contesto alla fine si posizionava all'interno del clan Piscopo e che tale clan, secondo le indagini successivamente svolte, non ha cessato di manifestare la sua operatività mafiosa nel territorio, ma anzi si è dimostrato in grado di rigenerarsi potendo concretamente contare sul ritorno in libertà di diversi suoi esponenti. Dal riscontro di tali oggettivi dati comportamentali, secondo il chiaro percorso esposto, poteva dunque desumersi l'effettiva e attuale capacità di Mangione di mantenere le proprie precedenti relazioni mafiose nello stesso contesto di cui sopra. Con riguardo alle condotte tenute in carcere da Mangione, il Tribunale evidenzia poi l'esistenza non solo di comportamenti polemici e scarsamente collaborativi, ma anche di trasgressioni disciplinari espressive di una pervicace contrapposizione alle regole. A tal riguardo cita - a conferma - le condanne per i fatti di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato. La motivazione adottata, dunque, lungi dal risultare meramente apparente, rappresenta l'articolata verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga. 5. A fronte di ciò, le doglianze non possono dimostrare le violazioni di legge che citano, quando svolgono considerazioni che focalizzano solo alcuni passaggi della motivazione, non confrontandosi così in primo luogo con i tratti concreti della condotta da cui è stato desunto il radicamento nel tempo di spinte criminali, risultate, per le loro concrete manifestazioni, di gravissimo allarme sociale. Ciò, come pure spiegato, con riferimento a uno specifico quanto ramificato contesto mafioso, come risultato ragionevolmente ancora operante in atto (sulla base delle informazioni tratte dalle successive indagini), che vede via via ricomparire gli stessi affiliati nonostante la loro lunga detenzione. Né si coglie quale rilievo potrebbero avere le deduzioni che sarebbero state associate dalla difesa alla mera ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ovvero alle giustificazioni degli addebiti per i fatti commessi durante la detenzione, non smentendosi che essi, secondo la loro configurazione delittuosa, sono rimasti ormai accertati con sentenze irrevocabili. Facendosi poi riferimento all'inesatta collocazione temporale del protrarsi di tali fatti delittuosi, non ci si misura con il chiaro significato della loro considerazione di merito quale ulteriore segnale in senso contrario rispetto all'avvio di un percorso di adeguamento alle regole, dopo il lungo periodo di trattamento carcerario comunque in precedenza intervenuto. Del resto, il giudizio sulla permanenza della capacità di mantenere i collegamenti con la criminalità organizzata, come sopra già rilevato, si è basato su ben più ampi ragionamenti. Ne discende l'inammissibilità di tutte le doglianze poiché prive di ogni attitudine a dimostrare le denunciate violazione di legge.6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]