CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza dell'Il novembre 2022 ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 17 ottobre 2022, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (relativamente al reato di cui agli art. 74, T.U. stup.). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 310, cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per l'ordinanza impugnata l'appello sarebbe una mera riproposizione del contenuto dell'istanza presentata alla Corte di appello di modifica della misura cautelare in carcere. Invece nell'appello emergono diversi elementi di novità. La notevole distanza temporale dai fatti di reato, contestati all'imputato, e l'applicazione della custodia cautelare in carcere (circa quattro anni) e la erronea valutazione delle sue condizioni di salute imponevano una motivazione adeguata che la Corte di appello non ha reso nella sua ordinanza di rigetto. Dalla data di commissione dei reati e fino all'applicazione della custodia cautelare l'imputato aveva vissuto lontano dal luogo dei commessi reati (nelle Marche) senza commettere ulteriori reati. Inoltre, il decorso del tempo in carcere (ben 8 mesi) incide molto sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione alla scelta della misura (gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere). Anche sulle questioni della salute del ricorrente l'appello non si limitava a reiterare l'istanza presentata alla Corte di appello, ma specificava il difetto di motivazione per illogicità, dell'ordinanza. La Corte di appello si concentrava solo sulla valutazione medica del dott. [OSCURATO:PERSONA], ma non considerava l'età del ricorrente (66 anni) e la presenza di un domicilio idoneo per gli arresti domiciliari lontano dal luogo di commissione dei fatti. L'appello, quindi, non era affatto una mera riproposizione dell'istanza alla Corte di appello e, conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve annullarsi. L'analisi della specificità dei motivi di appello non può prescindere dalla valutazione del provvedimento impugnato e l'inammissibilità dell'impugnazione non avrebbe potuto pronunciarsi - proprio - in considerazione della scarsa motivazione dell'ordinanza di rigetto della Corte di appello. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera i motivi di appello senza confrontarsi con le motivazioni dell'ordinanza. L'ordinanza impugnata contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica. L'ordinanza di inammissibilità, del Tribunale del riesame, evidenzia sia la mancanza di specificità dell'impugnazione per la reiterazione della domanda alla Corte di appello, respinta motivatamente, sia "l'assenza di elementi sopravvenuti meritevoli di positiva valutazione, rispetto a quelli valutati in sede di rigetto di analoga istanza presentata dalla difesa in data 21 febbraio 2022 e la mancata allegazione di documenti idonei a provare un peggioramento delle condizioni di salute dell'Essarrar", come motivato dalla Corte di appello nel provvedimento di rigetto. Il ricorrente nel ricorso in cassazione si limita a contestare e a dedurre solo sulla specificità dell'impugnazione, ma non affronta l'altro tema dell'assenza di elementi sopravvenuti rispetto all'istanza, rigettata, presentata in data 21 febbraio 2022. Comunque, l'appello cautelare a differenza del riesame deve essere specifico, ovvero contenere i motivi di impugnazione del provvedimento impugnato; una riproposizione dell'istanza, senza motivi specifici di appello, non risulta idonea allo scopo: "L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta" (Sez. 5, Sentenza n. 9432 del 12/01/2017 Cc. (dep. 27/02/2017 ) Rv. 269098 - 01). Del resto, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Cc. (dep. 07/05/2018 ) Rv. 273139 - 0; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 47120 del 04/11/2021 Cc. (dep. 23/12/2021 ) Rv. 282590 - O e Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013 - dep. 06/06/2013, Sisti, Rv. 25583201). Conseguentemente il tempo passato in custodia cautelare non risulta accompagnato da altri elementi concreti idonei a far ritenere cessata l'esigenza cautelare inizialmente ritenuta, al momento genetico della custodia cautelare (Sez. 1, Sentenza n. 24897 del 10/05/2013 Cc. - dep. 06/06/2013 - Rv. 255832 - 01). Non possono ritenersi nuovi elementi la condanna a 10 anni di reclusione, confermata in appello con la sentenza dell'Il luglio 2022 e neanche le prospettate esigenze di salute, peraltro non documentate, o la disponibilità di un luogo idoneo per gli arresti domiciliari, in considerazione, anche, della presunzione di cui all'art. 375, terzo comma, cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenz