CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24637-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1886/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata al pagamento della somma di euro 85.996,68, oltre accessori, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte, dopo aver ricordato che, con sentenza n. 6437 del 2008 passata in cosa giudicata, [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata al risarcimento del danno per la mancata assunzione del Capaldo dal 14 ottobre 1998 sino al deposito di detta sentenza, da quantificarsi in separato giudizio, ha ritenuto, concordando con il primo giudice, che questi correttamente avesse agito con un nuovo ricorso "per ottenere la condanna della SPA [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/2/2011, periodo nel quale si era protratto l'inadempimento all'obbligo di assunzione, sulla base del diritto sancito dalla sentenza _ passata in giudicato"; ha aggiunto che la società per detto periodo non aveva provato alcun fatto estintivo dell'obbligo; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso il Capaldo; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'unico motivo di ricorso denuncia: "violazione o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 2043, 1218 e 1223 c.c., il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"; si sostiene che "la sentenza sull'an debeatur ha espressamente circoscritto il periodo per il risarcimento, affermando con chiarezza estrema che, allorché l'obbligo del datore di Ric. 2020 n. 24637 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- lavoro rimanga inadempiuto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per le utilità perdute 'dalla data della manifestata disponibilità all'assunzione, che coincide con la data di licenziamento, ad oggi', laddove per oggi si intende la data di deposito del provvedimento giudiziale"; secondo parte ricorrente la Corte territoriale non avrebbe interpretato correttamente l'effettiva portata della pronuncia del giudice sull'an debeatur in relazione alla sola domanda che era stata accolta, diversa da quella di costituzione del rapporto di lavoro; 2. il motivo non può trovare accoglimento; esso infatti non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come riportato nello storico della lite, si fonda sull'assunto che il credito del Capaldo originasse dal protrarsi dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione anche successivamente al deposito della sentenza del febbraio 2008, tanto che la motivazione impugnata argomenta pure sulla inammissibilità delle azioni di condanna in futuro, sicché il creditore, stante il protrarsi degli effetti dell'inadempimento, non aveva altra strada che proporre una nuova azione giudiziale; l'assunto, non venendo qui in discussione la natura dell'azione esercitata, è coerente con il carattere eccezionale delle condanne in futuro sancito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 10970 del 2004; Cass. n. 12997 del 2007; Cass. n. 8405 del 2014), né parte ricorrente riporta adeguatamente i contenuti della sentenza sull'an dai quali poter evincere che nell'occasione il decidente si fosse pronunciato per escludere il risarcimento del danno per il periodo successivo al deposito della sentenza; 3. conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. C. Porzio, dichiaratosi antistatario; Ric. 2020 n. 24637 sez. ML - ud. 26-10-2021 -3- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 19)/0, con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 ottobr 20 [OSCURATO:PERSONA]!' [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] a Leone