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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09777/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di MILANOdat-e-cwvigo-a-ge-Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rf [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2021 il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione e C 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo la violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In ragione di ciò, non è ammessa la deducibilità dell'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Il giudice invero, nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; cfr. altresì Sez. 2, n. 5875 del 19/12/2018, dep. 2019, Chtibi e altro, non mass.; cfr. altresì Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Invero la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita appunto l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di t correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, infine l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di MILANOdat-e-cwvigo-a-ge-Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rf [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2021 il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione e C 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 . 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo la violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ragione di ciò, non è ammessa la deducibilità dell'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il giudice invero, nel pronunciare sentenza di patteggiamento resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; cfr. altresì Sez. 2, n. 5875 del 19/12/2018, dep. 2019, Chtibi e altro, non mass.; cfr. altresì Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Invero la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita appunto l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di t correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, infine l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 gennai
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