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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01103/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lette le memorie dei difensori dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e della parte civile, che ha concluso per il rigetto del medesimo con la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 aprile 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., per avere denunciato, il 31 ottobre 2013, presso la Stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] lo smarrimento del certificato di proprietà dell'autovettura di proprietà della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], da questi lasciata in conto vendita presso la ditta del medesimo imputato, smarrimento, invece, già denunciato dalla persona offesa il precedente 21 settembre 2013.

La denuncia era funzionale al tentativo di esportare l'autovettura in Bulgaria.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale considerava che il prevenuto aveva falsamente denunciato di avere lui smarrito il certificato di proprietà della vettura del Grimaldi dato che costui l'aveva già smarrita in epoca antecedente, così consumando il contestato delitto (così Cass. n. 8058/2006) avendo riferito una circostanza non corrispondente al vero, considerando poi che il dolo era quello generico di riferire il falso al pubblico ufficiale redigente l'atto.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare dell'art.483 cod. pen..

La decisione della Corte territoriale si era fondata sulla sentenza n. 8058 del 2006 della Cassazione che però contraddiceva il procedente orientamento del giudice di legittimità espresso dalle pronunce nn. 17636/2003, 5118/2000 e dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 6 e 28 del 1999.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, non avendo questi realizzato alcuna frode a danno della persona offesa o del PRA, tanto da essere assolto dal correlativo delitto di truffa.

3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con successive memorie, il difensore dell'imputato chiedeva l'accoglimento dei motivi di ricorso ed il difensore della parte civile chiedeva il rigetto o l'inammissibilità dello stesso con la liquidazione delle spese del grado.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. Non vi è innanzitutto dubbio, in fatto, che, con la denuncia di smarrimento del certificato di proprietà della vettura del Grimaldi, il prevenuto abbia reso una falsa dichiarazione al pubblico ufficiale che l'aveva redatta, posto che il suddetto certificato era già stato smarrito dal Grimaldi, in epoca precedente.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, si osserva come non rilevi quale siaa stata la ragione per la quale il pervenuto ha sporto tale falsa denuncia, posto che il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. è punibile a titolo di dolo generico, ed è pertanto configurabile quando l'autore della dichiarazione ideologicamente falsa sia consapevole della sua divergenza dal vero (da ultimo: Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041; ancor prima: Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, Rv. 274126 e Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078), come era, comunque, avvenuto nell'odierno caso di specie.

2. Quanto, in via più generale, alla configurabilità del delitto contestato in caso di falsa denuncia di smarrimento, correttamente la Corte distrettuale ha citato la sentenza Sez. 5, n. 8058 del 26/01/2006, Corsaro, Rv. 233412, in cui si è affermato che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un'autovettura, effettuata all'autorità di P.S., in quanto tale denuncia è destinata a comprovare la verità del fatto dello smarrimento, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato (art. 13, comma primo e secondo, D.M. n. 514 del 1992).

Sono, invece e comunque, inconferenti le diverse pronunce citate nel ricorso (Sez. 5, n. 5118 del 21/03/2000, Motta, Rv. 216059 e Sez. 5, n. 17363 del 12/02/2003, Ferrante, Rv. 224750) perché attengono ad atti, di cui si era denunciato lo smarrimento - che non davano luogo ad alcuna conseguenza di rilievo giuridico, come, invece, la perdita del certificato di proprietà di una vettura che legittima, come si è sottolineato nel citato precedente del 2006, la richiesta e l'ottenimento di un duplicato, un atto necessario per l'ulteriore cessione del veicolo.

Deve invece rilevarsi come sia costante anche il successivo orientamento di questa Corte in tema di configurabilità dell'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di altri documenti di cui risulta necessario ottenere il duplicato, quali la patente di guida (Sez. 5, n. 18711 del 23/03/2021, Puiu, Rv. 281044; Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 266740), il passaporto (Sez. 6, n. 9063 del 23/11/2012, dep. 25/02/2013, Meret, Rv. 254724), la carta di identità (Sez. 5, n. 7995 del 15/11/2012, dep. 19/02/2013, Facchinetti, Rv. 255216).

Sono, pertanto, manifestamente privi di fondamento entrambi i motivi dedotti dal ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura, ritenuta equa, di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in euro 2.300,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 4 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lette le memorie dei difensori dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e della parte civile, che ha concluso per il rigetto del medesimo con la liquidazione delle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., per avere denunciato, il 31 ottobre 2013, presso la Stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] lo smarrimento del certificato di proprietà dell'autovettura di proprietà della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], da questi lasciata in conto vendita presso la ditta del medesimo imputato, smarrimento, invece, già denunciato dalla persona offesa il precedente 21 settembre 2013. La denuncia era funzionale al tentativo di esportare l'autovettura in Bulgaria. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale considerava che il prevenuto aveva falsamente denunciato di avere lui smarrito il certificato di proprietà della vettura del Grimaldi dato che costui l'aveva già smarrita in epoca antecedente, così consumando il contestato delitto (così Cass. n. 8058/2006) avendo riferito una circostanza non corrispondente al vero, considerando poi che il dolo era quello generico di riferire il falso al pubblico ufficiale redigente l'atto. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare dell'art.483 cod. pen.. La decisione della Corte territoriale si era fondata sulla sentenza n. 8058 del 2006 della Cassazione che però contraddiceva il procedente orientamento del giudice di legittimità espresso dalle pronunce nn. 17636/2003, 5118/2000 e dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 6 e 28 del 1999. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, non avendo questi realizzato alcuna frode a danno della persona offesa o del PRA, tanto da essere assolto dal correlativo delitto di truffa. 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con successive memorie, il difensore dell'imputato chiedeva l'accoglimento dei motivi di ricorso ed il difensore della parte civile chiedeva il rigetto o l'inammissibilità dello stesso con la liquidazione delle spese del grado.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Non vi è innanzitutto dubbio, in fatto, che, con la denuncia di smarrimento del certificato di proprietà della vettura del Grimaldi, il prevenuto abbia reso una falsa dichiarazione al pubblico ufficiale che l'aveva redatta, posto che il suddetto certificato era già stato smarrito dal Grimaldi, in epoca precedente. Quanto all'elemento soggettivo del reato, si osserva come non rilevi quale siaa stata la ragione per la quale il pervenuto ha sporto tale falsa denuncia, posto che il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. è punibile a titolo di dolo generico, ed è pertanto configurabile quando l'autore della dichiarazione ideologicamente falsa sia consapevole della sua divergenza dal vero (da ultimo: Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041; ancor prima: Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, Rv. 274126 e Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078), come era, comunque, avvenuto nell'odierno caso di specie. 2. Quanto, in via più generale, alla configurabilità del delitto contestato in caso di falsa denuncia di smarrimento, correttamente la Corte distrettuale ha citato la sentenza Sez. 5, n. 8058 del 26/01/2006, Corsaro, Rv. 233412, in cui si è affermato che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un'autovettura, effettuata all'autorità di P.S., in quanto tale denuncia è destinata a comprovare la verità del fatto dello smarrimento, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato (art. 13, comma primo e secondo, D.M. n. 514 del 1992). Sono, invece e comunque, inconferenti le diverse pronunce citate nel ricorso (Sez. 5, n. 5118 del 21/03/2000, Motta, Rv. 216059 e Sez. 5, n. 17363 del 12/02/2003, Ferrante, Rv. 224750) perché attengono ad atti, di cui si era denunciato lo smarrimento - che non davano luogo ad alcuna conseguenza di rilievo giuridico, come, invece, la perdita del certificato di proprietà di una vettura che legittima, come si è sottolineato nel citato precedente del 2006, la richiesta e l'ottenimento di un duplicato, un atto necessario per l'ulteriore cessione del veicolo. Deve invece rilevarsi come sia costante anche il successivo orientamento di questa Corte in tema di configurabilità dell'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di altri documenti di cui risulta necessario ottenere il duplicato, quali la patente di guida (Sez. 5, n. 18711 del 23/03/2021, Puiu, Rv. 281044; Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 266740), il passaporto (Sez. 6, n. 9063 del 23/11/2012, dep. 25/02/2013, Meret, Rv. 254724), la carta di identità (Sez. 5, n. 7995 del 15/11/2012, dep. 19/02/2013, Facchinetti, Rv. 255216). Sono, pertanto, manifestamente privi di fondamento entrambi i motivi dedotti dal ricorrente. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura, ritenuta equa, di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in euro 2.300,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris