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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 37016/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10104-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della Stazione S. Pietro n. 45, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 6228/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4197/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto avverso silenzio diniego formatosi sulla richiesta di rimborso IMU 2013 inviata al Comune di Marino, ed ha depositato memoria difensiva; il Comune è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa pronuncia sull'eccezione di incostituzionalità «della norma istitutiva dell’I.M.U.» e in subordine formula questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 77 Cost., circa l’ulteriore questione in merito all’anticipata entrata in vigore dell’IMU tramite Decreto - legge , contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000);

1.2. la censura è inammissibile;

1.3. la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, poiché la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (cfr. Cass. nn. 8777/2018, 1311/2018, 17224/2010, 26319/2006);

1.4. in ogni caso, a volere interpretare il motivo come diretto a riproporre la questione in forma autonoma, come ribadito anche dalla Consulta, con la sentenza n. 169/2016, richiamata anche nella pronuncia impugnata, devono ritenersi inammissibili le doglianze proposte, le quali investono nella loro totalità la normativa istitutiva dell’IMU, risolvendosi, dunque, nella censura dell’intero complesso normativo riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta, nei suoi aspetti sostanziali e procedimentali;

1.5. la circostanza che le disposizioni impugnate abbiano oggetti eterogenei rende le questioni inammissibili (cfr.

Corte Cost. sentenza n. 263/1994);

1.6. come è noto, infatti, «il giudice a quoè tenuto ad individuare la norma, o la parte di essa, che determina la paventata violazione dei parametri costituzionali invocati (ex plurimis, ordinanze n. 21 del 2003, n. 337 del 2002 e n. 97 del 2000)» (sentenza n. 218 del 2014) a pena di inammissibilità della questione;

1.7. deve inoltre ritenersi, come affermato anche nella sentenza impugnata,che siano validi anche per l’IMU i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/1997 con riguardo all’ICI, laddove è stata ritenuta insussistente la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto il possesso di immobili, che abbiano un valore economico e quindi una rendita catastale, può ragionevolmente costituire un indice di capacità contributiva, al pari del possesso di altri beni patrimoniali, anche di natura mobiliare (autoveicoli), dovendo altresì evidenziarsi che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese, esige solo l’obiettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza espresso, nella specie, dal valore del bene immobile «posseduto»dal soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 cioè dell'ICI o dell’IMU (cfr.

Corte Cost. nn. 119/1999 e 111/1997 cit., che giustificano il prelievo a carico dei soggetti passivi, per il fatto che essi. avendo ilgodimento del bene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei comuni;

1.8. parimenti va ritenuta infondata anche la violazione dell’art. 47 Cost. in quanto il precetto costituzionale di tutela e incoraggiamento risparmio contiene soltanto un principio al quale deve ispirarsi il legislatore ordinario, ma non può certo impedire al medesimo di emanare, in materia finanziaria, quelle norme che siano volte a disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico limite della vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio (cfr.

Corte Cost. n. 143/1995), non ravvisabile per l’IMU, in quanto l'entità dei moltiplicatori non è certo tale da azzerare il valore economico degli immobili, circostanza peraltro neppure adeguatamente provata per quello in oggetto;

1.9. per quanto concerne la pretesa violazione dell'art 42 Cost. è stato precisato dalla Consulta che quando sia censurata una misura fiscale alla stregua di provvedimento ablatorio, la denuncia di incostituzionalità è disattesa ove sia rinvenibile una giustificazione economica alla specifica imposizione, indipendentemente dall'incidenza sul patrimonio del soggetto passivo, purché sussista il collegamento oggettivo del tributo ad un concreto presupposto impositivo (cfr.

Corte Cost. nn.395/2002, 21/1996), al che consegue che l'attribuzione di una rendita catastale rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante, che, giustificando la tassazione ai sensi dell'art. 53 Cost., esclude di per sé l’evocabilità dell'art. 42 Cost. (cfr. anche Corte Cost. n. 394/2008);

1.10. va inoltre parimenti disattesa l’eccezione di incostituzionalità relativa all’entrata in vigore della normativa IMU tramite decreto-legge, nonostante il contrario disposto dell’art. 4 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000), secondo cui «non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie»;

1.11. escludendo la possibilità di istituire nuovi tributi mediante decreto-legge, il precetto contenuto nella norma in esame viene invero a limitare la portata dell’art. 77 della [OSCURATO:PERSONA], il quale - al di là dei requisiti di necessità e di urgenza –non prevede alcun vincolo particolare in relazione alle materie oggetto di tale fonte di normazione;

1.12. circa l’efficacia e la legittimità stessa di una disposizione di rango ordinario limitativa di una norma costituzionale, va quindi rilevato che, a fronte della vastità e validità dei propri contenuti, lo Statuto del contribuente trova un limite insuperabile nelle forme della sua emanazione, in quanto, essendo stato approvato con legge ordinaria, lo Statuto si colloca nella gerarchia delle fonti quale atto subordinato ai precetti costituzionali e pari ordinato alle altre leggi nonché agli altri atti aventi forza di legge;

1.13. non essendo prevista, tra le fonti di produzione dell’ordinamento, la legge c.d. organica, ovvero un atto normativo recante principi generali emanato sulla base di una procedura rafforzata, le norme dello Statuto vanno interpretate, al pari di ogni altra disposizione di legge, in base alle disposizioni preliminari al Codice civile;

1.14. sulla base delle ordinarie regole che presiedono all’interpretazione delle norme, tale precetto non ha dunque di per sé efficacia superiore a quella di qualsiasi atto successivo di emanazione legislativa; 2.1.con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 11 L. n. 212/2000, 9 lett. g e 21 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992, avendo ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] che il silenzio dell’ente locale sulla richiesta di rimborsoIMU dovesse qualificarsi come silenzio-diniego sulla stessa;

2.2. la censura va parimenti disattesa in quanto la norma richiamata dal ricorrente a supporto delle proprie argomentazioni (art. 11, co. 2, L. n. 212/2000) attiene esclusivamente al cd. diritto di interpello del contribuente, ovvero la facoltà del contribuente di formulare quesiti all’Amministrazione finanziaria qualora sussistano dubbi interpretativi circa una norma tributariaed il diritto di ottenere una risposta;

2.3. trova al contrario applicazione, nel caso in esame, di istanza di rimborso di imposta (IMU), l’art. 21, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prescrive che «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato», mentre il successivo comma 2 stabilisce che «il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione», ed a sua volta, l’art. 19, comma 1, lett. g), stabilisce che «il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti»;

2.4. dal combinato disposto delle riportate disposizioni discende che: la domanda di rimborso o di restituzione di un tributo, e comunque di quanto pagato in quantità eccedente, deve essere presentata all’Amministrazione competente, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dalla disciplina di settore o, secondo la norma generale residuale di cui al comma 2 dell’art. 21, entro due anni dal pagamento; se a seguito della domanda il contribuente riceve dall’Ufficio un provvedimento esplicito di diniego, questo deve essere impugnato entro 60 giorni dal perfezionamento della sua notificazione; all’opposto, se l’Ufficio non risponde e sulla domanda si forma il silenzio rifiuto, come nel caso in esame, questo non è impugnabileentro 60 giorni ma entro il termine di prescrizione, poiché, per il contribuente inizia a decorrere il termine decennale della prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., termine che decorre solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e che è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell’art. 21 che, per l’appunto, prevede che l’istanza di rimborso si intende respinta quando sono trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione senza che l’Ufficio si sia pronunciato;

2.5. il principio è, quindi, quello per cui, in caso di silenzio-rifiuto, il termine di prescrizione decorre da quando quest’ultimo si forma, cioè non dalla data dell’istanza ma alla scadenza dei 90 giorni successivi (cfr. Cass. n.1543/2018);

2.6. va peraltro disattesa, in quanto infondata, anche la questione di legittimità costituzionale,sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva, della normativa sul silenzio-diniego di cui agli artt. 19, c.1, lett. g, ed art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo questa Corte opportuno richiamare i principi di diritto già affermatidalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 13 luglio 2017, e di seguito illustrati : a) la salvaguardia dell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici deve ritenersi prevalente e prioritaria rispetto alla valutazione della ragionevolezza della disciplina legislativa dell'autotutela tributaria, e se così non fosse, afferma la Corte Costituzionale, e venisse affermato il dovere dell'amministrazione tributaria di pronunciarsi sull'istanza di autotutela ( nel caso di specie, rivolta al rimborso dell’imposta , che sia assume indebitamente versata)si darebbe la stura alla possibile messa in discussione dell'obbligo tributario consolidato a seguito dell'atto impositivo divenuto definitivo, finendo l'istituto dell'autotutela per offrire in via generalizzata una seconda possibilità di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso per impugnare il medesimo atto impositivo e si verrebbe a creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, azionabile sine die dall'interessato, il quale potrebbe rimettere in qualsiasi momento al vaglio del giudice questioni già ampiamente concluse, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo, al che consegue, sul piano pratico, che, a fronte della presentazione di un'istanza di autotutela, saranno unicamente le agenziefiscali a valutare se devono attivarsi o meno per l'annullamento dell'atto e, da un lato, la loro scelta di non provvedere non potrà mai costituire oggetto di contestazione giurisdizionale da parte dell'istante, mentre, dall'altro, nel caso in cui l'amministrazione procedesse all'autotutela, tale esercizio dovrà essere valutato alla stregua di un intervento svolto spontaneamente; b) le norme censurate dal ricorrente, per come inquadrate nella generale disciplina legislativa dell'annullamento d'ufficio tributario, ragionevolmente bilanciate per la realizzazione dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, non consentono di ritenere sussistente un interesse giuridicamente protetto volto a ottenere una decisione amministrativa espressa sull'istanza di autotutela, dovendo, quindi, escludersi, che si possa ipotizzare nel nostro ordinamento giuridico l'esistenza di un vuoto di tutela, considerato che contro il provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto della richiesta di annullamento d'ufficio l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti e interessi legittimi, né, sottolinea la Consulta, la disciplina legislativa del potere di autotutela tributaria, nella parte in cui non viene previsto un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento (e di conseguente rimborso di imposte, come nella specie) presentate dal contribuente, può ritenersi che leda la garanzia costituzionale del diritto al Giudice;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione del Comune di Marino P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10104-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via della Stazione S. Pietro n. 45, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 6228/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4197/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto avverso silenzio diniego formatosi sulla richiesta di rimborso IMU 2013 inviata al Comune di Marino, ed ha depositato memoria difensiva; il Comune è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa pronuncia sull'eccezione di incostituzionalità «della norma istitutiva dell’I.M.U.» e in subordine formula questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 77 Cost., circa l’ulteriore questione in merito all’anticipata entrata in vigore dell’IMU tramite Decreto - legge , contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000); 1.2. la censura è inammissibile; 1.3. la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, poiché la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (cfr. Cass. nn. 8777/2018, 1311/2018, 17224/2010, 26319/2006); 1.4. in ogni caso, a volere interpretare il motivo come diretto a riproporre la questione in forma autonoma, come ribadito anche dalla Consulta, con la sentenza n. 169/2016, richiamata anche nella pronuncia impugnata, devono ritenersi inammissibili le doglianze proposte, le quali investono nella loro totalità la normativa istitutiva dell’IMU, risolvendosi, dunque, nella censura dell’intero complesso normativo riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta, nei suoi aspetti sostanziali e procedimentali; 1.5. la circostanza che le disposizioni impugnate abbiano oggetti eterogenei rende le questioni inammissibili (cfr. Corte Cost. sentenza n. 263/1994); 1.6. come è noto, infatti, «il giudice a quoè tenuto ad individuare la norma, o la parte di essa, che determina la paventata violazione dei parametri costituzionali invocati (ex plurimis, ordinanze n. 21 del 2003, n. 337 del 2002 e n. 97 del 2000)» (sentenza n. 218 del 2014) a pena di inammissibilità della questione; 1.7. deve inoltre ritenersi, come affermato anche nella sentenza impugnata,che siano validi anche per l’IMU i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/1997 con riguardo all’ICI, laddove è stata ritenuta insussistente la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto il possesso di immobili, che abbiano un valore economico e quindi una rendita catastale, può ragionevolmente costituire un indice di capacità contributiva, al pari del possesso di altri beni patrimoniali, anche di natura mobiliare (autoveicoli), dovendo altresì evidenziarsi che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese, esige solo l’obiettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza espresso, nella specie, dal valore del bene immobile «posseduto»dal soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 cioè dell'ICI o dell’IMU (cfr. Corte Cost. nn. 119/1999 e 111/1997 cit., che giustificano il prelievo a carico dei soggetti passivi, per il fatto che essi. avendo ilgodimento del bene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei comuni; 1.8. parimenti va ritenuta infondata anche la violazione dell’art. 47 Cost. in quanto il precetto costituzionale di tutela e incoraggiamento risparmio contiene soltanto un principio al quale deve ispirarsi il legislatore ordinario, ma non può certo impedire al medesimo di emanare, in materia finanziaria, quelle norme che siano volte a disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico limite della vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio (cfr. Corte Cost. n. 143/1995), non ravvisabile per l’IMU, in quanto l'entità dei moltiplicatori non è certo tale da azzerare il valore economico degli immobili, circostanza peraltro neppure adeguatamente provata per quello in oggetto; 1.9. per quanto concerne la pretesa violazione dell'art 42 Cost. è stato precisato dalla Consulta che quando sia censurata una misura fiscale alla stregua di provvedimento ablatorio, la denuncia di incostituzionalità è disattesa ove sia rinvenibile una giustificazione economica alla specifica imposizione, indipendentemente dall'incidenza sul patrimonio del soggetto passivo, purché sussista il collegamento oggettivo del tributo ad un concreto presupposto impositivo (cfr. Corte Cost. nn.395/2002, 21/1996), al che consegue che l'attribuzione di una rendita catastale rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante, che, giustificando la tassazione ai sensi dell'art. 53 Cost., esclude di per sé l’evocabilità dell'art. 42 Cost. (cfr. anche Corte Cost. n. 394/2008); 1.10. va inoltre parimenti disattesa l’eccezione di incostituzionalità relativa all’entrata in vigore della normativa IMU tramite decreto-legge, nonostante il contrario disposto dell’art. 4 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000), secondo cui «non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie»; 1.11. escludendo la possibilità di istituire nuovi tributi mediante decreto-legge, il precetto contenuto nella norma in esame viene invero a limitare la portata dell’art. 77 della [OSCURATO:PERSONA], il quale - al di là dei requisiti di necessità e di urgenza –non prevede alcun vincolo particolare in relazione alle materie oggetto di tale fonte di normazione; 1.12. circa l’efficacia e la legittimità stessa di una disposizione di rango ordinario limitativa di una norma costituzionale, va quindi rilevato che, a fronte della vastità e validità dei propri contenuti, lo Statuto del contribuente trova un limite insuperabile nelle forme della sua emanazione, in quanto, essendo stato approvato con legge ordinaria, lo Statuto si colloca nella gerarchia delle fonti quale atto subordinato ai precetti costituzionali e pari ordinato alle altre leggi nonché agli altri atti aventi forza di legge; 1.13. non essendo prevista, tra le fonti di produzione dell’ordinamento, la legge c.d. organica, ovvero un atto normativo recante principi generali emanato sulla base di una procedura rafforzata, le norme dello Statuto vanno interpretate, al pari di ogni altra disposizione di legge, in base alle disposizioni preliminari al Codice civile; 1.14. sulla base delle ordinarie regole che presiedono all’interpretazione delle norme, tale precetto non ha dunque di per sé efficacia superiore a quella di qualsiasi atto successivo di emanazione legislativa; 2.1.con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 11 L. n. 212/2000, 9 lett. g e 21 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992, avendo ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] che il silenzio dell’ente locale sulla richiesta di rimborsoIMU dovesse qualificarsi come silenzio-diniego sulla stessa; 2.2. la censura va parimenti disattesa in quanto la norma richiamata dal ricorrente a supporto delle proprie argomentazioni (art. 11, co. 2, L. n. 212/2000) attiene esclusivamente al cd. diritto di interpello del contribuente, ovvero la facoltà del contribuente di formulare quesiti all’Amministrazione finanziaria qualora sussistano dubbi interpretativi circa una norma tributariaed il diritto di ottenere una risposta; 2.3. trova al contrario applicazione, nel caso in esame, di istanza di rimborso di imposta (IMU), l’art. 21, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prescrive che «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato», mentre il successivo comma 2 stabilisce che «il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione», ed a sua volta, l’art. 19, comma 1, lett. g), stabilisce che «il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti»; 2.4. dal combinato disposto delle riportate disposizioni discende che: la domanda di rimborso o di restituzione di un tributo, e comunque di quanto pagato in quantità eccedente, deve essere presentata all’Amministrazione competente, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dalla disciplina di settore o, secondo la norma generale residuale di cui al comma 2 dell’art. 21, entro due anni dal pagamento; se a seguito della domanda il contribuente riceve dall’Ufficio un provvedimento esplicito di diniego, questo deve essere impugnato entro 60 giorni dal perfezionamento della sua notificazione; all’opposto, se l’Ufficio non risponde e sulla domanda si forma il silenzio rifiuto, come nel caso in esame, questo non è impugnabileentro 60 giorni ma entro il termine di prescrizione, poiché, per il contribuente inizia a decorrere il termine decennale della prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., termine che decorre solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e che è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell’art. 21 che, per l’appunto, prevede che l’istanza di rimborso si intende respinta quando sono trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione senza che l’Ufficio si sia pronunciato; 2.5. il principio è, quindi, quello per cui, in caso di silenzio-rifiuto, il termine di prescrizione decorre da quando quest’ultimo si forma, cioè non dalla data dell’istanza ma alla scadenza dei 90 giorni successivi (cfr. Cass. n.1543/2018); 2.6. va peraltro disattesa, in quanto infondata, anche la questione di legittimità costituzionale,sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva, della normativa sul silenzio-diniego di cui agli artt. 19, c.1, lett. g, ed art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo questa Corte opportuno richiamare i principi di diritto già affermatidalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 13 luglio 2017, e di seguito illustrati : a) la salvaguardia dell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici deve ritenersi prevalente e prioritaria rispetto alla valutazione della ragionevolezza della disciplina legislativa dell'autotutela tributaria, e se così non fosse, afferma la Corte Costituzionale, e venisse affermato il dovere dell'amministrazione tributaria di pronunciarsi sull'istanza di autotutela ( nel caso di specie, rivolta al rimborso dell’imposta , che sia assume indebitamente versata)si darebbe la stura alla possibile messa in discussione dell'obbligo tributario consolidato a seguito dell'atto impositivo divenuto definitivo, finendo l'istituto dell'autotutela per offrire in via generalizzata una seconda possibilità di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso per impugnare il medesimo atto impositivo e si verrebbe a creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, azionabile sine die dall'interessato, il quale potrebbe rimettere in qualsiasi momento al vaglio del giudice questioni già ampiamente concluse, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo, al che consegue, sul piano pratico, che, a fronte della presentazione di un'istanza di autotutela, saranno unicamente le agenziefiscali a valutare se devono attivarsi o meno per l'annullamento dell'atto e, da un lato, la loro scelta di non provvedere non potrà mai costituire oggetto di contestazione giurisdizionale da parte dell'istante, mentre, dall'altro, nel caso in cui l'amministrazione procedesse all'autotutela, tale esercizio dovrà essere valutato alla stregua di un intervento svolto spontaneamente; b) le norme censurate dal ricorrente, per come inquadrate nella generale disciplina legislativa dell'annullamento d'ufficio tributario, ragionevolmente bilanciate per la realizzazione dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, non consentono di ritenere sussistente un interesse giuridicamente protetto volto a ottenere una decisione amministrativa espressa sull'istanza di autotutela, dovendo, quindi, escludersi, che si possa ipotizzare nel nostro ordinamento giuridico l'esistenza di un vuoto di tutela, considerato che contro il provvedimento dell'amministrazione finanziaria oggetto della richiesta di annullamento d'ufficio l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti e interessi legittimi, né, sottolinea la Consulta, la disciplina legislativa del potere di autotutela tributaria, nella parte in cui non viene previsto un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di annullamento (e di conseguente rimborso di imposte, come nella specie) presentate dal contribuente, può ritenersi che leda la garanzia costituzionale del diritto al Giudice; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 4. nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione del Comune di Marino P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu
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