CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 01141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Marco DALL'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna - in sede di rinvio conseguente alla cassazione ( con sentenza n. 205050/2020) della ordinanza del 05/12/2019 - ha nuovamente respinto l'appello avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicativa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di anni uno, confermando la necessità della misura detentiva. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando vizio della motivazione del provvedimento impugnato, che non ha preso in considerazione alcune circostanze positivamente apprezzabili, costituite, innanzitutto, dalla avvenuta riqualificazione della condotta associativa, come mero partecipe, e dal ridimensionamento sanzionatorio conseguito al giudizio di revisione; né è stato dato rilievo alla maturata consapevolezza, da parte del Gueli, degli errori del passato, e alla volontà di dissociazione da contesti criminali e di reinserimento, desumibili da alcuni importanti indici, quali l'ammissione al lavoro esterno, la disponibilità di un alloggio presso una struttura ecclesiastica di Parma, e la disponibilità lavorativa presso una struttura emiliana, ovvero in una zona del territorio italiano a cui sono estranee logiche mafiose. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Omette il ricorrente di confrontarsi con l'ampia e puntuale motivazione di cui è corredata l' ordinanza impugnata che ha scrutinato in modo esauriente il requisito della attualità della pericolosità del ricorrente e della adeguatezza della misura in atto. 1.1. Ricordato che l'annullamento della Corte di cassazione ha avuto a oggetto il riscontrato difetto di motivazione - perché omessa - in ordine alla possibilità di optare per una misura di sicurezza non detentiva, deve osservarsi che, su tale punto, l'unico attinto dall'annullamento, il Tribunale ha fornito congrua e non illogica motivazione, non incorrendo in alcun travisamento. Nella ordinanza impugnata, sono state prese in considerazioni soluzioni alternative al regime in atto, le quali, tuttavia, sono risultate inadeguate, alla luce di elementi di maggiore pregnanza significativa della personalità, attuale, del ricorrente, tratti dalla lunga militanza in contesti associativi, dai mai rinnegati legami con la criminalità organizzata; ancora, dalla posizione, se non apicale, certamente non marginale, rivestita all'interno del sodalizio, tant'è che il ricorrente, nella stessa sentenza di revisione, viene indicato come "iscritto al libro mastro del gruppo ". Il Tribunale ha, inoltre, dato particolare evidenza - con argomenti affatto irrazionali - ai rilievi disciplinari registratisi durante la sua detenzione, ravvisando nei comportamenti che li avevano prodotto ( caratterizzati da atteggiamenti intimidatori nei confronti del personale sanitario e di Polizia penitenziaria), i sintomi di una personalità insofferente alle regole, e, comunque, non immune da attitudine alla prevaricazione e alla sopraffazione, in ciò ravvisando una continuità comportamentale rispetto alle condotte estorsive ai danni di operatori commerciali fino a un anno prima dell'inizio della sua detenzione. Né, come lamenta la Difesa ricorrente, l'ordinanza impugnata omette di valutare gli elementi favorevoli segnalati nell'istanza perchè, invece, li ha ritenuti recessivi, e comunque non sufficientemente rassicuranti. 1.2. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente si risolvono in una censura alla valutazione di merito, che, invece, nel provvedimento impugnato, è stata condotta rispettando i parametri della razionalità e completezza. Si tratta di doglianze sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 ottobre 2021 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] D