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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 11217/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6858-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] previdenziali lavoratori autonomi R.G.N.6858/2022 Cron.

Rep.

Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 660/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2021 R.G.N. 181/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.12.2021, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado,che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di differenze sui contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti per l’anno 2015, ritenendo – come già il p rimo giudice –che l’agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), dovesse andare esente da contribuzione; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), dell’art. 1, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 2014/2011), nonché dell’art. 8, comma 3, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corte di merito ritenuto che la deduzione per rendimento nozionale del capitale dovesse essere esclusa dalla base imponibile utile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale;che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, ai fini della determinazione dei contributi dovuti alla Gestione commercianti, non va computato, per l’individuazione della base imponibile, l’importo corrispondente alla deduzione per rendimento nozionaledel capitale (c.d.

"ACE"), prevista dall’art. 1, d.l. n. 201/2011, per le imprese che siano in grado di finanziarsi con capitali propri, essendo la base imponibile contributiva costituita dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e costituendo l’ACE un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile (così Cass. n. 17295 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6858-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] previdenziali lavoratori autonomi R.G.N.6858/2022 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 660/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2021 R.G.N. 181/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.12.2021, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado,che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di differenze sui contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti per l’anno 2015, ritenendo – come già il p rimo giudice –che l’agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), dovesse andare esente da contribuzione; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), dell’art. 1, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 2014/2011), nonché dell’art. 8, comma 3, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corte di merito ritenuto che la deduzione per rendimento nozionale del capitale dovesse essere esclusa dalla base imponibile utile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale;che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, ai fini della determinazione dei contributi dovuti alla Gestione commercianti, non va computato, per l’individuazione della base imponibile, l’importo corrispondente alla deduzione per rendimento nozionaledel capitale (c.d. "ACE"), prevista dall’art. 1, d.l. n. 201/2011, per le imprese che siano in grado di finanziarsi con capitali propri, essendo la base imponibile contributiva costituita dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e costituendo l’ACE un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile (così Cass. n. 17295 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de
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