Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 11322/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'anticipazione dell'udienza del 22 febbraio 2022 a quella del 17 novembre 2021, in quanto, essendo stato l'imputato catturato all'estero, era necessario garantire il rispetto del termine di fase connesso allo stato di detenzione dell'imputato medesimo per questa causa.

2. Avverso l'indicato provvedimento, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 465 e 296 cod. proc. pen.

Assume il difensore che il Tribunale avrebbe assunto il provvedimento impugnato sulla base di un dato non corrispondente al vero, in quanto, all'udienza dell'8 giugno 2021, l'imputato era stato dichiarato non già latitante, ma libero assente, circostanza corroborata dalla mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, della dichiarazione di latitanza ex art. 296 cod. proc. pen.

Evidenzia poi il difensore che in data 6 giugno 2019 il giudice di Malta, investito della richiesta di m.a.e. emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 29 aprile 2019, aveva pronunciato formale diniego di dar seguito all'istanza di trasferimento di Italia del proprio cittadino [OSCURATO:PERSONA], che veniva rimesso in libertà; a distanza di due anni, l'Attard veniva nuovamente tratto in arresto a Malta, in forza di una richiesta identica alla prima.

Il difensore ribadisce l'assenza di alcun provvedimento di latitanza e, quindi, non sussisterebbe alcuna esigenza di anticipazione dell'udienza.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 111 Cost., in quanto il provvedimento impugnato si fonda sulla nota della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]Servizio per la Cooperazione Internazionale di [OSCURATO:PERSONA], la quale non è stata inviata alla difesa, che non ha potuto così interloquire, ciò che integra la violazione del principio del contraddittorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va premesso che, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, il processo a carico del ricorrente è stato chiamato alla prima udienza dell'8 giugno 2021 e rinviato alla data del 22 febbraio 2022; in seguito, in considerazione del fatto che, medio tempore, è risultato che l'Attard era attinto, per questo processo, da ordinanza applicativa della custodia cautelare, il Tribunale, fuori udienza, con il provvedimento impugnato ha disposto l'anticipazione dell'udienza del 22 febbraio 2022 a quella del 17 novembre 2021.

5. Ciò chiarito, risulta erroneo il riferimento normativo indicato dal ricorrente, posto che l'art. 465 cod. proc. pen. disciplina l'anticipazione della prima udienza, per giustificati motivi, una =2 sola volta, da parte del presidente del Tribunale, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio.

Nel caso in esame, invece, l'anticipazione è stata disposta dal Collegio a dibattimento già iniziato, dopo che il processo era stata chiamato in prima udienza, sicché trova applicazione l'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale "l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso (...) del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".

6. Stante il chiaro tenore letterale della disposizione appena richiamata, trattandosi di provvedimento emesso nel corso del dibattimento - e conseguentemente, non impugnabile autonomamente - ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26/01/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'anticipazione dell'udienza del 22 febbraio 2022 a quella del 17 novembre 2021, in quanto, essendo stato l'imputato catturato all'estero, era necessario garantire il rispetto del termine di fase connesso allo stato di detenzione dell'imputato medesimo per questa causa. 2. Avverso l'indicato provvedimento, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 465 e 296 cod. proc. pen. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe assunto il provvedimento impugnato sulla base di un dato non corrispondente al vero, in quanto, all'udienza dell'8 giugno 2021, l'imputato era stato dichiarato non già latitante, ma libero assente, circostanza corroborata dalla mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, della dichiarazione di latitanza ex art. 296 cod. proc. pen. Evidenzia poi il difensore che in data 6 giugno 2019 il giudice di Malta, investito della richiesta di m.a.e. emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 29 aprile 2019, aveva pronunciato formale diniego di dar seguito all'istanza di trasferimento di Italia del proprio cittadino [OSCURATO:PERSONA], che veniva rimesso in libertà; a distanza di due anni, l'Attard veniva nuovamente tratto in arresto a Malta, in forza di una richiesta identica alla prima. Il difensore ribadisce l'assenza di alcun provvedimento di latitanza e, quindi, non sussisterebbe alcuna esigenza di anticipazione dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 111 Cost., in quanto il provvedimento impugnato si fonda sulla nota della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]Servizio per la Cooperazione Internazionale di [OSCURATO:PERSONA], la quale non è stata inviata alla difesa, che non ha potuto così interloquire, ciò che integra la violazione del principio del contraddittorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va premesso che, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, il processo a carico del ricorrente è stato chiamato alla prima udienza dell'8 giugno 2021 e rinviato alla data del 22 febbraio 2022; in seguito, in considerazione del fatto che, medio tempore, è risultato che l'Attard era attinto, per questo processo, da ordinanza applicativa della custodia cautelare, il Tribunale, fuori udienza, con il provvedimento impugnato ha disposto l'anticipazione dell'udienza del 22 febbraio 2022 a quella del 17 novembre 2021. 5. Ciò chiarito, risulta erroneo il riferimento normativo indicato dal ricorrente, posto che l'art. 465 cod. proc. pen. disciplina l'anticipazione della prima udienza, per giustificati motivi, una =2 sola volta, da parte del presidente del Tribunale, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio. Nel caso in esame, invece, l'anticipazione è stata disposta dal Collegio a dibattimento già iniziato, dopo che il processo era stata chiamato in prima udienza, sicché trova applicazione l'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale "l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso (...) del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza". 6. Stante il chiaro tenore letterale della disposizione appena richiamata, trattandosi di provvedimento emesso nel corso del dibattimento - e conseguentemente, non impugnabile autonomamente - ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/01/2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris