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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22916/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo, che lamenta la mancata ammissione di prova decisiva (segnatamente, il rigetto della richiesta di assumere le testimonianza, già da parte del Tribunale, ritenuta corretta dalla Corte territoriale) è manifestamente infondato e generico, poiché è corretta e conforme al diritto l'ordinanza resa dal primo Giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a seguito della quale, peraltro, la difesa nulla ha eccepito) fondata sulla irritualità della lista dei testi, non ammessi a causa della mancata indicazione delle circostanze di fatto sulle quali questi sarebbero stati sentiti (in effetti, del tutto mancante); così come quanto esposto sul punto dalla Corte di appello che ha evidenziato pure che, in virtù della complessità dell'imputazione e dei diversi fatti in esso descritti, non potesse prescindersi dall'indicazione delle dette circostanze; - il secondo motivo (con cui si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e, di conseguenza, dell'affermazione di responsabilità dell'imputata e alla mancata riqualificazione del suo fatto come bancarotta semplice (non punibile ex art. 131-bis cod. pen.) e il terzo motivo di ricorso (con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputata di poteri gestori nell'ambito della società e all'utilizzo del bancomat), che possono essere trattati congiuntamente, non contengono compiute censure di legittimità poiché, senza confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugnato, prospettano una diversa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); inoltre, il secondo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui ha inteso muovere censure in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva poiché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui esso « è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 - 01); considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo, che lamenta la mancata ammissione di prova decisiva (segnatamente, il rigetto della richiesta di assumere le testimonianza, già da parte del Tribunale, ritenuta corretta dalla Corte territoriale) è manifestamente infondato e generico, poiché è corretta e conforme al diritto l'ordinanza resa dal primo Giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a seguito della quale, peraltro, la difesa nulla ha eccepito) fondata sulla irritualità della lista dei testi, non ammessi a causa della mancata indicazione delle circostanze di fatto sulle quali questi sarebbero stati sentiti (in effetti, del tutto mancante); così come quanto esposto sul punto dalla Corte di appello che ha evidenziato pure che, in virtù della complessità dell'imputazione e dei diversi fatti in esso descritti, non potesse prescindersi dall'indicazione delle dette circostanze; - il secondo motivo (con cui si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e, di conseguenza, dell'affermazione di responsabilità dell'imputata e alla mancata riqualificazione del suo fatto come bancarotta semplice (non punibile ex art. 131-bis cod. pen.) e il terzo motivo di ricorso (con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputata di poteri gestori nell'ambito della società e all'utilizzo del bancomat), che possono essere trattati congiuntamente, non contengono compiute censure di legittimità poiché, senza confrontarsi effettivamente con il provvedimento impugnato, prospettano una diversa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); inoltre, il secondo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui ha inteso muovere censure in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva poiché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui esso « è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 - 01); considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto personalmente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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