CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18845-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06:3633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 8172/02/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una comunicazione di irregolarità notificata dall'Agenzia delle entrate a [OSCURATO:PERSONA] a seguito del controllo del [OSCURATO:PERSONA] 2014, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, preso atto della dichiarazione del contribuente di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145 del 2018, dichiarava la cessazione della materia del contendere. 2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non reolica l'intimato. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per essere stata impugnata una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) non ricompresa tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Al riguardo deve ricordarsi che «Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass. n. 16171 del 2017; conf. Cass. 9638 del 2018). 3. Pertanto, ancorché sia vero che la CTR non si sia pronunciata sul predetto motivo di appello, ciò tuttavia non giustifica l'accoglimento del motivo, che è infondato e va rigettato, stante il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, relativa all'indebita deduzione di somme versate a titolo di mantenimento del coniuge» (Cass. n. 25297 del 2014). 4. Si tratta di orientamento che si inscrive in un consolidato indirizzo, secondo il quale con specifico riferimento al caso qui all'esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili (Cass. n. 10987 del 2011; conf. Cass. n. 15957 del 2015, Cass. n. 15029 del 2015, Cass. n. 3315 del 2016; Cass. n. 27494 del 2016 e Cass. n. 33055 del 2019, non massimate). 5. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 184, 188, 190, 192 e 194 della legge n. 145 del 2018, 39 e 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la produzione da parte del contribuente della dichiarazione di adesione alla rottamazione c.d. "saldo e stralcio" di cui alle citate disposizioni della legge n. 145 del 2018 non era idonea a comportare la cessazione della materia del contendere che poteva conseguire soltanto al pagamento integrale del debito tributario. 6. Il motivo è fondato e va accolto. I 7. Il comma 198tleTrà legge n. 145 del 2018 prevede che «Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136». Il comma 6, seconda parte, del citato art. 3 prevede che «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». 8. E', quindi, evidente che la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è subordinata alla prova, gravante sul contribuente, di aver estinto interamente il debito tributario. 9. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITA O A o [OSCURATO:PERSONA] CANCIELLERtA • ? , 1(