Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36504/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7817/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto monoaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen. - è aspecifico perché argomenta in ordine all'allaccio mediante cavo, dubitando che si tratti di violenza sulle cose nel senso penalistico del termine, ma non contrasta il ragionamento svolto dalla Corte di appello e confortato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'allaccio del cavo a quello dell'ente erogatore ne comporta la manomissione; Considerato, peraltro, che il Giudice di prime cure aveva altresì evidenziato che, per realizzare il prelievo abusivo, vi era stata la forzatura del pannello del misuratore, il che ugualmente costituisce una condotta di manomissione della cosa rilevante ai fini della circostanza aggravante; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione del reato - è manifestamente infondato perché la prescrizione maturerà il 28/06/2026, in quanto si tratta di furto pluriaggravato commesso da soggetto cui è stata riconosciuta la recidiva infraquinquennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7817/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto monoaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen. - è aspecifico perché argomenta in ordine all'allaccio mediante cavo, dubitando che si tratti di violenza sulle cose nel senso penalistico del termine, ma non contrasta il ragionamento svolto dalla Corte di appello e confortato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'allaccio del cavo a quello dell'ente erogatore ne comporta la manomissione; Considerato, peraltro, che il Giudice di prime cure aveva altresì evidenziato che, per realizzare il prelievo abusivo, vi era stata la forzatura del pannello del misuratore, il che ugualmente costituisce una condotta di manomissione della cosa rilevante ai fini della circostanza aggravante; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione del reato - è manifestamente infondato perché la prescrizione maturerà il 28/06/2026, in quanto si tratta di furto pluriaggravato commesso da soggetto cui è stata riconosciuta la recidiva infraquinquennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 36504/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris