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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20372/2026

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funzione diriesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

L’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Bologna in funzione diriesame, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, del 7 ottobre 2025, di diniegodella richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari presso ilCentro di accoglienza il Boschetto, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ireati giudicati con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa, nei confrontidello stesso, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, indata 2 settembre 2025, di applicazione della pena di anni tre di reclusione edeuro 9000 di multa con sostituzione di quella detentiva nella detenzionedomiciliare per anni tre.Il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen. posto che, prima del provvedimento impugnato, lasentenza di applicazione di pena del 2 settembre 2025 è divenuta definitiva (indata 18 settembre 2025), riscontrando la conseguente carenza di interesseall’impugnazione per effetto del passaggio alla fase dell’esecuzione della penaapplicata.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore avv.

A. Bazzani, denunciando violazione dl legge, inrelazione all’intervenuta definitività del provvedimento che ha definito il giudiziodi cognizione.Si assume che il Tribunale non avrebbe considerato che, a seguito deldeposito della sentenza avvenuto in data 2 settembre 2025, la pronuncia eramodificata per il riscontrato errore materiale nell’intervenuta sostituzione dellapena detentiva, in quanto questa era stata richiesta soltanto dal coimputato enon dal ricorrente, errore emendato in data 17 settembre 2025, senza fissazionedell’udienza ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

Sicché, per il ricorrente,manca un atto dal quale far decorrere il dies a quo del termine per impugnare e,dunque, alla data del 7 ottobre 2025, quando era stato proposto l’appello ex art.310 cod. proc. pen., non era ancora intervenuto il passaggio in cosa giudicatadel provvedimento di cognizione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Birritteri, haconcluso con memoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso per carente illustrazione dell’interesseall’impugnazione a fronte della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza diapplicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. relativa al reato per il quale erastata applicata la misura cautelare oggetto della richiesta di revoca.Il difensore ha fatto pervenire atto di rinuncia all’impugnazione, rilevandol’intervenuta emissione dell’ordine di esecuzione e, dunque, la carenza diinteresse all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si rileva la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione postoche la difesa ha fatto presente che, nelle more della definizione del giudizio dilegittimità, risulta emesso ordine di esecuzione della pena applicata con l’indicatasentenza.

In ogni caso, risulta pervenuta rinuncia all’impugnazione con la qualesi rappresenta proprio la sopravvenuta carenza di interesse, per essereintervenuto, nelle more del giudizio di legittimità, ordine di esecuzione.2.

All’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensidell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non seguono provvedimentiaccessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso percassazione per causa non imputabile sopraggiunga alla sua proposizione, alladichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente allespese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favoredella Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 1997, Vitale, Rv.206168; Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289538; Rv.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
funzione diriesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. L’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Bologna in funzione diriesame, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, del 7 ottobre 2025, di diniegodella richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari presso ilCentro di accoglienza il Boschetto, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ireati giudicati con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa, nei confrontidello stesso, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, indata 2 settembre 2025, di applicazione della pena di anni tre di reclusione edeuro 9000 di multa con sostituzione di quella detentiva nella detenzionedomiciliare per anni tre.Il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen. posto che, prima del provvedimento impugnato, lasentenza di applicazione di pena del 2 settembre 2025 è divenuta definitiva (indata 18 settembre 2025), riscontrando la conseguente carenza di interesseall’impugnazione per effetto del passaggio alla fase dell’esecuzione della penaapplicata.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore avv. A. Bazzani, denunciando violazione dl legge, inrelazione all’intervenuta definitività del provvedimento che ha definito il giudiziodi cognizione.Si assume che il Tribunale non avrebbe considerato che, a seguito deldeposito della sentenza avvenuto in data 2 settembre 2025, la pronuncia eramodificata per il riscontrato errore materiale nell’intervenuta sostituzione dellapena detentiva, in quanto questa era stata richiesta soltanto dal coimputato enon dal ricorrente, errore emendato in data 17 settembre 2025, senza fissazionedell’udienza ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. Sicché, per il ricorrente,manca un atto dal quale far decorrere il dies a quo del termine per impugnare e,dunque, alla data del 7 ottobre 2025, quando era stato proposto l’appello ex art.310 cod. proc. pen., non era ancora intervenuto il passaggio in cosa giudicatadel provvedimento di cognizione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Birritteri, haconcluso con memoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso per carente illustrazione dell’interesseall’impugnazione a fronte della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza diapplicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. relativa al reato per il quale erastata applicata la misura cautelare oggetto della richiesta di revoca.Il difensore ha fatto pervenire atto di rinuncia all’impugnazione, rilevandol’intervenuta emissione dell’ordine di esecuzione e, dunque, la carenza diinteresse all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si rileva la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione postoche la difesa ha fatto presente che, nelle more della definizione del giudizio dilegittimità, risulta emesso ordine di esecuzione della pena applicata con l’indicatasentenza. In ogni caso, risulta pervenuta rinuncia all’impugnazione con la qualesi rappresenta proprio la sopravvenuta carenza di interesse, per essereintervenuto, nelle more del giudizio di legittimità, ordine di esecuzione.2. All’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensidell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non seguono provvedimentiaccessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso percassazione per causa non imputabile sopraggiunga alla sua proposizione, alladichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente allespese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favoredella Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 1997, Vitale, Rv.206168; Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289538; Rv. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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