CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 3 ottobre 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina il 9 dicembre 2021 ad [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di arresto ed € 6.000,00 di ammenda, con contestuale condanna generica al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile, Comune di Messina, per i reati, uniti in continuazione, ex artt. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 93, 94, 95 d.P.R. citato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - relativamente al capo a) - per aver realizzato, ovvero commissionato, in assenza di permesso di costruire, un fabbricato in muratura fuori terra, con copertura in pannelli coibentati, di superficie pari a 25 metri quadri, destinato ad uso abitativo e insistente in Messina, località [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], n. 7; nonché - relativamente al capo b) - per aver realizzato, o commissionato la predetta opera senza il preventivo avviso al Genio civile, nonché per averla proseguita in assenza di autorizzazione da parte dello stesso ufficio (in Messina, tra il 21 luglio 2018 e il 14 febbraio 2019) 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 125, 431, comma 1, e 357 cod. proc. pen., 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere atto irripetibile e, come tale, utilizzabile l'annotazione di servizio del 14 febbraio 2019 della Polizia municipale di Messina; l'inutilizzabilità era stata già eccepita in primo grado, all'udienza del 4 dicembre 2020, e nel primo motivo di appello. L'irripetibilità dell'atto dovrebbe essere intesa in modo ristretto e casistico - nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111, comma 4, Cost. - quale «accertata impossibilità di natura oggettiva» di rinnovare l'accertamento dei fatti contenuto nel predetto atto. L'art. 431, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. farebbe riferimento a «verbali» di atti irripetibili, mentre le annotazioni di servizio non sarebbero sempre redatte nella forma del verbale. Per queste ultime dovrebbe farsi riferimento all'art. 357 cod. proc. pen., di talché l'annotazione di servizio che descrive l'attività di indagine non differirebbe da quella prevista dal primo comma della disposizione citata e, come tale, non potrebbe mai essere acquisita al fascicolo per il dibattimento. Ciò sarebbe confermato da Sez. U, n. 41281 del 17 ottobre 2006. L'annotazione di servizio del 14 febbraio 2019 della Polizia municipale di Messina, descrivendo le risultanze probatorie dell'attività di indagine svolta, non avrebbe potuto considerarsi atto irripetibile e, pertanto, la richiesta di estromissione dal fascicolo per il dibattimento sarebbe stata legittima. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo agli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen., 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. La motivazione della sentenza sarebbe illogica e contradditoria con riferimento alle risultanze probatorie. Si sarebbero dovute valutare complessivamente e non in modo atomistico le fonti di prova, ritenendo che ogni indizio dovesse essere caratterizzato da certezza, gravità, precisione e concordanza. Pur considerando utilizzabile l'annotazione di servizio, la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi adeguatamente con la circostanza per cui, dalle visure catastali, emergerebbe che tra gli eredi titolari del terreno su cui è stato realizzato il manufatto contestato non figurerebbe [OSCURATO:PERSONA]. Quanto sostenuto dalla Corte territoriale, circa il fatto che il ricorrente, sopraggiunto sul luogo del manufatto, in presenza della Polizia municipale, abbia aperto la porta dell'immobile, dando accesso agli agenti, e sia stato dagli stessi identificato, sarebbe in contraddizione con quanto affermato dal teste Visalli all'udienza del 8 aprile 2021, secondo cui non si sarebbe proceduto a verbalizzare le dichiarazioni del ricorrente al momento del sopralluogo. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali del ricorrente. Tale motivazione non sarebbe sufficiente ai fini del diniego, non potendosi il giudice limitare, nella valutazione di cui all'art. 62-bis cod. pen., ai soli criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendo tenere in considerazione anche le connotazioni oggettive e soggettive della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce esplicitamente, anche nella rubrica, il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza, ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge».1.1. È, poi, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. la deduzione del vizio di cui al primo comma, lett. b), di tale norma, che concerne la violazione di legge penale sostanziale, mentre la questione dedotta riguarda la violazione di una norma processuale. 1.2. Il primo motivo, laddove deduce la questione di inutilizzabilità, è inammissibile perché aspecifico. 1.2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218- 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Inoltre, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto «criterio di resistenza», applicabile anche nel giudizio di legittimità (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si doleva della mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore in flagranza di arresto, poiché non esistevano elementi che facessero ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01). Cfr. anche Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01, secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova introdotta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. Pen., il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», atteso che in sede di ammissione di nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, che deve trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa. 1.2.2. Il motivo non solo non fornisce la prova di resistenza ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che fonda la dichiarazione dì responsabilità sulla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Visalli che effettuò l'accertamento poi riportato nell'annotazione di cui si contesta l'utilizzabilità.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto sulla base di plurimi elementi di prova: l'immobile abusivo ricade nel luogo di residenza anagrafica del ricorrente; il teste Visalli, all'udienza del 8 aprile 2021 ha dichiarato che, durante l'accertamento dei luoghi, è sopraggiunto l'imputato, il quale è risultato avere la disponibilità dell'immobile, ed ha consentito l'accesso al personale di polizia giudiziaria che ha eseguito l'accertamento. Non è emerso, né è stata fornita allegazione, che altri soggetti abbiano commissionato i lavori abusivi in epoca anteriore a quella in cui il ricorrente acquisì la disponibilità dell'area. 2.2. L'affermazione di responsabilità è conforme al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui, in tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente si identifica in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell'intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato (Sez. 3, n. 43608 del 15/09/2015, Rosati, Rv. 265129-01, nonché già Sez. 3, n. 216 del 08/10/2004, dep. 2005, Fucciolo, Rv. 230660-01). Non risulta, pertanto, che la Corte abbia proceduto ad una valutazione atomistica del compendio probatorio, non essendo irragionevole ritenere che fosse sufficiente a fondare la responsabilità dell'imputato la piena disponibilità materiale dell'immobile da parte dello stesso, benché [OSCURATO:PERSONA] non figurasse, nelle visure catastali, quale formale proprietario. 2.3. La motivazione della sentenza non è in contraddizione con quanto affermato dal teste Visalli sull'omessa verbalizzazione delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato in sede di sopralluogo della Polizia municipale. Dalla trascrizione della testimonianza resa dal Visalli all'udienza del 8 aprile 2021, riportata nel ricorso per cassazione, risulta che l'imputato non è stato assunto a sommarie informazioni, in applicazione corretta dell'art. 350, comma 6, cod. proc. pen. 2.4. La Corte territoriale, in ogni caso, ha fondato la responsabilità dell'imputato, come sopra esposto, su argomenti diversi dalle dichiarazioni del ricorrente, ove rese. Non sussiste alcuna contraddizione tra l'affermazione di responsabilità del ricorrente e la circostanza che le sue dichiarazioni non siano state verbalizzate. 3. Il terzo motivo manifestamente infondato. 3.1. La Corte di appello ha ritenuto di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali dell'imputato.Tale motivazione è corretta in diritto e priva dei vizi logici dedotti. Sul punto, cfr. Sez. V, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso in esame - sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 3.2. Ad ogni modo, il motivo in questione è inammissibile anche in quanto non si adduce alcun elemento di fatto, ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che sarebbe stato pretermesso dalla Corte territoriale, ovvero avrebbe dovuto supportare la concessione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond