CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricors o iscritto a l numer o n. 18996 del ruolo generale dell’anno 2016proposto Da Agenzia delleDogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] all’importazione-autofatturazione re [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; -intimati- per lacassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 170/35/16 depositata in data 1 8 gennaio 2016 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a un motiv o , per la cassazione della sentenzan. 170/35/16 depositata in data 18 gennaio 2016, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto parzialmentel’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentan ti pro tempore, la seconda quale società rappresentante in dogana della prima, avverso la sentenza n. 8527 / 21 /201 4 della Commissione tributaria provinciale di Milano che , previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalle suddette società avverso l’avviso di accertamentocon il quale l’Amministrazione aveva recuperato , per il 2011, maggiori dazi e l’Iva all’importazione, sulla base della inclusione nel valore delle merci importate dei diritti di licenza (royalties)corrisposti per l’utilizzo del marchio di fabbrica e dei diritti di proprietà intellettuale e industrialealla [OSCURATO:PERSONA] LT D , quale licenziante; -in punto di diritto, il giudice di appello ha osservato che non era dato richiedere il pagamento dell’Iva all’importazione regolarizzata dalla società importatrice nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, c.d. reverse ch arge , mediante la dimostrata emissione di autofatture e registrazione delle stesse nel registro degli acquisti e delle vendite;rimaneva invece dovuta la maggiore Iva scaturente dalla differenza tra quanto versato e l’imponibile aumentato del dazio; -sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 211 della Direttiva 2006/112/CE per avere la CTR ritenuto non dovuta l’Iva all’importazione essendo stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo del c.d. reverse charge mediante emissione di autofatture e annotazione delle stesse nel registro degli acquisti e vendite ancorché l’Iva all’importazione , calcolata sul valore delle merci importate inclusivo delle royalties, dovesse essere versata, quale diritto di confine, al momento dello sdoganamento non sussistendo alternatività tra le due modalità di assolvimento dell’imposta (pagamento dell’Iva all’importazione ed emissione di autofattura); -il motivo è infondato; -va premesso che « L’IVA all'importazione non è un diritto di confine ed “è estranea all'obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall'importazione di beni nell'Unione Europea e dalla loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri” (Cass. n. 7951 del 21/03/2019; Cass. n. 18652 del 13/07/2018; Cass. n. 8473 del 06/04/2018).Ciò, peraltro, non esclude che, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, IVA all'importazione e diritti di confine (che sono di natura doganale) presentano, quanto a meccanismi applicativi, disciplina comune e, pur configurando tributi distinti e separatamente liquidati, sono resi oggetto di unico prelievo effettuato sulla bolletta doganale quale condizione per il rilascio della merce (così Cass. nn. 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 e 1581 del 03/02/2012, in motivazione). In altri termini, l’IVA all'importazione condivide con i dazi la caratteristica di trarre origine dal fatto dell'importazione nell'Unione e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri (CGUE 11 luglio 2013, in causa C-272/12, [OSCURATO:PERSONA] SA, punto 41) (cfr. Cass. n. 8473 del 2018, cit.). E poiché il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA all'importazione sono collegati a quelli dei dazi, ne consegue che la prima non possa che seguire le procedure singolari che caratterizzano i diritti di confine (Cass. n. 26311 del 16/12/2009)»(Cass. n. 21659 del 29/07/2021; da ultimo, anche Cass.sez. 5, n. 23526 del 2022 ) ; -il sistema dell'Iva alle importazioni è per sua natura incardinato in quello generale dell'Iva: l'Iva all'importazione non colpisce esclusivamente il prodotto importato in quanto tale, mas'inserisce nel sistema fiscale uniforme dell'iva, che colpisce sistematicamente e secondo criteri obiettivi sia le operazioni degliStati membri, sia quelle all'importazione (Corte giust. 17 luglio 2014, causa C - 272/13, Equoland; 25 febbraio 1988, causa C-299/86, [OSCURATO:PERSONA], punto 9; 5 maggio 1982, causa C-15/81, Schul, punto 21). Sicché essa può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configura di persé un congegno elusivo o frodatorio, ma un utile modo di assolvimento dell'iva all'importazione (tra varie, nella giurisprudenza interna,Cass. 28 settembre 2016, n. 19098, Cass. sez. 5, n. 25646 del 2018;Cass. n. 8473 del 2018; Cass., sez. 5, n. 27094 del 2019; Cass., sez. 5, 13384 del 2019; Cass. sez. 5, n. 2842 del 2019); -questa Corte ha, infatti, al riguardo, già avuto modo di chiarire (per tutte, vedi Cass., ord. 29 luglio 2015, n. 15988 e 5 agosto 2016, n. 16506; Cass. n. 2842 del 2019) che l'iva all'importazione e l'iva intracomunitaria sono lamedesima imposta, come del resto la stessa società riconosce in controricorso; soltanto, l'iva intracomunitaria è segnata da specificità procedimentali e sanzionatorie, correlate al meccanismodell'importazione: -sul piano procedimentale, l'iva alle importazioni va versata per effetto ed in occasione di ciascuna importazione (giusta l'art. 70 deld.P.R. n. 633/72), al momento dell'accettazione della dichiarazione indogana ed il relativo obbligo incombe sul dichiarante, oltre che, in caso di rappresentanza indiretta, sulla persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana (art. 201 del reg. n.2913/92); l'iva "intracomunitaria" relativa alle merci introdotte nel deposito va assolta al momento dell'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile ed a cura del cessionario ocommittente; -su quello sanzionatorio, l'applicabilità, in caso di violazioniconcernenti l'iva all'importazione, delle sanzioni contemplate dalle leggi doganali relative ai diritti di confine (art. 70, 1° comma, secondo nucleo normativo) è giustificata dalla diversità degli elementi costitutivi dell'infrazione (l'iva è riscossa all'atto dell'ingresso fisico del bene nel territorio dello Stato membro interessato indipendentemente dallo scambio), che determina maggiore difficoltà a scoprirla (Corte giust. in causa C-299/86, punto 22); -nella sentenza impugnata la CTR, in ossequio ai suddetti principi, ha ritenuto assolta l’Iva all’importazione mediante il meccanismo contabile del reverse charge (“ i contribuenti hanno dimostrato sia che hanno emesso le autofatture in questione sia di avere annotato tali autofatture nel registro degli acquisti e delle vendite”) precisando –in accoglimento parziale dell’appello dell’Ufficio - che l'assolvimento mediante inversione contabile dell'Iva intracomunitaria non elidesse la debenza della maggiore Iva scaturente dalla base imponibile aumentata dell'importo dei corrispettivi dei diritti di licenza; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimast e intimate le società; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 -