CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 25039/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tico' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:Toscano AnnaMelissari RosannaMelissari GiovanniIanno' GiovannaCrupi SantoMelissari GiuseppaCrupi Consolata CristinaPalumbo PasqualinaRomeo Maria AntoniaRiolo [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore VincenzoSenatore che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisioneimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza n. 2563 del 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],rilevata l’estinzione del reato di cui all’art. 610 cod. pen. per intervenutaprescrizione, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Pubblico ministeropresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di detto Tribunale chein data 6 dicembre 2023 aveva assolto dal reato [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazionedelle norme in materia di prescrizione, essendo stato erroneamente calcolato iltermine, tenuto conto dei periodi di sospensione, alla data del 18 maggio 2025,risalendo il reato al 18 novembre 2017. Ad avviso del ricorrente, la Corte diappello ha errato in quanto i termini di prescrizione risultano sospesi in primogrado per un periodo di mesi 9 e giorni 23 in particolare dal 10 maggio 2019 al 5Marzo 2020; in secondo grado per mesi uno e giorni 11 ovvero dal 6 maggio2025 al 17 giugno 2025 per rinvio determinato da altra astensione dei difensori;e dunque, per un periodo complessivo di mesi 11 e giorni 4; con la conseguenzache il reato si estinguerà il 22 aprile 2026.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, VincenzoSenatore, conclude per l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovogiudizio ritenendo che la prescrizione del reato maturi il 22 aprile 2026 4. In data20 febbraio 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato unamemoria con cui ha chiesto la declaratoria di sopraggiunta carenza di interessein considerazione del termine massimo di prescrizione individuato dal P.G. alladata del 22 aprile 2026.4. In data 27 marzo 2026, il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. rilevando chetrattandosi di fatto commesso il 18 novembre 2017, cade nel regime dellaprescrizione regolato dalla legge n. 103 del 2017, [OSCURATO:PERSONA], in vigore dal3 agosto 2017, di talché il calcolo prospettato dal Procuratore generale si fondasu un uso selettivo e peggiorativo delle sospensioni senza distinguere tra ilregime vigente nel 2017 – 2025 e quello successivo, non considerando i limitimassimi complessivi di sospensione ratione temporis . Sostiene, invece, checorrettamente la Corte di appello ha fissato il termine ad quem al 18 maggio2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Va ricordato che il reato per il quale si procede nel caso di specie - delittodi violenza privata commesso il 18 novembre 2017 - ricade nel regime dellalegge n. 103 del 2017, la quale, infatti è rimasta in vigore dal 3 agosto 2017 finoal 31 dicembre 2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione del reatoè pari ad anni sei, e in caso di atti interruttivi, tale periodo è aumentato di unquarto, per un massimo dunque di anni sette e mesi sei.La Corte cost. con la sentenza n. 38 del 2026 ha dichiarato non fondata lequestioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma1, lettera a), della legge n. 134 del 2021 e 1, comma 2, della legge n. 3 del2019, «nella parte in cui […] consentono l’interpretazione» enucleata dal dirittovivente, «in base alla quale la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dallalegge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019,mentre […] dovrebbe ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati».2. Tanto precisato, considerato che, nel caso di specie, il primo e unico attointerruttivo va individuato nell’atto di citazione a giudizio del 13 aprile 2018,deve rilevarsi che il termine di sei anni scadeva il 13 aprile 2024, e applicando ilperiodo complessivo di undici mesi e quattro giorni di sospensione del processoper adesione degli avvocati all’astensione proclamata dalle Camere penaliItaliane, (in primo grado per nove mesi e ventitré, e in secondo grado per unmese e undici giorni) il termine di prescrizione è maturato il 17 marzo 2025.Va, poi, considerato che la sentenza di assoluzione pronunciata in primogrado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 dicembre 2023 non ha fattoscattare l’ulteriore periodo di sospensione per un tempo comunque non superiorea un anno e sei mesi come era previsto dall’art. 159 cod. pen., nellaformulazione vigente secondo la cd. legge [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al periodointercorrente tra il deposito della motivazione della sentenza di condanna diprimo grado sino alla pronuncia in grado di appello.3. Consegue da ciò, che in assenza di ulteriori atti interruttivi di cui alleipotesi tassativamente previste dall’art. 160 cod. pen, la Corte di appello con lasentenza resa in data 11 novembre 2025 ha correttamente rilevato laprescrizione del reato nel frattempo maturatasi nel corso del giudizio di appello.4. Va, dunque, rilevata l’inammissibilità del ricorso per cassazione propostodal Procuratore Generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] perassenza di uno specifico interesse all’impugnazione, in conformità al consolidatoorientamento di questa Cortesecondo cui ai fini della sussistenza del necessariointeresse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astrattaosservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invecenecessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile diessere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata.(Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Pmt, Rv. 276274 – 01; Sez. 5, n. 35785 del04/05/2018, P.g. in proc. el harchi, Rv. 273630 – 01;Sez. 7, n. 21809 del18/12/2014, dep. 2015, P.m. mil. in proc. Letorri e altro, Rv. 263538 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]