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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30963/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il furto, commesso in concorso con un uomo non identificato, di uno zainetto e relativo contenuto del valore complessivo di 605.000,00 euro; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato desunta dall'unica circostanza che durante il furto l'imputato era in contatto telefonico con qualcuno, è manifestamente infondato in quanto la doppia conforme di condanna, in perfetta consonanza rispetto al disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., si fonda su plurimi elementi indiziari posti in correlazione tra loro e risultanti con certezza dalle videoriprese della telecamera di sorveglianza: la ingiustificata presenza dell'imputato nella hall dell'albergo dove è avvenuto il furto; i suoi movimenti sospetti di avvistamento della preda perfettamente corrispondenti a quelli del complice che poi materialmente si è impossessato della preziosa refurtiva; il fatto che i due fossero entrambi collegati ad un apparecchio telefonico durante tutte le manovre di individuazione, avvicinamento e impossessamento; la circostanza, prima negata e poi ammessa dall'imputato, di conoscere l'altra persona; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M1 2 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA].",

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il furto, commesso in concorso con un uomo non identificato, di uno zainetto e relativo contenuto del valore complessivo di 605.000,00 euro; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato desunta dall'unica circostanza che durante il furto l'imputato era in contatto telefonico con qualcuno, è manifestamente infondato in quanto la doppia conforme di condanna, in perfetta consonanza rispetto al disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., si fonda su plurimi elementi indiziari posti in correlazione tra loro e risultanti con certezza dalle videoriprese della telecamera di sorveglianza: la ingiustificata presenza dell'imputato nella hall dell'albergo dove è avvenuto il furto; i suoi movimenti sospetti di avvistamento della preda perfettamente corrispondenti a quelli del complice che poi materialmente si è impossessato della preziosa refurtiva; il fatto che i due fossero entrambi collegati ad un apparecchio telefonico durante tutte le manovre di individuazione, avvicinamento e impossessamento; la circostanza, prima negata e poi ammessa dall'imputato, di conoscere l'altra persona; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1 2 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA].",
Sentenza Cassazione n. 30963/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris