CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 03348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23820-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.T.L. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA [OSCURATO:PERSONA] lavoro agevolazioni per contratti di inserimento L. 276/03 R.G.N.23820/2020 Cron. Rep. Ud13/11/2025 CORETTI, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 442/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/02/2020 R.G.N. 246/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] on line SpA, società di somministrazione di lavoro, e dal suo amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado di rigetto di due ricorsi riuniti , inerent e l’uno alla domanda di infondatezza degli addebiti per omissioni contributive riportati in un verbale unico di accertamento redatto da INPS, in relazione a lavoratori assunti presso [OSCURATO:PERSONA] con contratti di apprendistato professionalizzante e di inserimento ex artt. 49 e 54 d.lgs. 276/2003 per i quali era stata rispettivamente accertata l’assenza di attività di formazione e la carenza dei requisiti soggettivi, e l’altro inerente ad opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Brescia sulla base del medesimo verbale di accertamento. In primo grado era stato ridotto l’importo dei contributi dovuti e negato il diritto alle agevolazioni retributive di cui all’art. 13 L. 276/2003, con pronuncia impugnata soltanto per quest’ultimo denegato beneficio, ipotizzando la non necessità della formazione dei lavoratori svantaggiati assunti in quanto essi erano già stati formati; la Corte d’appello ha ritenuto la mancanza di attività formativa,stante l’irrilevanza dei corsi elementari di apprendimento della lingua italiana e la genericità dei corsi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, richiedendosi invece l’idoneità di interventi formativi con tutor aventi adeguate competenze e professionalità, ed evidenziando che coloro che avevano già lavorato presso la società utilizzatrice erano stati impiegati in mansioni diverse, non di produzione, mentre i lavoratori svantaggiati erano disoccupati di lungo periodo; di conseguenza per entrambe le categorie degli assunti con agevolazioni contributive e retributive era necessaria un’adeguata formazione ed era altresì corretto il regime sanzionatorio applicato in cumulo materiale per le diverse violazioni contestate, commesse con più azioni, non rilevando una condotta in buona fede. 2. I ricorrenti impugnano la sentenza affidandosi a cinque motivi, a cui l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro resiste con controricorso. INPS si costituisce senza esercitare difese. 3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale 13 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la parte ricorrente de duce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 276/2003 sull’erronea affermazione che in esso siano contemplati dei requisiti sulla tipologia di formazione e competenza del tutor, che in realtà non sono previsti nella norma. Non sarebbero infatti previsti l’idoneità dell’intervento formativo per una specifica mansione, ed il settore e la materia per i quali possano esserereputate adeguate le competenze e professionalità del tutor; si tratterebbe di una norma elastica che non specifica la formazione richiesta, e non si verserebbe in un contratto per imparare un mestiere, altrimenti sarebbe stato sufficiente ampliare la platea degli apprendisti, ma per agevolare l’ingresso di persone svantaggiate che potrebbero essere adibite a mansioni già svolte. La normativa si rivolgerebbe, ad esempio, alla assunzione di stranieri, a persone prive di titolo di studio, affidate ad un tutor dipendente dell’agenzia di somministrazione diplomato in scienze umanistiche, il quale potrebbe non avere esperienze nello specifico settore di competenza dell’utilizzatore. Ed all’uopo nel caso specifico vi erano stati due tutor, uno presso l’azienda utilizzatrice ed uno presso l’ag enzia di somministrazione; peraltro, in altre pronunce della Corte territoriale sarebbero stati riconosciuti idonei gli interventi formativi nel campo di sicurezza e igiene del lavoro e di apprendimento della lingua italiana. Con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., la manifesta illogicità della motivazione poiché la tipologia della prestazione in concreto resa dai lavoratori assunti presso la società Avicola era semplice e ripetitiva, sicché gli interventi formativi effettuati dalla somministratrice Workforce (apprendimento della lingua italiana) sarebbero stati più utili e logici, anziché procedere alla formazione di mansioni elementari (lavorazione di polli). Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione di giurisdizione ai sensi dell’art. 360 co.1 n.1 c.p.c, per avere la Corte d’appello richiamato una Circolare del Min istero del Lavoro, n.41/04, che non è atto normativo , secondo la quale “se il lavoratore ha già una professionalità adeguata al lavoro proposto, può non essere necessario un percorso formativo”; tuttavia la sent enza si contraddice quando premette che nessuno dei dodicilavoratori aveva esperienza e competenza adeguata al lavoro da svolgere, e che per potersi esentare dall’obbligo formativo la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che quei lavoratori avevano una professionalità adeguata rispetto alla mansione, ancorché semplice e ripetitiva; quindi, sarebbe illogico affermare che avessero “competenza adeguata” a quelle mansioni , come richiesto dalla menzionata circolare. Nel quarto motivo i ricorrenti censurano, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ed esame incompleto o illogico o incoerente delle prove testimoniali; il motivo è articolato in tre punti: A) Omesso esame della tesi dell’INPS su cui Workforce ha prestato acquiescenza, ossia sulla parte di pronuncia di primo grado non impugnata relativa della natura dell’apprendistato e del contratto di inserimento; B) esame incompleto e illogico di dichiarazioni testimoniali , da cui risultava che la formazione non era necessaria perché i lavoratori avevano già una loro professionalità e per la semplicità delle mansioni, avendo però distinto fra chi istruiva su mansioni e sicurezza, e chi su apprendimento linguistico e misure di igiene, con la precisazione che non si trattava di corsi brevi o irrilevanti; C) esame incompleto e illogico delledichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva che non avevano risposto a domande degli ispettori sulla formazione ma sulla verifica di un’eventuale intermediazione fittizia. Infine, al quinto motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.689/81; non vi sarebbe responsabilità, e quindi la sanzione, per mancanza di colpa. Osservano che se la società fosse stata in mala fede, non avrebbe sostenuto i costi per i corsi di lingua italiana ed altro, anzi sarebbe stato più logico non fare nessun corso; in altre pronunce di primo e secondo grado era stata data la stessa interpretazione liberatoria, e quindi la Workforce aveva ritenut o di agire senza colpa; per contro, la norma non descriverebbe gli elementi sui quali INPS sostiene la violazione delle norme sulla formazione. 2. Nel controricorso l’Ispettorato del Lavoro rileva che il ricorrente aveva prestato acquiescenza al disconoscimento dei contratti di apprendistato e di inserimento, con perdita dei benefici contributivi. Per contro, sulle agevolazioni ai fini retributivi, oggetto di ricorso, il risparmio sul costo del lavoro si giustifica per una formazione idonea all’inserimento , e ciò valeva a sostegno della infondatezza del primo e terzo motivo. Inoltre, correttamente era stata interpretata la circolare INPS sulla non necessità di una formazione per coloro che abbiano già una professionalità adeguata al lavoro proposto, d’altronde gli stessi ricorrenti asserivano che i lavoratori non avevano esperienza. Sul secondo motivo contesta la doluta omessa o apparente motivazione , e rileva l’insindacabilità del prudente apprezzamento giudiziale sulle fontidi prova. Sul quarto motivo osserva che si tratta di una pronuncia “doppia conforme”, eche non v’ è omesso esame se la sentenza ha valutato anche implicitamente le questioni indicate. Infine, sull’ultimo motivo rileva l’infondatezza della inesigibilità della condotta doverosa a fronte di obblighi formativi palesemente disattesi. 3. Il ricorso è complessivamente infondato. 4. Va respinto il primo motivo: l’art. 13 L. 276/2003, nel prevedere misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nella occupazione di categorie svantaggiate, con finalità di garantirne l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro attraverso politiche attive e di workfare, consente alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro di “operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità”. Non è contestato che siano stati assunti lavoratori rientranti nelle categorie svantaggiate, ossia i destinatari dei co ntratti di inserimento secondo l’art. 52 (soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati di lunga durata, lavoratori con più di 50 anni età privi di un posto di lavoro, lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, donne [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rilevante tasso di disoccupazione, persone affette da handicap fisico o mentale), né che la società non abbia i requisiti per operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ma è il raffronto con la disciplina legale che evidenzia la non sussumibilità dell’operazione assunzionale cui abbia fatto seguito l’indebito utilizzo della agevolazione retributiva: dal testo normativo si rinviene la necessità di garantire l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di quelle categorie di lavoratori secondo un piano individuale di lavoro; all’uopo tale incentivato inserimento avviene mediante interventi formativi idonei, laddove l’idoneità non può che essere parametrata all’offerta del lavoro somministrato ed alle qualità e capacità del somministrato, da cui discende la pari idoneità dello strumento contrattuale adottato (nella speci e, contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 49 e contratti di inserimento ex art. 54). E, riguardo al tutore, le competenze e professionalità adeguate sono riferite sia all’aspetto dinamico che attuativo dell’inserimento, donde la pertinente previsione, come nel caso di specie, di due tutori, uno da parte dell’agenzia di somministrazione e uno presso l’azienda utilizzatrice. 4.1 - Trattasi di circostanze di fatto che non involgono una violazione di norme di legge, ma che si traducono, nella prospettazione difensiva dei ricorrenti,in una sostanziale non necessità di formazione del lavoratore, né personale né professionalizzante: nell’affermare che la norma “non richiede che il contratto preveda un lavoro da imparare”, che non sia stato mai svolto in precedenza, o che per le “mansioni molto semplici non c’è nulla da imparare”, o che per le persone prive di titolo di studio o straniere il percorso formativo consista nell’insegnamento della lingua italiana, la tesi dei ricorrenti impatta con la stessa disposizione normativa che richiede, invece, un intervento formativo “idoneo”; per contro, tale formazione sarebbe del tutto assente ove se ne escludesse la necessità per i lavoratori che non abbiano “nulla da imparare” nello svolgere le mansioni per le quali sono stati assunti, e del pari non sarebbe neppure necessaria la presenza di un tutore munito di competenze e professionalità “adeguate” perché non vi sarebbe alcuna necessità di un loro “coinvolgimento” nel piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. 4.2 - Benvero, proprio la tipologia di contratti di assunzione in esame richiede una formazione per l’inserimento o il reinserimento di chi sia stato lontano dal mondo del lavoro, dismettendo o sospendendo la progressione delle proprie competenze, delle abilità eventualmente acquisite, delle diverse modalità organizzative o nuovi contesti relazionali, delle eventuali innovazioni tecniche, e non può che richiedersi una formazione pertinente all’attività in cui il neo- assunto è chiamato ad essere inserito; ma altrettanto l’impegno del tutore non può che essere adeguato alle competenze richieste nel settore di operatività, con specifico riguardo alle mansioni assegnate. Il contratto di inserimento prevede un progetto individuale di adattamento delle competenze del lavoratore, lasua formazione idonea è parte fondamentale di questo contratto,garantita tramite un piano formativo - personalizzato e concordato tra azienda e lavoratore-, che prevede ore di formazione teorica e pratica, con il coinvolgimento di un tutore avente adeguate competenze e professionalità; è una tipologia contrattuale diretta a realizzare, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Negarne o ridurne la portata contenutistica e funzionale significherebbe svilire la finalità della normativa, che invece intende garantire l’inserimento di tali categorie di lavoratori consentendo, per le imprese che se ne avvalgono, benefici agevolativi sul piano contributivo e retributivo. 5. Anche il secondo motivo, sul vizio di motivazione, è infondato. Nell’impugnata sentenza risulta positivamente svolto l’accertamento sulla rilevanza o meno dei corsi di formazione svolti, avendo ivi considerato che “il contratto di inserimento è un contratto a causa mista –lavoro retribuito e addestramento-, rispetto al quale il difetto del progetto individuale di inserimento comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato”; non si verte quindi in una omessa o erronea valutazione della comparazione di maggiore o minore utilità dell’oggetto della formazione, quanto in un esplicito giudizio di rilevanza della formazione nell’ambito del contratto di inserimento, la cui mancanza si traduce in un ripristino delle ordinarie forme di assunzione senza l’invocata agevolazione. 5.1 - La censura afferente al vizio di illogicità della motivazione non è affatto riscontrabile, in presenza di una motivazione non già apparente, frutto di argomentazioni inconciliabili o palesemente contrastanti, né incapace di rendere percepibile il fondamento della decisione perché inidonea a far conoscere l’iter argomentativo del giudice di merito nella formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Tali car atteri non sono certo presenti nella sentenza impugnata che, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, dopo aver ricostruito i fatti essenziali della questione, ha valutato elementi fattuali e finalità normativa, strumenti contrattuali e disciplina legale, giungendo per quanto si dirà alla corretta soluzione in diritto. La motivazione resa non è espressiva di alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass.n. 16611 / 2018); si aggiunga che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla L. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà", di "motivazione perplessa o d incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. n. 23940 / 2017). Le censure mosse dal ricorrente sui richiamati aspetti motivazionali sono palesemente infondate perché non riscontrabili nella impugnata pronuncia, in cui è stata puntualmente fornita una risposta soddisfacente a tutti i motivi di appello, non palesandosi, né risulta specificamente rappresentato dal ricorrente, alcun contrasto irriducibile di affermazioni rese all’interno della pronuncia, e neppure è descritta la carenza del minimo costituzionale che si richiede nei provvedimenti decisori. 5.2 - Per contro, è invece contraddittoria l’argomentazione del ricorrente che, nell’invocare l’applicazione della norma agevolativa, non fornisce elementi per sostenere la dimostrazione dell’avvenuta attuazione del contratto di inserimento tramite gli strumenti formativi richiesti dalla norma, ma addiviene alla opposta affermazione della irrilevanza di una formazione mirata sulle competenze delle attività lavorative che i lavoratori svantaggiati erano chiamati a svolgere. In tal senso, è invece coerente la contraria argomentazione secondo cui, considerata la assenza formativa, il contratto non avrebbe natura di apprendistato né di inserimento, ma si tratterebbe di una assunzione a piena retribuzione e contribuzione, come accertato nel verbale INPS e da ITL. 6. Il terzo motivo è inammissibile. Diversamente dalla rubrica del motivo non si sviluppa alcun argomento sul difetto di giurisdizione, e si approda nuovamente alla lamentata illogicità di motivazione, per la cui soluzione si rimanda al punto che precede. Va solo osservato che se i lavoratori svantaggiati, destinatari della disciplina invocata, non avevano esperienza non si potrebbero eliminare gli interventi formativi dell’art. 13; ove si intenda non seguire la disposizione della circolare, si dovrebbe invero ipotizzare che i lavoratori non avessero una “professionalità adeguata al lavoro proposto”, e non potrebbero pertanto sottrarsi, neanche in tal caso, alle formalità e modalità contrattuali dell’art. 13. 7. Anche il quarto motivo è inammissibile. Sotto il primo dei tre profili in cui esso si articola -e sulla cui decisività nulla si argomenta-, a fronte di una proclamata acquiescenza su questioni non devolute come mezzo di gravame non può la parte dolersi di un omesso esame dell’avversa tesi di controparte sulla pre-conoscenza o semplicità delle mansioni svolte. Sotto il secondo profilo la sentenza dà atto degli esiti delle prove testimoniali e dell’esito argomentativo della istruttoria da cui la Corte territoriale aveva ritenuto che i corsi fossero non rilevanti non giàperché non utili ma perché non idonei o adeguati alla formazione professionale specifica richiesta. Sotto il terzo profilo la doglianza di tipo processuale è viceversa finalizzata ad una rivalutazione degli elementi di prova raccolti. 8. L’ultimo motivo è infondato. La sanzione non è illegittima se c’è stata violazione della norma di legge, imputabile a titolo di colpa; diversamente, la norma disciplina il caso della violazione commessa per errore sul fatto, ma di ciò non si fa menzione. Peraltro, si noti che a nche la formazione professionale ha un costo, ese non è stata avviata la società non lo ha sostenuto; il ricorrente àncora l’assenza di colpa al convincimento che non fosse necessario altro tipo di formazione, ma, come osservato in Cass. ord. n. 24386/2023, “In tem a di sanzioni amministrative , l'art. 3 della L. n.689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senzacolpa, senza che rilevi l'eventuale affidamento incolpevole fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta o a punirla con una sanzione più lieve” 9. Complessivamente, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va respinto. Segue, per soccombenza, la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, e l’applicazione della sanzione inerente al contributo unificato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio dell’INPS ed euro 3.000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito a beneficio d