CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI AREZZOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Arezzo; letta la memoria del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo rigettava la richiesta del Pubblico Ministero di disporre sequestro preventivo su alcuni beni di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA] BV" di cui si sarebbe appropriato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della C.E.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", indagato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.; il Tribunale di Arezzo, a seguito di ricorso del Pubblico Ministero, riteneva sussistente il fumus del reato contestato, ma non il requisito del periculum in mora, in quanto non era emerso alcun elemento per ritenere che l'indagato stesse utilizzando i beni o che avesse compiuto atti dispositivi degli stessi, non risultando essere stato effettuato un accesso da parte della polizia giudiziaria presso la sede della Cei dal quale si sarebbe potuto verificare lo stato dei beni, per cui rigettava il ricorso con ordinanza del 21.10.2022. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Arezzo, osservando che la condotta dell'indagato costituiva la concretizzazione dell'attuale pericolo di protrazione delle conseguenze del reato (derivante, appunto, dalla mancata riconsegna dei beni all'avente diritto) o di aggravamento delle conseguenze (attraverso l'eventuale vendita dei beni a terzi di buona fede): un accesso da parte della polizia giudiziaria non avrebbe potuto che accertare o l'attuale protratta indebita utilizzazione dei beni o il mancato rinvenimento degli stessi, circostanze in ogni caso confermative del contegno uti dominus dell'indagato; si riteneva, pertanto, che l'ordinanza impugnata fosse stata emessa in violazione di legge per mancanza di requisiti minimi di ragionevolezza, laddove richiedeva l'espletamento di attività di indagine in ordine ad elementi fattuali di per sé emergenti dagli atti del fascicolo e compiutamente dimostrativi del pericolo richiesto dall'art. 321 cod. proc. pen. ai fini del sequestro preventivo. 2. Presentava memoria il difensore dell'indagato. 2.1 II difensore rileva che il Tribunale di Arezzo aveva chiesto, al fine di evitare un automatismo nell'accertamento del requisito del periculum in mora, il compimento di atti di indagine volti a dimostrare che l'indagato stesse ancora utilizzando i beni o avesse compiuto atti dispositivi sugli stessi o che si stesse preparando a commetterli, atti di indagine che non erano stati compiuti [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 t"N"\, • cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Il caso in esame rientra nella ipotesi di motivazione mancante, posto che il Tribunale non ha ravvisato il requisito del periculum in mora ritenendo che non vi fossero elementi dai quali desumere che l'indagato "stia ancora utilizzando i beni né che abbia commesso atti dispositivi sugli stessi, ed invero neppure che si stia in qualche modo preparando a commetterli" (pag.6 ordinanza impugnata); ora, premesso che se i beni fossero stati già trasferiti ad un terzo, sicuramente non sussisterebbe più il requisito del periculum, posto che l'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene a un terzo in buona fede determina il venir meno del "periculum in mora" sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi già cristallizzato, per effetto dell'atto traslativo, il pregiudizio per la persona offesa, che non potrebbe riacquisire la proprietà del bene (vedi Sez. 2, 27895 del 23/06/2022, PM/Mennella, Rv. 283635), errate sono le considerazioni sul punto sui rimanenti due aspetti. Non è infatti richiesta, né per la configurazione del reato, né per la sussistenza di un periculum tale da fondare un sequestro preventivo, che chi si appropria di un bene altrui lo stia usando, posto che la protrazione delle conseguenze dannose del reato di cui all'art. 646 cod. pen. non sta nell'uso che altri ne fa, ma nel fatto che la res non viene usata dal proprietario, il quale, appunto, non ne ha più la disponibilità; quanto al mancato accertamento che l'indagato si stia per disfare dei beni, si deve osservare che, trattandosi di beni per i quali non è prevista alcuna formalità, ma che si trasferiscono con il semplice consenso, il periculum consiste proprio nel fatto che l'autore del reato li possa trasferire in tempi brevissimi, per cui un accertamento sul fatto che non vi siano atti preparatori sarebbe totalmente inutile.L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Arezzo, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio aIXTribunale di Arezzo c