CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2021 il Tribunale di Catanzaro - quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato .3er fatti di spaccio di sostanze stupefacenti - ha parzialmente riformato l'ordiné:nza del 5 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, disponendo - in luogo degli arresti domiciliari - l'applicazione congiunt3 della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e della presentaz,one alla Polizia giudiziaria.2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, allegando l'inutilizzabilità degli atti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ha lamentato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che era stato attribuito rilievo ai soli contenuti di s.i.t. illegittimamente acquisite dalla polizia giudiziaria all'esito della formulazione di domande meramente suggestive, in contrasto con la norma di cui all'art. 188 cod. proc. pen.. Oltre a ciò, comunque il quadro indiziario non poteva ritenersi grave, preciso e concordante, in contrasto con i criteri di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo è stata lamentata violazione di legge in relazione agli artt. 272 e 299, comma 2, cod. proc. pen., laddove l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali doveva intendersi consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quelli di cui agli artt. 276, comma 1, 307, comma 1-bis cod. proc. pen., e comunque al fine di scongiurare l'applicazione della custodia cautelare in carcere. In ragione di ciò, l'ordinanza doveva considerarsi illegittima laddove la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con la congiunta e cumulativa applicazione dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla p.g., ostandovi la disposizione di legge. 2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione circa la ritenuta necessità di provvedere al comunque illegittimo e inammissibile cumulo delle restrizioni alla libertà personale, senza alcun concreto riferimento a dati oggettivi che ciò avrebbe dovuto giustificare. 2.4. Col quarto motivo infine è stata parimenti eccepita carenza di motivazione in relazione alla necessità di riqualificare il fatto a tenore del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tenuto conto del preteso spaccio di sostanze stupefacenti di scarsa qualità, tra l'altro in carenza di accertamenti circa il principio attivo ivi contenuto. In proposito la motivazione dell'ordinanza impugnata doveva considerarsi del tutto carente, avendo escluso il fatto liéve in ragione del numero degli episodi e della loro ripetitività, avendo fatto altresì riferimento a non chiarite modalità delle condotte. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. 4. La difesa ha dimesso memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è infondato. 5.1. In relazione al primo motivo di censura, è ribadito il principio formulato da questa Corte di legittimità, secondo cui il divieto di porre domande 2suggestive, di cui all'art. 499 cod. proc. pen., non si applica alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona informata sui fatti, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari (Sez. 3, n. 11450 del 06/11/2018, dep. 2019, A., Rv. 275156; Sez. 3, n. 43837 del 29/10/2008, Garbellini, Rv. 241686). 5.1.1. In ordine poi alla pretesa carenza di gravità indiziaria, è nozione consolidata che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704). Ciò posto, e richiamato il principio di cui al punto 5.1., in specie il Tribunale del riesame ha dato non illogico conto che erano intervenute le dichiarazioni degli acquirenti delle sostanze, cui dovevano logicamente unirsi gli esiti delle intercettazioni telefoniche le quali, unitamente ai messaggi di testo, confermavano gli incontri per la consegna della droga. In conclusione, è parimenti nozione comune Che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 5.1.2. In specie, ferma quindi l'utilizzabilità in questa sede degli elementi probatori correttamente evidenziati dal provvedimento impugnato, il ricorso si è limitato a generica lamentela circa l'insufficienza del quadro indiziario, ma in definitiva non ha dedotto alcun vizio possibile oggetto del sindacato di legittimità. 5.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, ritiene questa Corte di seguire i rilievi più volte formulati, secondo cui deve considerarsi legittimo il provvedimento con cui il giudice, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, disponga l'applicazione cumulativa di più misure gradate in 3sostituzione di quella in corso d'esecuzione ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., purché le medesime non determinino una condizione complessiva di maggiore afflittività per l'indagato ed abbiano un contenuto, coercitivo od interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge (Sez. 5, n. 12777 del 27/03/2020, Piacentini, Rv. 279099; cfr. altresì Sez. 5, n. 6790 del 23/11/2016, dep. 2017, Musumeci, Rv. 269161). 5.2.1. Al riguardo, infatti, pur tenendo conto del contrario principio adottato da Sez. 2, n. 30900 del 08/09/2020, Vallese, Rv. 280003 (secondo cui in sede di sostituzione della misura cautelare personale con altra meno afflittiva, ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., il giudice non può disporre l'applicazione congiunta di più misure, ostandovi la previsione letterale della norma stessa), è stato affermato, con ragionamento condivisibile, che l'attuale primo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. stabilisca che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, "anche se applicate cumulativamente", risultino inadeguate; inoltre, l'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., nell'attuale formulazione, prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 276 cod. proc. pen., quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In tal senso deve ritenersi così superata ogni limitazione alla possibilità del cumulo delle misure cautelari, possibile sin dalla fase genetica della vicenda cautelare, e come lo stesso art. 299, comma 4, cod. proc. pen., nell'attuale formulazione, collochi la disciplina del cumulo delle misure cautelari sul piano dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, nel solco dell'insegnamento della Corte costituzionale, con particolare riferimento alle sentenze n. 292 del 1998, n. 299 del 2005 e n. 265 del 2010. In definitiva, pertanto, è stato osservato che la collocazione topografica della norma nel corpo del solo comma 4 dell'art. 299 cit. non può ritenersi di ostacolo all'applicabilità congiunta di altre misure cautelari anche nel caso di sostituzione della misura di cui al comma 2 dello stesso art. 299 cod. proc. pen.. Una diversa interpretazione, del resto, metterebbe in luce profili di tensione della disciplina della revoca e della sostituzione delle misure già sul piano della ragionevolezza della differenziazione tra la disciplina della sostituzione per aggravamento delle esigenze cautelari (arricchita dalla possibile applicazione congiunta di più misure) e quella della sostituzione ex art. 299, comma 2, cod. proc. pen. (che di tale possibilità non potrebbe giovarsi) (così, complessivamente in motivazione altresì Sez. 5, n. 12777 cit.). 4 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 08/03/2022 Il Consigliere estensore laudio [OSCURATO:PERSONA] 6