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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31611/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 624 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che, inoltre, le doglianze prospettate sono generiche, risultando carenti dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della qualificazione giuridica dei fatti allo stesso contestati, offrendo altresì specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M20 4 2026 L'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 624 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che, inoltre, le doglianze prospettate sono generiche, risultando carenti dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della qualificazione giuridica dei fatti allo stesso contestati, offrendo altresì specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M20 4 2026 L'[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31611/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris