CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore - CF001844530640.-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA]. dist. di Salerno – n. 2972/2022, depositata il 29/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26329/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 10121/2026Data pubblicazione 18/04/2026RILEVATO [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sez. dist.Salerno n. 2972/2/2022 del 29.3.2022, in controversia avete adoggetto un avviso di accertamento ICI in rettifica, per l’anno 2010, neiconfronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA];2. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato difese;3. il ricorrente, in data 26.1.2026, ha depositato rinuncia al ricorsoper cassazione con richiesta di nulla disporre circa le spese di lite;CONSIDERATO CHE1. la rinuncia del ricorrente è rituale perché è stata sottoscritta daldifensore di parte ricorrente e dalla parte personalmente;2. il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia alricorso;3. non vi è luogo sulle spese perché la parte è rimasta intimata enon si è costituita;4. il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale distretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per ilricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributounificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e lastessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma orarichiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione indispositivo (tra le tante: C ass., Sez. 6^ -3, 30 settembre 2015, n.19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass.,Numero registro generale 26329/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 10121/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023,n. 12456). P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data12 febbraio 2026Il PresidenteUgo Candia