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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23868/2022

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n vista dell’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno esaminati prioritariamente le censure riguardanti l’eccezione di prescrizione dei crediti azionati, ovverosia il primo ed il settimo motivo di ricorso per cassazione, quest’ultimo nella parte riguardante la già menzionata questione sulla prescrizione e sulla sua interruzione.

Il tema della prescrizione è, infatti, preliminare e potenzialmente decisivo, tanto che in primo grado, accogliendo si la relativa eccezione,la domanda fu integralmente rigettata e per tale ragione la disamina dei corrispondenti motivi vafatta precedere al resto. 1.1 Il primo motivo denuncia in effetti la violazione dell’art. 113 c.p.c. e la contraddittorietà della decisione rispetto agli orientamenti della S.C., sostenendo che, una volta eccepita ritualmente la prescrizione, la controeccezione di interruzione di essa per effetto di un qualche atto in tal senso idoneo sarebbe da considerarsi “in senso stretto” e dunque non avrebbe potuto, il giudice di appello, affermare il determinarsi di essa non solo sulla base di una semplice copia delpresunto atto interruttivo, ma anche di una copia prodotta tardivamente.

Il settimo motivo denuncia invece la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo (art 360 n. 5 c.p.c.), sostenendo, nella parte che qui interessa, che l’interruzione della prescrizione a mezzo dell’istanza per tentativo di conciliazione non poteva essere valorizzata, perché mai pervenuta al Comune di Fordongianus, che infatti non aveva partecipato alla fase conciliativa stessa. 1.2 Gli argomenti in diritto di cui al primo motivo sono infondati, essendo del tutto consolidato l’orientamento di questa S.C. secondo cui «poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione» (Cass. 5 agosto 2013, n. 18602; tra le molte poi conformi, v.

Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; Cass. 30 novembre 2021, n. 37542). 1.3 D’altra parte, il ricorso di primo grado conteneva la produzione della domanda di convocazione, come doc. 4, poi allegato anche al controricorso.

Dunque, il fatto storico della avvenuta interruzione è sempre stato presente nel processo ed ogni questione di tardività è fuori luogo. 1.4 Quanto alla produzione in copia fotostatica del documento,essa costituisce forma probatoria espressamente ammessa dall’ordinamento rispetto alla quale il motivo nulla adduce in ordine alla violazione delle regole procedurali che governano la fattispecie (artt. 2712 e 2719 c.c.). 1.5 Neppure può poi dirsi che la produzione in appello, ove fosse (eventualmente) da riferire alla cartolina di ricevimento, potesse essere da considerare tardiva, essendo di assoluta evidenza la necessità di essa per colmare la prova di un fatto, ovverosia l’invito alla conciliazione come evento interruttivo, di cui vi era, in ipotesi, semiplena probatio, data dal documento di richiesta dell’incombente (tra le molte, per il principio, v.

Cass. 10 ottobre 2019, n. 25434). 1.6 Ancora, rispetto alla ricezione della comunicazione, la Corte territoriale afferma che essa vi fu fin dal giorno successivo alla spedizione, il 30.1.2003 e la censura del Comune, contenendo la mera negazione di tale dato, è apodittica e come tale inammissibile in sede di legittimità, anche senza contare che il controricorrente ha allegato copia di tale cartolina che reca appunto quella datazione,con un segno di firma per ricevuta. 1.7 I n definitiva le censure riguardanti l’eccezione di prescrizione vanno rigettate e n e resta quindi definito l’ accertamento dell’infondatezza di essa, poiché i crediti risalgono al 2001-2001 e la prescrizione risulta interrotta nel 2003 e poi nuovamente interrotta, con effetto permanente, della domanda giudiziale del 2007.

2. In ordine logico, viene quindi il quinto motivo, con il quale si assume la violazione dell’art. 118, disp., att. c.p.c., alla luce dell’art. 111 Cost., omessa applicazione dell’art. 2733 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Il ricorrente assume che il capo della sentenza relativo al quantum fosse privo di motivazione e che la condanna fosse stata assunta ignorando le prove e le risultanze della c.t.u. svolta in primo grado, sicché la domanda era stata accolta senza che fosse stata raggiunta dimostrazione della sua fondatezza. 2.1 Il motivo è fondato, in quanto – al di là di un profilo di rigetto dei rimborsi spese auto effettivamente munito di motivazione, non impugnato e quindi oramai definitivo - rispetto al restante contenzioso di merito la sentenza si limita ad affermare che il conteggio delle pretese «appare corretto nel raffronto con la documentazione prodotta, in favore del dipendente, dall’Amministrazione e con le buste paga mensili del Pau», mentre andavano, «invece , respinte le obiezioni del Comun e ed i ragionamenti ad esse sottesi, insuscettibili di contraddire le risultanze sulla spettanza degli emolumenti richiesti dal Pau».

A fronte del rigetto in primo grado della domanda e dell’esistenza di contestazione tra le parti in punto di diritto, di eccezioni di compensazione e pagamento, della necessità di quantificazione dei crediti rivendicati, nonché dello svolgimento di una c.t.u., quanto affermato dalla Corte di merito è assolutamente apodittico e non consente di apprezzare come sia stato accertato e ritenuto il fondamento della pretesa, in sé e sotto il profilo quantitativo infine stabilito.

È del resto principio acquisito quello per cui «la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando … non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105).

Nel caso di specie, sui profili sopra evidenziati e dunque sostanzialmente sul merito, quegli elementi, come rilevato anche dal Pubblico Ministero, mancano e ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata.

3. Ne restano assorbite -e dovranno essere oggetto di disamina ex novo in sede di rinvio - le questioni agitate nei restanti motivi, anche in relazione alla domanda verso il Comune di Ollastra chiamato in causa, nonché ai profili del settimo motivo diversi da quelli che, con riferimento alla prescrizione, sono stati qui rigettati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e, nei sensi di cui in motivazione, il settimo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n vista dell’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno esaminati prioritariamente le censure riguardanti l’eccezione di prescrizione dei crediti azionati, ovverosia il primo ed il settimo motivo di ricorso per cassazione, quest’ultimo nella parte riguardante la già menzionata questione sulla prescrizione e sulla sua interruzione. Il tema della prescrizione è, infatti, preliminare e potenzialmente decisivo, tanto che in primo grado, accogliendo si la relativa eccezione,la domanda fu integralmente rigettata e per tale ragione la disamina dei corrispondenti motivi vafatta precedere al resto. 1.1 Il primo motivo denuncia in effetti la violazione dell’art. 113 c.p.c. e la contraddittorietà della decisione rispetto agli orientamenti della S.C., sostenendo che, una volta eccepita ritualmente la prescrizione, la controeccezione di interruzione di essa per effetto di un qualche atto in tal senso idoneo sarebbe da considerarsi “in senso stretto” e dunque non avrebbe potuto, il giudice di appello, affermare il determinarsi di essa non solo sulla base di una semplice copia delpresunto atto interruttivo, ma anche di una copia prodotta tardivamente. Il settimo motivo denuncia invece la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo (art 360 n. 5 c.p.c.), sostenendo, nella parte che qui interessa, che l’interruzione della prescrizione a mezzo dell’istanza per tentativo di conciliazione non poteva essere valorizzata, perché mai pervenuta al Comune di Fordongianus, che infatti non aveva partecipato alla fase conciliativa stessa. 1.2 Gli argomenti in diritto di cui al primo motivo sono infondati, essendo del tutto consolidato l’orientamento di questa S.C. secondo cui «poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione» (Cass. 5 agosto 2013, n. 18602; tra le molte poi conformi, v. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; Cass. 30 novembre 2021, n. 37542). 1.3 D’altra parte, il ricorso di primo grado conteneva la produzione della domanda di convocazione, come doc. 4, poi allegato anche al controricorso. Dunque, il fatto storico della avvenuta interruzione è sempre stato presente nel processo ed ogni questione di tardività è fuori luogo. 1.4 Quanto alla produzione in copia fotostatica del documento,essa costituisce forma probatoria espressamente ammessa dall’ordinamento rispetto alla quale il motivo nulla adduce in ordine alla violazione delle regole procedurali che governano la fattispecie (artt. 2712 e 2719 c.c.). 1.5 Neppure può poi dirsi che la produzione in appello, ove fosse (eventualmente) da riferire alla cartolina di ricevimento, potesse essere da considerare tardiva, essendo di assoluta evidenza la necessità di essa per colmare la prova di un fatto, ovverosia l’invito alla conciliazione come evento interruttivo, di cui vi era, in ipotesi, semiplena probatio, data dal documento di richiesta dell’incombente (tra le molte, per il principio, v. Cass. 10 ottobre 2019, n. 25434). 1.6 Ancora, rispetto alla ricezione della comunicazione, la Corte territoriale afferma che essa vi fu fin dal giorno successivo alla spedizione, il 30.1.2003 e la censura del Comune, contenendo la mera negazione di tale dato, è apodittica e come tale inammissibile in sede di legittimità, anche senza contare che il controricorrente ha allegato copia di tale cartolina che reca appunto quella datazione,con un segno di firma per ricevuta. 1.7 I n definitiva le censure riguardanti l’eccezione di prescrizione vanno rigettate e n e resta quindi definito l’ accertamento dell’infondatezza di essa, poiché i crediti risalgono al 2001-2001 e la prescrizione risulta interrotta nel 2003 e poi nuovamente interrotta, con effetto permanente, della domanda giudiziale del 2007. 2. In ordine logico, viene quindi il quinto motivo, con il quale si assume la violazione dell’art. 118, disp., att. c.p.c., alla luce dell’art. 111 Cost., omessa applicazione dell’art. 2733 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Il ricorrente assume che il capo della sentenza relativo al quantum fosse privo di motivazione e che la condanna fosse stata assunta ignorando le prove e le risultanze della c.t.u. svolta in primo grado, sicché la domanda era stata accolta senza che fosse stata raggiunta dimostrazione della sua fondatezza. 2.1 Il motivo è fondato, in quanto – al di là di un profilo di rigetto dei rimborsi spese auto effettivamente munito di motivazione, non impugnato e quindi oramai definitivo - rispetto al restante contenzioso di merito la sentenza si limita ad affermare che il conteggio delle pretese «appare corretto nel raffronto con la documentazione prodotta, in favore del dipendente, dall’Amministrazione e con le buste paga mensili del Pau», mentre andavano, «invece , respinte le obiezioni del Comun e ed i ragionamenti ad esse sottesi, insuscettibili di contraddire le risultanze sulla spettanza degli emolumenti richiesti dal Pau». A fronte del rigetto in primo grado della domanda e dell’esistenza di contestazione tra le parti in punto di diritto, di eccezioni di compensazione e pagamento, della necessità di quantificazione dei crediti rivendicati, nonché dello svolgimento di una c.t.u., quanto affermato dalla Corte di merito è assolutamente apodittico e non consente di apprezzare come sia stato accertato e ritenuto il fondamento della pretesa, in sé e sotto il profilo quantitativo infine stabilito. È del resto principio acquisito quello per cui «la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando … non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105). Nel caso di specie, sui profili sopra evidenziati e dunque sostanzialmente sul merito, quegli elementi, come rilevato anche dal Pubblico Ministero, mancano e ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata. 3. Ne restano assorbite -e dovranno essere oggetto di disamina ex novo in sede di rinvio - le questioni agitate nei restanti motivi, anche in relazione alla domanda verso il Comune di Ollastra chiamato in causa, nonché ai profili del settimo motivo diversi da quelli che, con riferimento alla prescrizione, sono stati qui rigettati. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e, nei sensi di cui in motivazione, il settimo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 23868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris