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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 novembre 1993

Cassazione n. 12964/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1993 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 20 aprile 2022 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del porto non giustificato di una mannaia, una freccia e un fucile da caccia subacquea con arpione, fatto commesso il 17 aprile 2018, condannandolo alla pena di C 1.400 di ammenda.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata riporta le conclusioni della difesa, fra le quali anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Sul punto la sentenza, che, dichiarando l'imputato colpevole della contravvenzione ascritta, ha implicitamente negato la sussistenza dell'invocata causa di punibilità, non ha motivato la statuizione.

D'altra parte, la motivazione non offre alcun elemento incompatibile con il riconoscimento della causa punibilità, avendo, anzi, ritenuta la sussistenza dell'attenuante speciale per "le stesse modalità del fatto" e concesse le attenuanti generiche per "graduare la pena adeguandola al caso concreto".

Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito e tenuto conto che il giudizio di colpevolezza è divenuto definitivo (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590), deve provvedere sulla richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità, evitando l'assenza di motivazione censurata. 2 I P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/11/1993 avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20 aprile 2022 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del porto non giustificato di una mannaia, una freccia e un fucile da caccia subacquea con arpione, fatto commesso il 17 aprile 2018, condannandolo alla pena di C 1.400 di ammenda. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. La sentenza impugnata riporta le conclusioni della difesa, fra le quali anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Sul punto la sentenza, che, dichiarando l'imputato colpevole della contravvenzione ascritta, ha implicitamente negato la sussistenza dell'invocata causa di punibilità, non ha motivato la statuizione. D'altra parte, la motivazione non offre alcun elemento incompatibile con il riconoscimento della causa punibilità, avendo, anzi, ritenuta la sussistenza dell'attenuante speciale per "le stesse modalità del fatto" e concesse le attenuanti generiche per "graduare la pena adeguandola al caso concreto". Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito e tenuto conto che il giudizio di colpevolezza è divenuto definitivo (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590), deve provvedere sulla richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità, evitando l'assenza di motivazione censurata. 2 I P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica. Così dec
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