CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02957/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01R6RES) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale Nafia denunzia la violazione della legge in ordine alla mancata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato di legittimità, oltre a essere fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza e l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla omessa esclusione della recidiva, oltre a riprodurre le medesime ragioni di inammissibilità del corrispondente motivo di appello, è manifestamente infondato poiché che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. in particolare alla pag. 3 della stessa) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sia manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la mancata applicazione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci