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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31678/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 5 febbraio 2021 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi del ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della violazione degli artt. 131-bis, 62-bis, 163 e 175 cod. pen.., sono inammissibili, stante la manifesta infondatezza dei corrispondenti motivi di appello, alla luce delle risultanze del certificato del casellario giudiziale dal quale emerge che egli è stato condannato molteplici volte per reati di minaccia o relativi alle armi o caratterizzati da violenza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 5 febbraio 2021 del Tribunale di Vercelli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi del ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della violazione degli artt. 131-bis, 62-bis, 163 e 175 cod. pen.., sono inammissibili, stante la manifesta infondatezza dei corrispondenti motivi di appello, alla luce delle risultanze del certificato del casellario giudiziale dal quale emerge che egli è stato condannato molteplici volte per reati di minaccia o relativi alle armi o caratterizzati da violenza; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31678/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris