CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG eitvo,CG J.L.9 udiy(il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 15.12.2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento del provvedimento di cumulo di esecuzione di pene concorrenti e ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 8.8.2019. Il provvedimento impugnato veniva assunto nel giudizio di rinvio a seguito della pronuncia emessa in data 1.07.2020 dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, che disponeva l'annullamento di un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna. 2. In particolare, con ordinanza emessa in data 18 ottobre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'opposizione proposta con le forme dell'incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 8 agosto 2019 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ordinando la scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. 2.1 Detto provvedimento di cumulo sopraggiungeva a conclusione di un'articolata vicenda procedimentale, avente ad oggetto altro provvedimento di cumulo emesso il 12.7.2012 dalla Procura Generale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 73, c. 2 cod. pen., la pena dell'ergastolo in relazione a otto titoli esecutivi. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un primo incidente di esecuzione, rappresentando di essere stato destinatario di due richieste di estradizione in relazione a dodici ordinanze di custodia cautelare e due ordini di esecuzione; di essere stato consegnato dal Regno di Spagna con garanzia che non sarebbe stato sottoposto all'ergastolo, pena non riconosciuta nell'ordinamento dello Stato di provenienza, ovvero che, in caso di condanna all'ergastolo, "la pena non fosse immancabilmente a vita". Assumeva, dunque, che la pena portata dall'opposto provvedimento era da ritenersi illegale e che tale dovesse comunque essere considerata perché irrispettosa degli impegni assunti dallo Stato Italiano, che qualificavano chiaramente la pena irroganda con connotazioni specifiche finalizzate ad escludere la indefettibilità dell'ergastolo attraverso la concessione dei benefici penitenziari, cui non aveva, invece, avuto accesso in ragione del regime limitativo previsto dall'art. 4 bis ord. Pen.; chiedeva, quindi che il trattamento sanzionatorio in esecuzione fosse ricondotto nell'alveo della legalità. 2.3. Con ordinanza del 3.3.2017 il giudice dell'esecuzione respingeva l'opposizione, osservando che lo Stato italiano non aveva violato gli impegni estradizionali, conseguendo la pena perpetua al cumulo di pene concorrenti, nell'ambito del quale non era compresa alcuna condanna all'ergastolo. 2.4. Dopo l'annullamento con rinvio di detto provvedimento da parte di questa Corte, Prima Sezione Penale, con pronuncia del 27.2.2018, il G.I.P. del Tribunale di Bologna, con provvedimento del 4.8.2019, ritenuta la pena dell'ergastolo, caratterizzata dal regime limitativo previsto dall'art. 4-bis ord. pen., contraria alle condizioni poste dallo Stato iberico e alle garanzie prestate dallo Stato italiano, ne disponeva la sostituzione con quella di anni trenta di reclusione. 2.5. Il Procuratore della Repubblica di Bologna, con provvedimento del 6.8.2019, ordinava la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], avendo individuato il fine pena - computati presofferto, fungibilità e 1.530 giorni di liberazione anticipata - al 11.2.2019. In data 8.8.2019, acquisita l'integrale documentazione relativa alla posizione esecutiva del condannato, la Procura della Repubblica di Bologna procedeva a nuovo cumulo, previo scioglimento di quello del 2012, al fine di distinguere i reati commessi prima del 21.11.1996 - data di arresto del Paviglianiti in Spagna - e quelli commessi dopo l'estradizione concessa nel 1996. Osservava, in particolare, il P:M. che le condanne eseguibili erano otto e che, avuto riguardo alla data di commissione dei reati ai quali si riferivano, occorreva dapprima cumulare tutte le condanne per le quali era stata concessa l'estradizione, indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) del provvedimento, sulle quali andava applicato il criterio moderatore e, quindi, operate le detrazioni per presofferto e fungibilità; sommare, quindi, a detto residuo di pena, la pena di anni diciassette di reclusione inflitta dalla sentenza (indicata al n. 6) emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (definitiva il 1.11.2005) riguardante delitti in permanenza sino al 3.7.2001 e dunque commessi dopo l'estradizione e dell'arresto, così da pervenire, applicato il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., alla pena residua di anni trenta di reclusione con decorrenza dal 3.7.2001 e scadenza al 3.7.2031, scadenza retrodatata al 24.1.2027 per effetto di 1.620 giorni complessivi di liberazione anticipata. 2.6. La difesa proponeva nuovo incidente di esecuzione che il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna accoglieva con ordinanza di annullamento del 18.10.2019, osservando che la rivalutazione dell'ultimo titolo esecutivo compiuta dal Pubblico ministero confliggeva con il giudicato esecutivo relativo al decreto emesso dal G.E. il 4.8.2019; la sentenza del 10.6.2005, che aveva dato luogo all'individuazione del diverso fine pena, non costituiva un elemento di novità sopraggiunto, ma era già stata considerata siccome ricompresa nel cumulo unico del 2012 sia dall'organo dell'esecuzione, sia dal G.I.P. di Bologna, il quale "pur occupandosi in quella sede di altri aspetti complessi della vicenda esecutiva delle pene da espiare", aveva tuttavia considerato tutti i titoli inseriti nel cumulo, in base ai quali era stata determinata la pena dell'ergastolo, e stabilito, con provvedimento non impugnato, che la pena perpetua non potesse essere espiata dal condannato, ma dovesse essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione. 3. Avverso tale provvedimento, il Pubblico Ministero proponeva ricorso in cassazione. La Prima Sezione Penale di questa Corte, con sentenza emessa in data 1.07.2020, ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, affermando il principio di diritto così massimato: "La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva". In altri termini, la valida riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, è ammessa quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi, siano questi cronologicamente sopravvenuti alla decisione ovvero pregressi o coevi, che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione. 4. Giudicando in sede di rinvio, il G.I.P. del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, con il provvedimento depositato in data 12.1.2.2020, ha rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento di cumulo di esecuzione di pene concorrenti ed ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti del condannato. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha ritenuto che la questione della condanna per fatti successivi all'estradizione non fosse stata oggetto di considerazione da parte del giudice dell'esecuzione nel precedente provvedimento annullato dalla Corte di cassazione che era teso solo a valutare la compatibilità della pena dell'ergastolo con gli accordi estradizionali. 5. Avverso tale provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata già contemplata nella parte motiva ed in quella dispositiva del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, ove non condivisa, avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione da parte della Procura. La Corte di Cassazione, in sede rescindente, sebbene ribadisca i parametri ordinari di efficacia del giudicato esecutivo e di insuperabilità, da parte di un atto amministrativo, della decisione del giudice dell'esecuzione, sembrerebbe suggerire conclusioni in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che è granitica nel ritenere che, in difetto di impugnazione, anche nel caso di errori del giudice dell'esecuzione, non ci sia la possibilità di rinvenire dei nova che possano autorizzare la Procura a rivedere il calcolo della pena. In tal senso, se la sentenza rescindente dovesse essere espressione di un inedito ed imprevedibile mutamento giurisprudenziale per il quale sarebbe consentito alla Procura, a fronte di un giudicato esecutivo non condiviso, di procedere alla rideterminazione della pena da scontare superando il provvedimento definitivo, gli effetti negativi di tale orientamento, retroattivi nei confronti del ricorrente, uniti alla scarsa solidità della base legale sottesa allo stesso, determinerebbero, rispettivamente, la violazione degli artt. 7 e 6 della CEDU. 6.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 G.E., nel provvedimento impugnato, ha innanzitutto proceduto ad analizzare il contenuto del decreto emesso dal precedente G.E., così come gli era stato prescritto da questa Corte che nella sentenza di annullamento aveva premesso che per potere affermare la preclusione si sarebbe dovuto puntualmente verificare se, nel disporre la sostituzione della pena perpetua con quella temporanea per la riscontrata violazione degli accordi estradizionali, il giudice avesse effettivamente esaminato ed escluso esattamente il profilo in esame, ossia il ricalcolo della pena, con il criterio dei cumuli parziali, imposto dalla presenza di titoli per i quali non valevano i limiti estradizionali in quanto relativi a fatti-reato successivi all'estradizione e commessi dopo l'inizio dell'esecuzione (trattasi dei reati di cui all'articolo 416 bis cod. pen. e 74 DPR 309/90 consumati con il cessare della permanenza avvenuta con l'emissione dell'ordinanza custodiale del 3 luglio 2001 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali si è ritenuto in seguito di operare con il regime del cumulo parziale in quanto commessi dopo l'estradizione del Paviglianiti avvenuta in data 17/12/1999, mentre lo stesso si trovava recluso presso la casa circondariale ove aveva potuto continuare a dare disposizioni al suo braccio destro [OSCURATO:PERSONA]). Indi, il G.E., dopo aver esaminato gli atti e in particolare il precedente provvedimento del G.E., ha concluso che la questione oggetto di giudizio, ossia il ricalcolo della pena con il criterio dei cbmulf&i parziali imposto dalla presenza di titoli per i quali non valevano i limiti estradizionali, non sia stata effettivamente dedotta nel precedente giudizio. Ha, in particolare, osservato il G.E. come il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Bologna il 04/08/2020 avesse riguardato il cumulo emesso nel 2012 dalla Procura generale della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] comprensivo della sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 giugno 2005, definitiva il 01/11/2005, di condanna alla pena di anni 17 di reclusione; ed ha ciò nondimeno rilevato che tale circostanza non potesse però ritenersi sufficiente a definire l'oggetto di quel giudizio poiché lo delinea solo da un punto di vista formale, potendosi evincere dalla lettura del relativo provvedimento che - a mente dello stesso estensore di quel provvedimento - l'incidente di esecuzione rispetto al quale sì deduce la sussistenza della res giudicata ha avuto ad oggetto l'osservanza degli accordi estradizionali intervenuti tra Italia e Spagna in relazione ai titoli esecutivi per i quali era stata concessa l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA] a condizione che non venisse condannato all'ergastolo. Ebbene, come pure precisato in quel provvedimento - si osserva nel provvedimento impugnato - in verità nessuna sentenza tra quelle oggetto del provvedimento di cumulo aveva comminato a [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'ergastolo, la quale invece risultava applicabile per effetto della disciplina di cui al comma due dell'articolo 73, secondo il quale quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena non inferiore a 24 anni di reclusione si applica l'ergastolo. Più in particolare Paviglianiti era stato giudicato colpevole di quattro delitti per i quali aveva riportato la condanna a 24 anni di reclusione ciascuno riportati nelle sentenze eseguibili di cui ai punti 3 e 7 del provvedimento di cumulo emesso nel 2012 ossia la sentenza della Corte di appello di Torino in data 20 Aprile 2001 e la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano in data 18/11/2008. Ritiene poi il giudice del provvedimento impugnato che negli atti fossero certamente già presenti i fatti che hanno poi condotto la Procura della Repubblica di Bologna all'emissione di nuovo provvedimento di cumulo in data 08/08/2019 poiché il provvedimento indicato sub 6 del cumulo del 2012, ossia la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2005, era già riportato con la previsione espressa che "suddetti reati sono stati commessi fino alla data dell'ordinanza custodiale del 3 luglio 2001 e quindi in epoca successiva alla materiale consegna a seguito estradizione. L'esecuzione, quindi, non incontra il limite di cui all'articolo 721 del codice di rito". In sostanza quello che si vuole evidenziare - spiega al riguardo il provvedimento impugnato - è che già al momento dell'emissione di quel cumulo del 2012 la Procura Generale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva degli elementi fattuali per poter operare secondo il regime del cumulo parziale, come in seguito fatto dalla locale procura, in applicazione del principio per cui il criterio della unicità delle pene concorrenti agli effetti dell'articolo 78 cod. pen. è applicabile solo quando vengono in considerazione pene inflitte prima dell'inizio dell'esecuzione sicché, ove durante o dopo l'espiazione il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere a nuovo cumulo comprendente insieme alla pena per il nuovo reato la sola parte residua del cumulo precedente e la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell'ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione. Ciò nondimeno assume ragionevolmente il giudice del provvedimento impugnato che è ragionevole ritenere che a suo tempo la Procura generale di [OSCURATO:PERSONA] non abbia proceduto in ossequio al regime del cumulo parziale perché irrilevante ai fini della determinazione della pena dell'ergastolo ritenuta in quel momento eseguibile ex articolo 73 comma 2 cod. pen. e solo all'esito di un fatto certamente nuovo, quale l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale si è ritenuta la pena dell'ergastolo incompatibile con gli obblighi estradizionali f _\f assunti, abbia ravvisato la necessità di rivedere la posizione giuridica complessiva del condannato operando con il regime del cumulo parziale (in tal senso sollecitando la Procura di Bologna, che, come sopra visto, ricevuta tutta la documentazione al riguardo emetteva nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale nuovo ordine di esecuzione, recante la data del 8.8.2019, dando atto, tra l'altro, in esso, che l'ordine di immediata scarcerazione del 6.8.2019 era stato emesso per dare immediata esecuzione al provvedimento del G.E. del 4.8.2019 in attesa di tutta la documentazione necessaria per valutare i presupposti per l'emissione di nuovo ordine di carcerazione). Quindi conclude correttamente il giudice dell'esecuzione di Bologna che i fatti, sebbene preesistenti, non hanno formato oggetto di considerazione da parte del giudice della precedente decisione - peraltro emessa a seguito di annullamento di questa Corte in relazione all'aspetto specifico della compatibilità della pena dell'ergastolo con i patti estradizionali ,c-h3 non essendo stati in alcun modo portati alla sua attenzione in ragione dell'ambito delimitato di quel giudizio orientato esclusivamente a valutare la compatibilità della pena dell'ergastolo, eseguibile in ragione di sentenze di condanna diverse da quella che qui occupa, con gli accordi estradizionali e non potendosi valorizzare il mero dato formale relativo alla circostanza che in quel momento fosse eseguibile anche la condanna della quale si discute puntualmente menzionata nel cumulo emesso nell'anno 2012. Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che il G.E. abbia fatto corretta, concreta, applicazione del principio pronunciato da questa Corte nella pronuncia rescindente - secondo cui "La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva" - ed abbia correttamente escluso che il tema della condanna per fatti successivi all'estradizione fosse stato valutato dal precedente giudice dell'esecuzione, che, pur incidentalmente dando atto che nella precedente decisione erano stati affrontati "altri" complessi aspetti della vicenda processuale esecutiva del Paviglianiti, ha mancato di interpretarne la portata e non è in ogni caso entrato nella questione della scissione del cumulo non avendo minimamente affrontato il tema dei reati commessi successivamente all'estradizione che rimanevano fuori da tale ambito. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M.