CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 24991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere esten O e [OSCURATO:PERSONA] ente Orla do V [OSCURATO:PERSONA] ostanzo posiTATA rj c:c;culAwRIA o 9