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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24982/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, anche in ordine alla ricorrenza del dolo, connotato anzi da particolare intensità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ente Lucian mpériali or" CIE90.9.07,PTA ELLEKk›. 6 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, anche in ordine alla ricorrenza del dolo, connotato anzi da particolare intensità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ente Lucian mpériali or" CIE90.9.07,PTA ELLEKk›. 6 20
Sentenza Cassazione n. 24982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris