CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22863/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 23/02/2016 del Tribunale di Lecce: assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. (di cui al capo "I" dell'imputazione) e dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. (di cui al capo "II" dell'imputazione), limitatamente ai beni contraffatti rinvenuti all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. con riguardo agli altri beni contraffatti (rinvenuti all'interno dell'abitazione) per essere lo stesso estinto per prescrizione; confermava la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. con riguardo agli altri beni contraffatti (rinvenuti all'interno dell'abitazione). La Corte d'appello riduceva quindi la pena irrogata all'imputato per quest'ultimo reato - per il quale era già stata ritenuta l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'allora secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. - a cinque mesi di reclusione ed C 300,00 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'illogicità, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di beni provenienti dal delitto di cui all'art. 473 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché si traduce nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza delle stesse, il che, appunto, non è ammissibile in questa sede; considerato infatti che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è riscontrabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere la disponibilità anche in capo al ricorrente, oltre che al coimputato [OSCURATO:PERSONA], dei beni contraffatti rinvenuti in tutti gli ambienti della casa dove entrambi i predetti risiedevano, né alcuna contraddizione tra il ritenere ciò e il reputare che i beni contraffatti rinvenuti all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] fossero nell'esclusiva disponibilità del predetto [OSCURATO:PERSONA], che di tale autovettura possedeva le chiavi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in