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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47109/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 I.fall., per aver cagionato o aggravato il dissesto della fallita non versando rilevanti importi dovuti all'Erario; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, ripropone censure di mero fatto in ordine all'effettiva esistenza e consistenza del debito nei confronti dell'Erario e lamenta che negli anni 2008 e 2009 la società è stata inattiva, ragione per la quale non avrebbe versato le imposte; Rilevato che tale motivo, oltre ad essere reiterativo e versato in fatto, omette di confrontarsi con la circostanza decisiva, valorizzata dalla decisione di merito, dell'emissione nell'anno 2008 di almeno n. 40 fatture da parte della società, ciò che di per sé non giustificava il mancato pagamento delle imposte, non essendo stato dimostrato, né peraltro allegato dal ricorrente, che si è limitato a riproporre una congetturale ricostruzione alternativa della vicenda, che i costi erano stati inferiori ai ricavi, in modo da non giustificare il pagamento delle imposte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 I.fall., per aver cagionato o aggravato il dissesto della fallita non versando rilevanti importi dovuti all'Erario; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, ripropone censure di mero fatto in ordine all'effettiva esistenza e consistenza del debito nei confronti dell'Erario e lamenta che negli anni 2008 e 2009 la società è stata inattiva, ragione per la quale non avrebbe versato le imposte; Rilevato che tale motivo, oltre ad essere reiterativo e versato in fatto, omette di confrontarsi con la circostanza decisiva, valorizzata dalla decisione di merito, dell'emissione nell'anno 2008 di almeno n. 40 fatture da parte della società, ciò che di per sé non giustificava il mancato pagamento delle imposte, non essendo stato dimostrato, né peraltro allegato dal ricorrente, che si è limitato a riproporre una congetturale ricostruzione alternativa della vicenda, che i costi erano stati inferiori ai ricavi, in modo da non giustificare il pagamento delle imposte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 47109/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris