CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 31434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino in data 16/02/2021, che ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta al ricorrente dal Tribunale di Torino in ordine ai reati di cui agli artt. 472-482, aggravati ex art. 61 n. 2 e 642 cod. pen., unitamente alle statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riguardo deduce quale unico motivo la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 2/02/2021 e della successiva sentenza per violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e 179 cod. proc. pen. In particolare, si lamenta come la Corte di merito abbia dichiarato inammissibile per tardività l'istanza del difensore depositata in data 1/02/2021, volta alla trattazione da remoto del processo a causa dell'emergenza epidemiologica, non considerando che la scadenza del termine di presentazione cadeva in un giorno festivo (domenica 31 gennaio) e, pertanto, ai fini del relativo calcolo, occorreva tornare "indietro" nel calendario al primo giorno non festivo. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 9/06/2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota in data 17/06/2022 il difensore e procuratore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. 4. Con memoria in data 20/06/2022, la difesa del ricorrente, nel replicare alle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso, con "annullamento dell'ordinanza impugnata". [OSCURATO:PERSONA] 1. Tanto premesso, il ricorso è fondato. L'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020, stabilisce che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Nel caso in esame, l'udienza era fissata per il giorno martedì 16/02/2021 e, pertanto, calcolandosi a ritroso i 15 gg. liberi, il termine ultimo entro cui presentare l'istanza era quello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Cadendo, però, detto termine in giorno festivo (domenica) ed essendo fissato in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, opera, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., la proroga di diritto del termine al giorno successivo non festivo. L'istanza, pertanto, doveva considerarsi tempestiva.2. In conseguenza della fondatezza del motivo di ricorso, deve essere dichiarata la prescrizione dei reati nelle more intervenuta essendo decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei, trattandosi di fattispecie consumate in data 4/11/2013 e stante l'assenza di cause di sospensione nel corso dei giudizi di merito. A tale declaratoria, agli effetti penali, può provvedere direttamente questa Corte, dovendosi escludere la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. stanti gli elementi di prova indicati dalla sentenza di primo grado e in ragione della mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito: invero nel ricorso non sono stati allegati profili di censura in ordine alla responsabilità, essendosi anche concluso esclusivamente per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Deve, pertanto, rinviarsi al giudice civile competente per valore in grado di appello con riguardo alle statuizioni civili, essendo venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale (Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, dep. 2021, Rv. 282288). 3. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio. P.Q.M annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per il presente