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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 28310/2021

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 22561/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161 -Ricorrente- nonché Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12. -resistente - A(221- Contro tRAvELLil K.Ir.suglIdAmedeo 1)0221" -intimato- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.658/38/14, depositata il 20/05/ 2014 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9/02/2021 Rilevato che: l~cDu4"— [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la cassazione Piemonte n. 659/38/14 depositata il 20 maggio 2014. (- L La vicenda nasce dall'opposizione del contribuente trameild Amedeo, non costituitosi, ad una cartella di pagamento per mancato versamento per IRPEF 1994, sottesa ad un preavviso di fermo/di un'autovettura di sua proprietà, eccependo la mancata notifica della cartella stessa, quale atto presupposto, h con conseguente annullamento del preavviso di fermo nonché la conseguente prescrizione del credito d'imposta.

La CTP di Torino respingeva il ricorso del contribuente.

La CTR ne accoglieva invece il gravame. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce due motivi di ricorso.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di legittimazione passiva.

E' rimasto intimato il contribuente.

Considerato che: Il giudice. regionale ha accolto l'appello del contribuente in quanto la notifica della cartella di pagamento era avvenuta nella mani di un soggetto non identificabile, non generalizzato dal notificante, da ritenere estraneo al nucleo familiare. in quanto sull'avviso di ricevimento non era stato sbarrata la casella indicante se il consegnatario fosse il destinatario, 7persona convivente, addetto alla casa o portiere.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso Il primo in riferimento all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c. e il secondo in riferimento al all'articolo 360 primo comma n.3 per la violazione dell'art. 26 del d.p.r 602/73 e dell'art. 148 c.p.c.

Il primo motivo, è da ritenersi inammissibile in quanto con esso la ricorrente non censura l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico naturalistico, decisivo ai fini del decidere, ma si duole, il ricorrente, che la CTR avesse motivato l'invalidità della notifica della "cartella" sull'errato presupposto che essa fosse avvenuta mediante ufficiale postale, che avrebbe omesso di barrare sull'apposito modulo la casella indicante la veste (familiare convivente, addetto alla casa etc.) del ricevente.

L'errato riferimento alle modalità di notifica e all'organo che vi aveva provveduto è rilevabile dalla stessa lettura del testo della pronuncia, ove si afferma che "la cartella è stata consegnata da un soggetto incaricato della distribuzione da poste italiane" ed anche che "la spedizione a mezzo del servizio postale della cartella [era] avvenuta con consegna del plico., da parte dell'incaricato da pote italiane".

La notifica era, invece avvenuta a mezzo dell'ufficiale della riscossione, che recatosi presso l'abitazione del destinatario provvisoriamente assente, aveva chiaramente indicato sulla "relata di notifica" la idoneità del ricevente alla consegna del plico, barrando la casella ritenuta pertinente, quella indicata con il numero 3, sul modulo conforme all'art. 148 c.p.c.

Il ricorrente si duole, in sostanza, della imprecisa lettura degli atti di causa, cioè di un aspetto estraneo allo schema del motivo di ricorso come riformulato dall'art.54, comma 1, lett b), del d.l. n. 83/2012 Il secondo motivo è, invece, fondato.

La tesi della ricorrente è, infatti, conforme alla giurisprudenza di questa Corte laddove afferma che In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale comprovata mediante la compilazione della relazione di notifica<<la qualità di persona di famiglia o di addetta ,alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto, si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario [nel caso in esame dall'ufficiale della riscossione] nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate >> (Sez. 5 - , 30/10/2018, n. 27587 ) Il giudice td'appello ha, invece, ravvisata la necessità che il notificante svolgessell'attività di verifica nei confronti del soggetto a cul consegnato l'atto.

La relata di notifica in esame indica ed attesta che il giorno 20.09.2002, l'atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario di via Gramsci 104 in Reggio RA , Emilia, la la cui esattezza non è contestata, a soggetto, assente il ":1)3, che ha apposto la sua firma, aggiungendo di suo pugno la qualità di "addetto al ritiro".

Con ciò la procedura di notifica è da considerare perfezionatasi, con effetto interruttivo della prescrizione ed avrebbe dovuto essere il contribuente, che contesta la validità della notifica, a provare il contrario.

Nel caso in esame, il giudice regionale, mediante l'acquisizione di certificazione storico-anagrafica, ha accertata la composizione del nucleo familiare del contribuente, con la conseguenza di escludere che il ricevente dell'atto ne facesse parte.

Non ha, invece, preteso che il ricorrente provasse che nessuna delle altre qualità legittimanti la consegna dell'atto fosse rivestita dalla persona qualificatasi "addetto al ritiro", ponendo, erroneamente, ogni accertamento preliminare a carico dell'operatore postale.

Il ricorso va perciò rigettato.

Va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 22561/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161 -Ricorrente- nonché Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12. -resistente - A(221- Contro tRAvELLil K.Ir.suglIdAmedeo 1)0221" -intimato- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.658/38/14, depositata il 20/05/ 2014 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9/02/2021 Rilevato che: l~cDu4"— [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la cassazione Piemonte n. 659/38/14 depositata il 20 maggio 2014. (- L La vicenda nasce dall'opposizione del contribuente trameild Amedeo, non costituitosi, ad una cartella di pagamento per mancato versamento per IRPEF 1994, sottesa ad un preavviso di fermo/di un'autovettura di sua proprietà, eccependo la mancata notifica della cartella stessa, quale atto presupposto, h con conseguente annullamento del preavviso di fermo nonché la conseguente prescrizione del credito d'imposta. La CTP di Torino respingeva il ricorso del contribuente. La CTR ne accoglieva invece il gravame. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce due motivi di ricorso. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di legittimazione passiva. E' rimasto intimato il contribuente. Considerato che: Il giudice. regionale ha accolto l'appello del contribuente in quanto la notifica della cartella di pagamento era avvenuta nella mani di un soggetto non identificabile, non generalizzato dal notificante, da ritenere estraneo al nucleo familiare. in quanto sull'avviso di ricevimento non era stato sbarrata la casella indicante se il consegnatario fosse il destinatario, 7persona convivente, addetto alla casa o portiere. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso Il primo in riferimento all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c. e il secondo in riferimento al all'articolo 360 primo comma n.3 per la violazione dell'art. 26 del d.p.r 602/73 e dell'art. 148 c.p.c. Il primo motivo, è da ritenersi inammissibile in quanto con esso la ricorrente non censura l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico naturalistico, decisivo ai fini del decidere, ma si duole, il ricorrente, che la CTR avesse motivato l'invalidità della notifica della "cartella" sull'errato presupposto che essa fosse avvenuta mediante ufficiale postale, che avrebbe omesso di barrare sull'apposito modulo la casella indicante la veste (familiare convivente, addetto alla casa etc.) del ricevente. L'errato riferimento alle modalità di notifica e all'organo che vi aveva provveduto è rilevabile dalla stessa lettura del testo della pronuncia, ove si afferma che "la cartella è stata consegnata da un soggetto incaricato della distribuzione da poste italiane" ed anche che "la spedizione a mezzo del servizio postale della cartella [era] avvenuta con consegna del plico., da parte dell'incaricato da pote italiane". La notifica era, invece avvenuta a mezzo dell'ufficiale della riscossione, che recatosi presso l'abitazione del destinatario provvisoriamente assente, aveva chiaramente indicato sulla "relata di notifica" la idoneità del ricevente alla consegna del plico, barrando la casella ritenuta pertinente, quella indicata con il numero 3, sul modulo conforme all'art. 148 c.p.c. Il ricorrente si duole, in sostanza, della imprecisa lettura degli atti di causa, cioè di un aspetto estraneo allo schema del motivo di ricorso come riformulato dall'art.54, comma 1, lett b), del d.l. n. 83/2012 Il secondo motivo è, invece, fondato. La tesi della ricorrente è, infatti, conforme alla giurisprudenza di questa Corte laddove afferma che In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale comprovata mediante la compilazione della relazione di notifica<<la qualità di persona di famiglia o di addetta ,alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto, si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario [nel caso in esame dall'ufficiale della riscossione] nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate >> (Sez. 5 - , 30/10/2018, n. 27587 ) Il giudice td'appello ha, invece, ravvisata la necessità che il notificante svolgessell'attività di verifica nei confronti del soggetto a cul consegnato l'atto. La relata di notifica in esame indica ed attesta che il giorno 20.09.2002, l'atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario di via Gramsci 104 in Reggio RA , Emilia, la la cui esattezza non è contestata, a soggetto, assente il ":1)3, che ha apposto la sua firma, aggiungendo di suo pugno la qualità di "addetto al ritiro". Con ciò la procedura di notifica è da considerare perfezionatasi, con effetto interruttivo della prescrizione ed avrebbe dovuto essere il contribuente, che contesta la validità della notifica, a provare il contrario. Nel caso in esame, il giudice regionale, mediante l'acquisizione di certificazione storico-anagrafica, ha accertata la composizione del nucleo familiare del contribuente, con la conseguenza di escludere che il ricevente dell'atto ne facesse parte. Non ha, invece, preteso che il ricorrente provasse che nessuna delle altre qualità legittimanti la consegna dell'atto fosse rivestita dalla persona qualificatasi "addetto al ritiro", ponendo, erroneamente, ogni accertamento preliminare a carico dell'operatore postale. Il ricorso va perciò rigettato. Va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese. Così deciso
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