CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono privi di specificità, perché non sono scanditi dalla necessaria indicazione delle ragioni che avrebbero potuto condurre il Tribunale di sorveglianza all'accoglimento dell'istanza proposta dal condannato per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione; il ricorso espone, in realtà, considerazioni volte a dimostrare la fondatezza della già disposta restituzione nel termine per impugnare l'ordinanza di rigetto o generiche affermazioni sulla deduzione di incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Catania; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.