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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 45294/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2022 il Tribunale di • ri.-iz‘ne nieiVinti,,,,,c,zP di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per concorso in due estorsioni aggravate dal metodo mafioso e in un furto pluriaggravato.

Secondo l'imputazione provvisoria, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti, avvalendosi anche della loro contiguità all'associazione mafiosa Cosa nostra, avrebbero minacciato quattro persone assunte dall'amministratore giudiziario della ditta "[OSCURATO:PERSONA] semplice [OSCURATO:PERSONA]", sottoposta a confisca, costringendole a recedere dal rapporto di lavoro, e si sarebbero impossessati di numerosi beni mobili, sottraendoli al compendio aziendale della stessa società.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge processuale (art. 292 cod. proc. pen.) per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Violazione della legge penale (art. 629 cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, essendo mancato l'esame della genesi della vicenda così come prospettata dalla difesa.

Il Tribunale "ha operato una ricostruzione distorta", non considerando che i fratelli Sanzù "agivano personalmente o a mezzo di terzi al fine di far valere un loro preteso diritto, ossia non depauperare ulteriormente il complesso aziendale ormai allo sbando, e finanche il loro patrimonio". [OSCURATO:PERSONA], dunque, agì al solo fine di sopperire alla cattiva gestione dell'azienda da parte dell'amministratore giudiziario, consapevole delle proprie ragioni, che in sede giudiziaria prima o poi sarebbero state riconosciute.

La condotta contestata, dunque, integra la fattispecie di prevista dall'art.393 cod. pen. 2.3.

Violazione della legge penale (art. 416-bis.1 cod. pen.) e mancanza di motivazione in relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso, insussistente in quanto i fratelli Stanzù intendevano unicamente salvaguardare la gestione della propria azienda e non avevano alcun interesse di stampo mafioso.

3. Con atto in data 31 ottobre 2022, il difensore ha rinunziato al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato (la cui firma egli ha autenticato), in ragione della sopravvenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 18 ottobre 2022, successivamente alla presentazione dell'impugnazione.(i( [OSCURATO:PERSONA]

1. La rituale rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.

2. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata.

Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile un sopravvenuto difetto di interesse, considerato che una misura cautelare è stata mantenuta e che il ricorso aveva ad oggetto solo il profilo della gravità indiziaria e non quello della scelta della misura.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2022 il Tribunale di • ri.-iz‘ne nieiVinti,,,,,c,zP di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per concorso in due estorsioni aggravate dal metodo mafioso e in un furto pluriaggravato. Secondo l'imputazione provvisoria, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti, avvalendosi anche della loro contiguità all'associazione mafiosa Cosa nostra, avrebbero minacciato quattro persone assunte dall'amministratore giudiziario della ditta "[OSCURATO:PERSONA] semplice [OSCURATO:PERSONA]", sottoposta a confisca, costringendole a recedere dal rapporto di lavoro, e si sarebbero impossessati di numerosi beni mobili, sottraendoli al compendio aziendale della stessa società. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge processuale (art. 292 cod. proc. pen.) per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Violazione della legge penale (art. 629 cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, essendo mancato l'esame della genesi della vicenda così come prospettata dalla difesa. Il Tribunale "ha operato una ricostruzione distorta", non considerando che i fratelli Sanzù "agivano personalmente o a mezzo di terzi al fine di far valere un loro preteso diritto, ossia non depauperare ulteriormente il complesso aziendale ormai allo sbando, e finanche il loro patrimonio". [OSCURATO:PERSONA], dunque, agì al solo fine di sopperire alla cattiva gestione dell'azienda da parte dell'amministratore giudiziario, consapevole delle proprie ragioni, che in sede giudiziaria prima o poi sarebbero state riconosciute. La condotta contestata, dunque, integra la fattispecie di prevista dall'art.393 cod. pen. 2.3. Violazione della legge penale (art. 416-bis.1 cod. pen.) e mancanza di motivazione in relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso, insussistente in quanto i fratelli Stanzù intendevano unicamente salvaguardare la gestione della propria azienda e non avevano alcun interesse di stampo mafioso. 3. Con atto in data 31 ottobre 2022, il difensore ha rinunziato al ricorso, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato (la cui firma egli ha autenticato), in ragione della sopravvenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 18 ottobre 2022, successivamente alla presentazione dell'impugnazione.(i( [OSCURATO:PERSONA] 1. La rituale rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito. 2. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata. Nel caso di specie, infatti, non è ravvisabile un sopravvenuto difetto di interesse, considerato che una misura cautelare è stata mantenuta e che il ricorso aveva ad oggetto solo il profilo della gravità indiziaria e non quello della scelta della misura. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
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