CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi citata norma formulate dall' difensore di fiducia dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOa 1. Con sentenza del 5 Marzo 2021 la Corte d' Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 19 Marzo 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di ricettazione (capo a) e truffa (capo b). 2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando sei motivi: a. violazione di legge in relazione all' art. 110 c.p. Rileva che i giudici di merito avevano ritenuto l'imputato responsabile a titolo di concorso dei reati contestati sebbene non fosse emersa alcuna condotta imputabile al ricorrente, ignaro della provenienza illecita dell'assegno de quo; b. difetto di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui al capo a). Assume che difettava la prova degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e che la corte territoriale, apoditticamente, aveva confermato la condanna dell'imputato senza esaminare i motivi di gravame con i quali era stato evidenziato che, da subito, il ricorrente aveva chiarito di non avere mai detenuto né di avere avuto conoscenza dell'assegno ricettato; c. difetto di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui al capo b). Rileva che i giudici di merito avevano confermato la dichiarazione di responsabilità sulla scorta di una delega sottoscritta dall' imputato, dei documenti di identità dell'imputato e della carta di circolazione del' autovettura nella disponibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non considerando che il ricorrente aveva disconosciuto detta sottoscrizione ed aveva pure spiegato le ragioni per cui le copie dei documenti si trovavano nella disponibilità dei terzi; d. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all' art.648 comma 2 cod. pen. Assume che erroneamente la corte di appello nel negare detta attenuante aveva indicato I' elevato importo portato dal titolo (euro 2.096,00) non valutando gli altri elementi della fattispecie; e. violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62 bis c.p. Lamenta che sul punto la motivazione era del tutto apodittica: f. vizio di motivazione in relazione all' aumento di pena ex art. 81 c.p. Rileva che a corte di appello aveva omesso di fornite adeguata e specifica motivazione sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità, aspecificità e, comunque, manifesta infondatezza di tutte le censure proposte.3.1. Osserva la Corte che il ricorrente, con i primi tre motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, nel lamentare le lacune ed illogicità motivazionali in punto di affermazione della propria responsabilità quale concorrente nei reati di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva (capo a) e truffa (capo b) si limita a reiterare censure afferenti la ricostruzione in fatto degli accadimenti i già disattese dalla corte di appello con congrue argomentazioni. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata da leggere unitamente alle argomentazioni della pronunzia di primo grado, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dal Tribunale, ha rilevato che il complessivo compendio istruttorio era tale da comprovare in modo certo ed univoco la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati in questione. La corte di appello, poi, nel rigettare le medesime censure oggi ribadite dal ricorrente, il quale continua infondatamente a dedurre la propria estraneità ai fatti, ha ritenuto comprovati i fatti, svalutando la tesi difensiva, "non risultando sia stato mai compiutamente identificato l'asserito cugino dell'imputato, [...] risultando al contrario documentalmente provata la proprietà dell'auto in capo al ricorrente, unico beneficiario della copertura assicurativa nel territorio dello Stato italiano, ed al cui ottenimento solo egli aveva interesse e poteva a tal fine consegnare, quale intestatario, copia dei propri documenti d'identità e dei documenti dell'auto" con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria. 3.2. La sentenza è da ritenere congrua in fatto e corretta in diritto (vedi Sez. U, Sentenza n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914) anche nella parte in cui ha escluso l'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv c.p. in ragione dell'elevato importo della somma portata dal titolo (euro 2.096,00) e per il grave precedente penale, argomentazioni non inficiate dalle generiche censure formulate dalla difesa. 3.3. La sentenza è, infine, immune da vizi quanto al diniego delle circostanze generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio mentre il ricorrente continua a reiterare anche sul punto delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in R