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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1975

Cassazione n. 12068/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1975 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 23/9/2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22/11/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava in 8 mesi di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 8, comma 2-bis, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, censurando che la Corte di appello non avrebbe verificato la presenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Rilevato che il ricorso (peraltro, del tutto generico) è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

A sanare la mancanza del presupposto di ammissibilità, peraltro, non vale la delega al deposito del ricorso rilasciata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli: per costante e condiviso indirizzo, infatti, in caso di ricorso proposto da avvocato non iscritto all'albo citato è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso stesso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (tra le altre, Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

Con la precisazione, peraltro, che la citata Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è iscritta all'albo di cui all'art. 613 cod. proc. pen. 4.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 sigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1975 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 23/9/2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22/11/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava in 8 mesi di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 8, comma 2-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, censurando che la Corte di appello non avrebbe verificato la presenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Rilevato che il ricorso (peraltro, del tutto generico) è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. A sanare la mancanza del presupposto di ammissibilità, peraltro, non vale la delega al deposito del ricorso rilasciata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli: per costante e condiviso indirizzo, infatti, in caso di ricorso proposto da avvocato non iscritto all'albo citato è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso stesso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (tra le altre, Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475). Con la precisazione, peraltro, che la citata Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è iscritta all'albo di cui all'art. 613 cod. proc. pen. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 sigliere este
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