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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1975

Cassazione n. 00135/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1975 avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (in regime di prevalenza sulla contestata aggravante) e alla determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, e che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha qui esercitata in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., irrogandola in misura ben inferiore alla media edittale, in considerazione proprio dell'invocata situazione personale dell'imputato, pregressa e successiva al reato (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1975 avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (in regime di prevalenza sulla contestata aggravante) e alla determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, e che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha qui esercitata in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., irrogandola in misura ben inferiore alla media edittale, in considerazione proprio dell'invocata situazione personale dell'imputato, pregressa e successiva al reato (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 202
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