CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RISCI- ricorrente -controI.V.P.C. – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1403/2022Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 16476/2026Data pubblicazione 27/05/2026CARETTI CARMELA e [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 4127/2020 della CORTE DI APPELLO diNAPOLI, depositata in data 30/11/2020;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 30.12.2004 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale diBenevento, chiedendo la condanna della convenuta ad arretrare sinoalla distanza di 25 metri dal confine la base della torre di sostegno diuna turbina eolica destinata alla produzione di energia realizzata lungoil confine con la proprietà dell’attore, lamentando che la sommità didetta torre e le pale della turbina installata sulla sua sommitàoccupavano una superficie di mq. 760 del suo fondo. In aggiunta,l’attore invocava la condanna della società convenuta al risarcimentodel danno.Nella resistenza della società convenuta e dopo aver dispostol’integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria delfondo sul quale la torre eolica era stata realizzata, [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale, con sentenza n. 591/2012, qualificava l’opera realizzata daI.[OSCURATO:SOCIETA]. come nuova costruzione ed accertava che essa era stataeretta in violazione delle norme sulle distanze, ma rigettava ladomanda ripristinatoria, ritenendo che il manufatto integrasse opera dipubblica utilità, accogliendo solo quella risarcitoria.Con la sentenza impugnata, n. 4127/2020, la Corte di Appellorigettava tanto il gravame principale interposto dal Mercorella, quantoquelli incidentali formulati rispettivamente da [OSCURATO:SOCIETA]. e daCarmela Caretti, confermando la decisione di prime cure.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1403/2022Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 16476/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte distrettuale confermava in particolare la legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del suolo sul quale giace latorre eolica oggetto della domanda, rigettando l’impugnazioneincidentale della medesima; confermava altresì la giurisdizione delgiudice ordinario, rigettando il gravame incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].; econfermava anche la natura di opera di pubblica utilità del manufattooggetto di causa e la conseguente esclusione della tutelaripristinatoria; dichiarava infine inammissibile la doglianza propostadall’appellante principale sul quantum ad esso riconosciuto dalTribunale, perché generica.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione MarioMercorella, avente causa di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio di secondo grado, e MariaMercorella, altra erede di [OSCURATO:PERSONA], entrambe intimate, nonhanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.Con atto depositato il 27.4.2026 la società controricorrente davaaltresì, il successivo 28.4.2026, copia dell’atto transattivo.Con successivo atto depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrenteconfermava a sua volta l’intervenuta transazione della lite.RAGIONI DELLA DECISIONESia con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia con quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti,rispettivamente controricorrente (nel primo caso) e ricorrente (nelsecondo caso) hanno dichiarato la loro intervenuta carenza di interessealla decisione. Detta formula non è idonea, di per sé, ad esonerare laCorte dalla pronuncia sul ricorso, poiché essa non integra una rinunciaallo stesso, corredata da apposita accettazione. Tuttavia, dalla letturadell’atto di transazione depositato dalla parte controricorrente in dataNumero registro generale 1403/2022Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 16476/2026Data pubblicazione 27/05/202628.4.2026 emerge quanto segue: “2. il sig. [OSCURATO:PERSONA] rinunciaalla domanda proposta nei confronti della IVPC dinanzi il Tribunale diBenevento – NRG 48/2005 – e al ricorso per cassazione propostoavverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4127/2020.3. La società [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rapp.te, e la sig.ra CarettiCarmela, a fronte delle espresse rinunce, dichiarano di accettarle.4. Tutte le spese devono ritenersi compensate tra le parti e quelleversate – anche a titolo di ctu – non più ripetibili”.L’atto transattivo risulta altresì sottoscritto dai difensori delle parti perrinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge n. 247 del 2012.Da tali espressioni, di per sé non equivoche, emerge la volontà delleparti di rinunciare al ricorso per cassazione e di accettare dettarinuncia. Ne consegue che il giudizio di legittimità, al di là delle formuleutilizzate dalle parti negli atti del 27.4.2026 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di cuianzidetto, deve essere dichiarato estinto per rinuncia, debitamenteaccettata.Nulla per le spese, anche a fronte della volontà delle parti di ritenerleintegralmente compensate o irripetibili. P.Q.Mla Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci