CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1303avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 538/2020 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 17656/2021Numero sezionale 1303/2026BOLOGNA, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 193/2018 piNùum 1er;o di raccolta generale 11010/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 24/04/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheLa Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:SOCIETA] dellasentenza di primo grado che, in rigetto del ricorso introduttivo,aveva confermato il verbale ispettivo redatto dalla DirezioneTerritoriale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dellanota del 7/5/2015, con i quali era stata contestata la liceitàdell’appalto sottoscritto dalla prima società con la cooperativa,avente ad oggetto alcune fasi di lavorazione della carne suina.Sulla questione relativa alla natura giuridica del rapportocontrattuale intercorso tra le due società, se si tratti disubfornitura o di appalto e se ne derivi o meno responsabilitàsolidale per gli adempimenti degli obblighi contributivi deidipendenti, nonché sulla dibattuta legittimità dei verbali ispettiviin ordine alla doluta omessa descrizione della modalità diimpiego dei lavoratori e omessa trascrizione delle dichiarazionirese dal datore di lavoro e delle persone presenti al momentodell’ispezione, gli istituti resistenti ([OSCURATO:PERSONA] ed INAIL) rilevavanoche nessuna disposizione era stata violata dai funzionari inoccasione dell’accertamento; in particolare era emerso, fral’altro, che dai dati raccolti non emergeva alcuna autonomianella fase produttiva della cooperativa e che l’organizzazione dellavoro e rischio di impresa erano imputabili alla [OSCURATO:PERSONA] srl.Avverso la sentenza di primo grado, di rigetto del ricorso,proponevano appelli separati le due società, respinti dalla Corted’appello che ha valorizzato il verbale ispettivo e le dichiarazioniNumero registro generale 17656/2021testimoniali ivi raccolte, escludendo una reale organizzazione inN umero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 11010/2026capo alla [OSCURATO:SOCIETA], i cui lavoratori svolgevano l’attivitDàat a pubblicazione 24/04/2026principale della soc. [OSCURATO:PERSONA].Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidandosi a quattromotivi, per dedotte violazioni processuali (sul valore probatoriodel verbale ispettivo ed asserita incompatibilità dei testimoniche avevano deposto in primo grado, nonché sulla violazione delprincipio di contraddittorio ed oralità nella assunzione delleprove dichiarative) e violazioni di legge (sulla qualificazione delrapporto di subfornitura ed applicazione o meno delladisposizione dell’art. 29 d.lgs. 276/03, nonché sulla concorrenzadelle indennità di trasferta a formare la retribuzione imponibile).Si costituisce con controricorso l’INAIL rappresentandopreviamente che avverso la medesima sentenza ivi impugnatapende altro ricorso per cassazione proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] recante n. RG 16565/2021; procede poi ad illustrare leragioni della infondatezza del ricorso.La causa è stata trattata nella adunanza camerale del 12 marzo2026.Considerato cheA seguito di accertamenti di cancelleria, risulta confermatoquanto enunciato da INAIL in ordine alla pendenza di altroricorso per cassazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso lamedesima sentenza in questa sede impugnata (sent.n.538/2020 Corte appello Bologna).Presa visione del ricorso iscritto a ruolo n. 16565/2021 RG, laCorte ha verificato la correttezza dei dati rappresentati, inparticolare l’identità della sentenza impugnata e laNumero registro generale 17656/2021corrispondenza delle medesime parti processuali; pertantoN, umero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 11010/2026ricorrendo le condizioni di cui all’art. 335 c.p.c., il processo vDaat a pubblicazione 24/04/2026differito per l’attivazione degli adempimenti necessari per larealizzazione del simultaneus processus che eviti eventualipronunce contraddittorie e concentri la definizione di un unicoprocesso impugnatorio della medesima sentenza d’appello.All’esito si procederà alla disamina dei motivi di ricorso comeformulati. P.Q.MLa Corte, letto l’art. 335 c.p.c., dispone rinvio a nuovo ruolo perla riunione del presente fascicolo al n. R.G. 16565/2021 relativoal ricorso per cassazione promosso da [OSCURATO:PERSONA] srl contro [OSCURATO:PERSONA],INAIL e [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop.[OSCURATO:PERSONA] per adempimenti di rito.Roma, 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese