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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06000/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROsi è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 agosto 2022, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ed in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte del 6 luglio 2021 della precedente ordinanza del Tribunale (che aveva accolto il riesame dell'indagato), confermava il provvedimento del Gip del locale Tribunale che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 nn. 3 e 4 (in relazione all'art. 61 n. 1), cod. pen. consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandante quale referente del sodalizio mafioso Iannazzo-[OSCURATO:PERSONA] (un fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2000).

Il delitto era aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. essendo stato commesso con metodo mafioso e per agevolare la cosca indicata nell'ambito della strategia di controllo del territorio.

1.1. Il Tribunale osservava che: - il duplice omicidio Torcasio-Materazzo si inseriva nella "faida" scoppiata fra i due gruppi malavitosi che si contendevano l'egemonia sul territorio di riferimento; - gli autori del medesimo dovevano pertanto ricercarsi nei componenti il sodalizio Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, contrapposto a quello a cui appartenevano le vittime, Cerra-Torcasio-Giampa; - il contesto e la ricostruzione dell'azione omicidiaria erano stati riferiti dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (già appartenente alla cosca [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] (del clan rivale); - Pulice aveva indicato nel prevenuto (ed in [OSCURATO:PERSONA], altro personaggio di vertice del sodalizio) il mandante dell'omicidio, che era stato materialmente eseguito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il movente, affermava Pulice (per avere direttamente partecipato a vari abboccamenti e per averlo saputo direttamente dall'indagato) risiedeva nel conflitto sorto con il sodalizio rivale per l'omicidio del padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel corso del 1998; - da tempo Cannizzaro aveva deciso di vendicarne la morte e, però, gli aveva spiegato che l'azione andava condotta in accordo con un altro gruppo malavitoso, il clan Iannazzo, con i cui esponenti, infatti, aveva organizzato alcuni incontri, abboccamenti a cui l'aveva accompagnato, raccogliendone poi le confidenze circa il loro contenuto;- [OSCURATO:PERSONA] (del clan rivale) confermava le ragioni dell'azione omicidiaria e l'identificazione degli autori materiali del fatto; - attribuiva il ruolo di mandante dell'occorso ai due personaggi di vertice dei gruppi contrapposti al suo, ed in particolare a [OSCURATO:PERSONA] per l'omonima consorteria (circostanza che gli era stata riferita da certi Bonaddio e Galiano, il primo dei quali era intraneo allo stesso clan Cannizzaro); del resto nel suo stesso clan era emersa, a seguito di quel duplice omicidio, la volontà di vendicarsi degli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tutto ciò premesso, il Tribunale riteneva si fosse formata quella "convergenza del molteplice" fra le dichiarazioni, dirette, del Pulice, e quelle de relato di [OSCURATO:PERSONA] che imponeva di confermare la misura di cautela disposta dal Gip.

2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario.

Non si era tenuto conto della documentazione riversata dalla difesa in atti in ordine alla minata attendibilità dei collaboratori di giustizia ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava di una sentenza del 2009 del Gup del Tribunale di Catanzaro in cui si erano assolti i due presunti mandanti del duplice omicidio oggetto dell'odierno processo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di avere fatto parte di un sodalizio mafioso dal 2000 al 2002.

Un fatto confermato dalla sentenza sull'operazione Andromeda che aveva collocato l'esistenza della cosca in questione a partire dal solo 2003.

Data a cui lo stesso Pulice aveva riferito la sua conoscenza di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva ben distinto fra la posizione dei due esecutori del delitto e quella dei mandanti.

Non poteva dedursi la responsabilità del prevenuto dal solo supposto ruolo direttivo dell'associazione (in quegli anni neppure esistente, peraltro).

Lo stesso Pulice ammette poi di non avere sentito il contenuto concreto di quanto si sarebbero detti Cannizzaro e Iannazzo e che era quindi solo una sua deduzione il fatto che gli incontri riguardassero l'omicidio poi eseguito.

Solo in progresso di tempo Pulice aveva indicato nel Cannizzaro il mandante.

Queti aveva affermato di essere stato incaricato, peraltro da [OSCURATO:PERSONA] (e non da Cannizzaro), di pedinare, [OSCURATO:PERSONA] ma quesiti risultava essere, all'epoca, detenuto.

In altri interrogatori, poi, aveva indicato come il Cannizzaro avesse partecipato al fatto come organizzatore piuttosto che come mandante.Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non aveva adeguatamente indicato le fonti dirette di quanto da lui riferito de relato così da consentire di valutare la veridicità del suo propalato.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del Cannizzaro è inammissibile.

1. Si è anche di recente ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

2. Se questo è il perimetro del giudizio di questa Corte di legittimità, risulta evidente come l'odierno ricorso sia inammissibile, in quanto sollecita una rivalutazione di quelle fonti che il Tribunale aveva già adeguatamente valutato, dandone conto con una motivazione priva di manifesti vizi logici.

Si era, infatti, osservato come: - il collaborante Pulice avesse riferito di avere personalmente accompagnato l'indagato ad incontri, nel corso dei quali si era organizzata l'azione onnicidiaria per cui è processo, azione che doveva costituire una risposta all'uccisione del padre dell'indagato stesso e che si inseriva nella "faida" in corso con un gruppo mafioso rivale per il controllo del territorio; - Pulice, pur non avendo avuto modo di ascoltare quanto si diceva in quegli incontri, aveva ricevuto le immediate confidenze dell'indagato (che, parlando con un partecipe della sua associazione criminale, non aveva ragione di riferire il falso, peraltro accusandosi dell'organizzazione di un fatto gravissimo);- l'altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (già intraneo nel gruppo rivale) avesse, sia pure de relato, confermato l'attribuzione del mandato del duplice omicidio al referente del clan rivale (notizia che aveva tratto dalle confidenze di due soggetti, nominativamente indicati, uno dei quali appartenente al clan del Cannizzaro stesso e, quindi, sul punto, particolarmente attendibile), l'odierno imputato appunto, peraltro dimostrandosi anche in grado di indicare quali fossero stati gli esecutori materiali del medesimo.

A fronte di tale convergenza, di plurime dichiarazioni (quelle di Torcasio a riscontro di quelle, dirette, del Pulice) che individuavano nell'odierno indagato il mandante dell'azione omicidiaria (oltre che il suo organizzatore), non avevano rilievo, anche per la loro evidente genericità, le obiezioni mosse dalla difesa nel ricorso.

La sentenza, non allegata all'atto d'impugnazione, con cui il prevenuto sarebbe stato assolto dal delitto associativo, proprio in riferimento all'anno 2000 (quando si era consumato il duplice omicidio) e, forse, in relazione al medesimo clan) cozza, comunque, con le chiare, opposte, emergenze del presente processo (che, certo, non possono essere da quel giudicato, ammesso che sia sovrapponibile, cancellate).

La smentita delle propalazioni del Pulice in altri processi è anch'essa priva di adeguata allegazione e non valutabile, per la sua palese genericità, nell'odierna fase di legittimità cautelare.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROsi è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 agosto 2022, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ed in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento di questa Corte del 6 luglio 2021 della precedente ordinanza del Tribunale (che aveva accolto il riesame dell'indagato), confermava il provvedimento del Gip del locale Tribunale che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 nn. 3 e 4 (in relazione all'art. 61 n. 1), cod. pen. consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandante quale referente del sodalizio mafioso Iannazzo-[OSCURATO:PERSONA] (un fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2000). Il delitto era aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. essendo stato commesso con metodo mafioso e per agevolare la cosca indicata nell'ambito della strategia di controllo del territorio. 1.1. Il Tribunale osservava che: - il duplice omicidio Torcasio-Materazzo si inseriva nella "faida" scoppiata fra i due gruppi malavitosi che si contendevano l'egemonia sul territorio di riferimento; - gli autori del medesimo dovevano pertanto ricercarsi nei componenti il sodalizio Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, contrapposto a quello a cui appartenevano le vittime, Cerra-Torcasio-Giampa; - il contesto e la ricostruzione dell'azione omicidiaria erano stati riferiti dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (già appartenente alla cosca [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] (del clan rivale); - Pulice aveva indicato nel prevenuto (ed in [OSCURATO:PERSONA], altro personaggio di vertice del sodalizio) il mandante dell'omicidio, che era stato materialmente eseguito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il movente, affermava Pulice (per avere direttamente partecipato a vari abboccamenti e per averlo saputo direttamente dall'indagato) risiedeva nel conflitto sorto con il sodalizio rivale per l'omicidio del padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel corso del 1998; - da tempo Cannizzaro aveva deciso di vendicarne la morte e, però, gli aveva spiegato che l'azione andava condotta in accordo con un altro gruppo malavitoso, il clan Iannazzo, con i cui esponenti, infatti, aveva organizzato alcuni incontri, abboccamenti a cui l'aveva accompagnato, raccogliendone poi le confidenze circa il loro contenuto;- [OSCURATO:PERSONA] (del clan rivale) confermava le ragioni dell'azione omicidiaria e l'identificazione degli autori materiali del fatto; - attribuiva il ruolo di mandante dell'occorso ai due personaggi di vertice dei gruppi contrapposti al suo, ed in particolare a [OSCURATO:PERSONA] per l'omonima consorteria (circostanza che gli era stata riferita da certi Bonaddio e Galiano, il primo dei quali era intraneo allo stesso clan Cannizzaro); del resto nel suo stesso clan era emersa, a seguito di quel duplice omicidio, la volontà di vendicarsi degli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò premesso, il Tribunale riteneva si fosse formata quella "convergenza del molteplice" fra le dichiarazioni, dirette, del Pulice, e quelle de relato di [OSCURATO:PERSONA] che imponeva di confermare la misura di cautela disposta dal Gip. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario. Non si era tenuto conto della documentazione riversata dalla difesa in atti in ordine alla minata attendibilità dei collaboratori di giustizia ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di una sentenza del 2009 del Gup del Tribunale di Catanzaro in cui si erano assolti i due presunti mandanti del duplice omicidio oggetto dell'odierno processo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di avere fatto parte di un sodalizio mafioso dal 2000 al 2002. Un fatto confermato dalla sentenza sull'operazione Andromeda che aveva collocato l'esistenza della cosca in questione a partire dal solo 2003. Data a cui lo stesso Pulice aveva riferito la sua conoscenza di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva ben distinto fra la posizione dei due esecutori del delitto e quella dei mandanti. Non poteva dedursi la responsabilità del prevenuto dal solo supposto ruolo direttivo dell'associazione (in quegli anni neppure esistente, peraltro). Lo stesso Pulice ammette poi di non avere sentito il contenuto concreto di quanto si sarebbero detti Cannizzaro e Iannazzo e che era quindi solo una sua deduzione il fatto che gli incontri riguardassero l'omicidio poi eseguito. Solo in progresso di tempo Pulice aveva indicato nel Cannizzaro il mandante. Queti aveva affermato di essere stato incaricato, peraltro da [OSCURATO:PERSONA] (e non da Cannizzaro), di pedinare, [OSCURATO:PERSONA] ma quesiti risultava essere, all'epoca, detenuto. In altri interrogatori, poi, aveva indicato come il Cannizzaro avesse partecipato al fatto come organizzatore piuttosto che come mandante.Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non aveva adeguatamente indicato le fonti dirette di quanto da lui riferito de relato così da consentire di valutare la veridicità del suo propalato. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse del Cannizzaro è inammissibile. 1. Si è anche di recente ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2. Se questo è il perimetro del giudizio di questa Corte di legittimità, risulta evidente come l'odierno ricorso sia inammissibile, in quanto sollecita una rivalutazione di quelle fonti che il Tribunale aveva già adeguatamente valutato, dandone conto con una motivazione priva di manifesti vizi logici. Si era, infatti, osservato come: - il collaborante Pulice avesse riferito di avere personalmente accompagnato l'indagato ad incontri, nel corso dei quali si era organizzata l'azione onnicidiaria per cui è processo, azione che doveva costituire una risposta all'uccisione del padre dell'indagato stesso e che si inseriva nella "faida" in corso con un gruppo mafioso rivale per il controllo del territorio; - Pulice, pur non avendo avuto modo di ascoltare quanto si diceva in quegli incontri, aveva ricevuto le immediate confidenze dell'indagato (che, parlando con un partecipe della sua associazione criminale, non aveva ragione di riferire il falso, peraltro accusandosi dell'organizzazione di un fatto gravissimo);- l'altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (già intraneo nel gruppo rivale) avesse, sia pure de relato, confermato l'attribuzione del mandato del duplice omicidio al referente del clan rivale (notizia che aveva tratto dalle confidenze di due soggetti, nominativamente indicati, uno dei quali appartenente al clan del Cannizzaro stesso e, quindi, sul punto, particolarmente attendibile), l'odierno imputato appunto, peraltro dimostrandosi anche in grado di indicare quali fossero stati gli esecutori materiali del medesimo. A fronte di tale convergenza, di plurime dichiarazioni (quelle di Torcasio a riscontro di quelle, dirette, del Pulice) che individuavano nell'odierno indagato il mandante dell'azione omicidiaria (oltre che il suo organizzatore), non avevano rilievo, anche per la loro evidente genericità, le obiezioni mosse dalla difesa nel ricorso. La sentenza, non allegata all'atto d'impugnazione, con cui il prevenuto sarebbe stato assolto dal delitto associativo, proprio in riferimento all'anno 2000 (quando si era consumato il duplice omicidio) e, forse, in relazione al medesimo clan) cozza, comunque, con le chiare, opposte, emergenze del presente processo (che, certo, non possono essere da quel giudicato, ammesso che sia sovrapponibile, cancellate). La smentita delle propalazioni del Pulice in altri processi è anch'essa priva di adeguata allegazione e non valutabile, per la sua palese genericità, nell'odierna fase di legittimità cautelare. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d
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