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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45965/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 04/11/2022 della Corte di appello di Napoli che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha riformato la sentenza in data 14/05/2018 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e altro.

Deduce:

1. Vizio di omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena per i reati satellite. 2.Clò premesso va preliminarmente rilevato che non risulta che sia stato proposto uno specifico motivo di appello avverso la misura degli aumenti in continuazione stabilita dal giudice di primo grado, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, tanto più a fronte di un trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole all'imputato.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 04/11/2022 della Corte di appello di Napoli che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha riformato la sentenza in data 14/05/2018 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e altro. Deduce: 1. Vizio di omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena per i reati satellite. 2.Clò premesso va preliminarmente rilevato che non risulta che sia stato proposto uno specifico motivo di appello avverso la misura degli aumenti in continuazione stabilita dal giudice di primo grado, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, tanto più a fronte di un trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole all'imputato. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio